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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23437/2026

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a dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], (ora [OSCURATO:PERSONA], in persona delcuratore p.t.), rappresentato e difeso dal dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Pintus, che ha indicato indirizzo PEC- Controricorrente -Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza n. 321/05/2019, della Commissione TributariaRegionale della Sardegna pronunciata il 13 settembre 2018, depositatain data 16 maggio 2019Udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1.

La vicenda processuale attiene alla notifica, da parte dell’agenteper la riscossione, di sei avvisi di intimazione al sig. [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nella sua residenza di VialePoetto n. 98 in Cagliari, ciascuno dei quali riferito alla richiesta dipagamento delle cartelle (una per ciascun avviso) ivi rispettivamenteindicate.

Il contribuente proponeva tre distinti ricorsi, impugnando tuttigli avvisi d’intimazione, eccependo l’omessa notifica delle cartellesottostanti, che erano riferite comunque a debiti per tributi vari facenticapo al padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 18 settembre 2004, e laprescrizione dei crediti dalle stesse portati.1.1.

A fondamento evidenziava che la notifica delle cartelle nonaveva efficacia nei suoi confronti, avendo fin dal 2005, quindi in epocaantecedente ai trenta giorni precedenti alle notifiche di tali atti,presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione conallegato atto di rinunzia all’eredità degli altri chiamati e il modulopredisposto dall’Agenzia delle Entrate “comunicazione dei dati deglieredi”, con il quale aveva reso noto all’ente impositore il proprionominativo e il proprio domicilio sito in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 98.Secondo il ricorrente era quindi questo il luogo di residenza sin dal2000, dove avrebbe dovuto essere eseguita la notifica e non invecel’ultimo domicilio del defunto in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 12.2.

Si costituiva in giudizio l’agente della riscossione (allora [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati.Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Cagliari, con lasentenza n. 128/05/10, previa riunione, accoglieva i ricorsi e, ritenendoche la denuncia di successione valesse quale comunicazione ex art. 65,comma 2° del d.P.R. 600/1973, dichiarava la nullità della notificazionedelle cartelle di pagamento, annullando conseguentemente gli attiimpugnati, con esclusione dell’avviso d’intimazione di pagamento n.02520099001275081, stante la notifica della cartella sottostante aldomicilio del sig. [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al suodecesso.4.

Contro tale sentenza, proponeva appello l’agente dellariscossione innanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dellaSardegna, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nellestatuizioni ad essa sfavorevoli; resisteva in giudizio [OSCURATO:PERSONA].5.

La CTR della Sardegna rigettava l’appello, confermando lasentenza impugnata; affermava che dalla documentazione prodottaera risultato che [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 98Cagliari e che la indicazione del luogo di residenza nella denuncia disuccessione poteva essere intesa quale comunicazione ai sensi dell’art.65 comma 2 del d.p.r. numero 600/1973 sicché in tale luogo,conosciuto dall’Amministrazione finanziaria, avrebbero dovuto esserecorrettamente inviati per la notifica.Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA],subentrata ex lege ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualeerano state fuse per incorporazione le società del gruppo Equitalia, haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la curatela del Fallimento di OrazioMameli.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360,n. 3) c.p.c.Segnatamente, afferma che la CTR sarebbe incorsa nella violazioneindicata ritenendo che la denuncia di successione da cui sarebberisultata la residenza del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito di per sé formalecomunicazione di domicilio fiscale.

Afferma che, contrariamente aquanto ritenuto dalla CTR, la denuncia di successione non può essereconsiderata equipollente alla comunicazione ex art. 65, cosicché lanotificazione delle cartelle esattoriali, compiuta nei confronti degli erediimpersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius,era da ritenersi valida ed efficace nei confronti dell’erede delcontribuente.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione efalsa applicazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973, in relazione all’art.360, n. 3) c.p.c., ugualmente lamentando che, nella parte in cui la CTRaveva erroneamente ritenuto equipollente alla comunicazione di cuiall’art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, non aveva comunquetenuto conto del fatto che si era evidenziato, in grado d’appello, che ilcontribuente non aveva prodotto in giudizio nessun documento idoneoa provare né la spedizione, né la ricezione di tale denuncia da partedell’Agenzia delle entrate.2.1.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati inquanto tra loro strettamente connessi.Essi presentano profili d’inammissibilità e sono comunque infondati.Le censure, così come proposte, isolano come erroneal’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che«[l]a indicazione del luogo di residenza nella denuncia di successione,deve […] essere intesa quale comunicazione ai sensi dell’art. 65 comma2 del d.p.r. numero 600 del 1973», assumendone, quindi, il contrastoNumero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/2026con quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza 7 giugno 2019,n. 15437, che nel solco di quanto già affermato da Cass. n. 228/2014e Cass. n. 17430/2013), ha spiegato che la notifica collettiva eimpersonale «è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali» e lacomunicazione configura un onere di informazione che, ove nonassolto, espone gli eredi alle relative conseguenze «dispensando gliuffici finanziari dalla ricerca specifica ed individuale di ciascun erede,quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione».2.2.

Sennonché la sentenza in questa sede impugnata, che haconfermato integralmente la pronuncia di primo grado impugnatadinanzi alla CTR, deve intendersi come integralmente confermativadell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, che harilevato che «[i]l ricorrente come previsto dall’art. 65 comma 2 del DPR600/73 ha comunicato assieme alla denuncia di successione i dati deglieredi ed il luogo della sua residenza che risulta in viale Poetto 98(allegato 3) per cui le notifiche delle cartelle di pagamento dovevanoessere effettuate a tale indirizzo».Ne consegue che sebbene entrambe le doglianze siano stateformulate come violazione di legge in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.,esse incontrano il limite dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 348-terc.p.c. per l’ipotesi di c.d. doppia conforme, con riferimento all’effettivoparametro di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

La sentenza di rigettodell’appello proposto dalla odierna ricorrente è fondata sulle medesimeragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado,rappresentate dalla dichiarazione dell’erede, ritenuta da entrambi igiudici provata oltre che considerata correttamente comunicati i datidell’erede ai fini della notificazione degli atti.La lettura delle sentenze di primo e secondo grado consente diritenere, infatti, che l’accertamento eseguito è il medesimo in quantofondato sulla valutazione relativa alla idoneità degli atti allegati.Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/2026Come noto, ricorre tale ipotesi non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo gradoma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (Cass. civ. n. 7724 del 9 marzo 2022; Cass. civ. n. 29222 del12 novembre 2019).2.3.

Con specifico riferimento alla valutazione d’idoneità delladichiarazione costituente l’allegato 3, deve inoltre osservarsi che lacensura di cui al secondo motivo di per sé, riferita alla mancataproduzione agli atti del giudizio di merito tanto della ricevuta dispedizione quanto dell’avviso di ricevimento della raccomandata con laquale avrebbe dovuto essere inoltrata la comunicazione di cui all’art.65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, non riveste carattere decisivo,potendo detta comunicazione essere presentata direttamente all’Ufficioe in ciò deve ritenersi l’accertamento compiuto dal giudice di primogrado, confermato dalla sentenza d’appello, insindacabile in sede dilegittimità.2.4.

Giova, infine, evidenziare, come, più di recente, con ordinanzan. 12964 del 13 maggio 2024, questa Corte di Cassazione, abbiaperaltro affermato che in assenza della comunicazione di cui all’art. 65,comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, la notifica possa essere eseguitapersonalmente al singolo erede presso il suo domicilio, ove conosciutodall’Ufficio, circostanza quest’ultima, incontroversa nel presentegiudizio ove, peraltro, al domicilio del de cuius risultavano domiciliatigli altri chiamati che avevano rinunciato all’eredità.3.

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso vapertanto rigettato.Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/20264.

Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] vacondannata, nei confronti del controricorrente, al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300,00 percompenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi,ed accessori come per legge.5.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.300,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali,euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], (ora [OSCURATO:PERSONA], in persona delcuratore p.t.), rappresentato e difeso dal dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Pintus, che ha indicato indirizzo PEC- Controricorrente -Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza n. 321/05/2019, della Commissione TributariaRegionale della Sardegna pronunciata il 13 settembre 2018, depositatain data 16 maggio 2019Udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. La vicenda processuale attiene alla notifica, da parte dell’agenteper la riscossione, di sei avvisi di intimazione al sig. [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nella sua residenza di VialePoetto n. 98 in Cagliari, ciascuno dei quali riferito alla richiesta dipagamento delle cartelle (una per ciascun avviso) ivi rispettivamenteindicate. Il contribuente proponeva tre distinti ricorsi, impugnando tuttigli avvisi d’intimazione, eccependo l’omessa notifica delle cartellesottostanti, che erano riferite comunque a debiti per tributi vari facenticapo al padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 18 settembre 2004, e laprescrizione dei crediti dalle stesse portati.1.1. A fondamento evidenziava che la notifica delle cartelle nonaveva efficacia nei suoi confronti, avendo fin dal 2005, quindi in epocaantecedente ai trenta giorni precedenti alle notifiche di tali atti,presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione conallegato atto di rinunzia all’eredità degli altri chiamati e il modulopredisposto dall’Agenzia delle Entrate “comunicazione dei dati deglieredi”, con il quale aveva reso noto all’ente impositore il proprionominativo e il proprio domicilio sito in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 98.Secondo il ricorrente era quindi questo il luogo di residenza sin dal2000, dove avrebbe dovuto essere eseguita la notifica e non invecel’ultimo domicilio del defunto in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 12.2. Si costituiva in giudizio l’agente della riscossione (allora [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati.Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Cagliari, con lasentenza n. 128/05/10, previa riunione, accoglieva i ricorsi e, ritenendoche la denuncia di successione valesse quale comunicazione ex art. 65,comma 2° del d.P.R. 600/1973, dichiarava la nullità della notificazionedelle cartelle di pagamento, annullando conseguentemente gli attiimpugnati, con esclusione dell’avviso d’intimazione di pagamento n.02520099001275081, stante la notifica della cartella sottostante aldomicilio del sig. [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al suodecesso.4. Contro tale sentenza, proponeva appello l’agente dellariscossione innanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dellaSardegna, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nellestatuizioni ad essa sfavorevoli; resisteva in giudizio [OSCURATO:PERSONA].5. La CTR della Sardegna rigettava l’appello, confermando lasentenza impugnata; affermava che dalla documentazione prodottaera risultato che [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 98Cagliari e che la indicazione del luogo di residenza nella denuncia disuccessione poteva essere intesa quale comunicazione ai sensi dell’art.65 comma 2 del d.p.r. numero 600/1973 sicché in tale luogo,conosciuto dall’Amministrazione finanziaria, avrebbero dovuto esserecorrettamente inviati per la notifica.Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA],subentrata ex lege ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualeerano state fuse per incorporazione le società del gruppo Equitalia, haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la curatela del Fallimento di OrazioMameli.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360,n. 3) c.p.c.Segnatamente, afferma che la CTR sarebbe incorsa nella violazioneindicata ritenendo che la denuncia di successione da cui sarebberisultata la residenza del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito di per sé formalecomunicazione di domicilio fiscale. Afferma che, contrariamente aquanto ritenuto dalla CTR, la denuncia di successione non può essereconsiderata equipollente alla comunicazione ex art. 65, cosicché lanotificazione delle cartelle esattoriali, compiuta nei confronti degli erediimpersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius,era da ritenersi valida ed efficace nei confronti dell’erede delcontribuente.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione efalsa applicazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973, in relazione all’art.360, n. 3) c.p.c., ugualmente lamentando che, nella parte in cui la CTRaveva erroneamente ritenuto equipollente alla comunicazione di cuiall’art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, non aveva comunquetenuto conto del fatto che si era evidenziato, in grado d’appello, che ilcontribuente non aveva prodotto in giudizio nessun documento idoneoa provare né la spedizione, né la ricezione di tale denuncia da partedell’Agenzia delle entrate.2.1. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati inquanto tra loro strettamente connessi.Essi presentano profili d’inammissibilità e sono comunque infondati.Le censure, così come proposte, isolano come erroneal’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che«[l]a indicazione del luogo di residenza nella denuncia di successione,deve […] essere intesa quale comunicazione ai sensi dell’art. 65 comma2 del d.p.r. numero 600 del 1973», assumendone, quindi, il contrastoNumero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/2026con quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza 7 giugno 2019,n. 15437, che nel solco di quanto già affermato da Cass. n. 228/2014e Cass. n. 17430/2013), ha spiegato che la notifica collettiva eimpersonale «è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali» e lacomunicazione configura un onere di informazione che, ove nonassolto, espone gli eredi alle relative conseguenze «dispensando gliuffici finanziari dalla ricerca specifica ed individuale di ciascun erede,quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione».2.2. Sennonché la sentenza in questa sede impugnata, che haconfermato integralmente la pronuncia di primo grado impugnatadinanzi alla CTR, deve intendersi come integralmente confermativadell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, che harilevato che «[i]l ricorrente come previsto dall’art. 65 comma 2 del DPR600/73 ha comunicato assieme alla denuncia di successione i dati deglieredi ed il luogo della sua residenza che risulta in viale Poetto 98(allegato 3) per cui le notifiche delle cartelle di pagamento dovevanoessere effettuate a tale indirizzo».Ne consegue che sebbene entrambe le doglianze siano stateformulate come violazione di legge in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.,esse incontrano il limite dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 348-terc.p.c. per l’ipotesi di c.d. doppia conforme, con riferimento all’effettivoparametro di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza di rigettodell’appello proposto dalla odierna ricorrente è fondata sulle medesimeragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado,rappresentate dalla dichiarazione dell’erede, ritenuta da entrambi igiudici provata oltre che considerata correttamente comunicati i datidell’erede ai fini della notificazione degli atti.La lettura delle sentenze di primo e secondo grado consente diritenere, infatti, che l’accertamento eseguito è il medesimo in quantofondato sulla valutazione relativa alla idoneità degli atti allegati.Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/2026Come noto, ricorre tale ipotesi non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo gradoma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (Cass. civ. n. 7724 del 9 marzo 2022; Cass. civ. n. 29222 del12 novembre 2019).2.3. Con specifico riferimento alla valutazione d’idoneità delladichiarazione costituente l’allegato 3, deve inoltre osservarsi che lacensura di cui al secondo motivo di per sé, riferita alla mancataproduzione agli atti del giudizio di merito tanto della ricevuta dispedizione quanto dell’avviso di ricevimento della raccomandata con laquale avrebbe dovuto essere inoltrata la comunicazione di cui all’art.65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, non riveste carattere decisivo,potendo detta comunicazione essere presentata direttamente all’Ufficioe in ciò deve ritenersi l’accertamento compiuto dal giudice di primogrado, confermato dalla sentenza d’appello, insindacabile in sede dilegittimità.2.4. Giova, infine, evidenziare, come, più di recente, con ordinanzan. 12964 del 13 maggio 2024, questa Corte di Cassazione, abbiaperaltro affermato che in assenza della comunicazione di cui all’art. 65,comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, la notifica possa essere eseguitapersonalmente al singolo erede presso il suo domicilio, ove conosciutodall’Ufficio, circostanza quest’ultima, incontroversa nel presentegiudizio ove, peraltro, al domicilio del de cuius risultavano domiciliatigli altri chiamati che avevano rinunciato all’eredità.3. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso vapertanto rigettato.Numero registro generale 170/2020Numero sezionale 4741/2026Numero di raccolta generale 23437/2026Data pubblicazione 17/07/20264. Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] vacondannata, nei confronti del controricorrente, al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300,00 percompenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi,ed accessori come per legge.5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.300,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali,euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il PresidenteLucio Napolitano
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