CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 19474/2021 R.G. proposto da: S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2021n. 19474sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di LECCE n. 551/2020 depositata il 12/06/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce di conferma della sentenza del locale Tribunale, che aveva dichiarato l’acquisto per usucapione di un bene immobile oggetto di aggiudicazione insede di espropriazione immobiliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitào infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2919 c.c.; lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare inopponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’usucapione del terreno, avendo la società acquistato la proprietà dello stesso per aggiudicazione in sede di esecuzione immobiliare, in forza di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. 1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1158 e 1146 c.c., dolendosi dell’erroneo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. Ric. 2021n. 19474sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 Quanto al primo motivo: La censura è manifestamente infondata: infatti “Il principio secondo il quale il conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo e l'acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapionee della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all'acquisto di un bene peraggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest'ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest'ultimo all'acquirente” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15503 del 06/12/2000, Rv. 542487) 2.2 Quanto al secondo motivo: Il motivo è inammissibile, in quanto diretto alla rivalutazione del complessivo materiale probatorio (prova per testi e documenti), così sollecitando un nuovo sindacato di merito non consentito nella presente sede di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021n. 19474sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se