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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28622/2026

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to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la richiestadi riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che in data 2aprile 2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodiacautelare in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanzastupefacente ai fini della cessione a terzi di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, commesso a Lipari in data 31 marzo 2026.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motividi ricorso.Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione degli artt.274 e 275 cod. proc. pen., in ordine alle censure svolte nel procedimento diriesame in relazione all’insussistenza delle esigenze cautelari, e, con il secondomotivo, ha censurato la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione inordine all’attualità e alla proporzionalità delle esigenze cautelari.Ad avviso del difensore, il Tribunale del riesame avrebbe illogicamentedesunto la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari esclusivamente dallagravità del titolo di reato contestato e avrebbe ipotizzato l’inserimento delricorrente in circuiti criminali in assenza di adeguati elementi probatori.I precedenti penali del ricorrente, peraltro, riguarderebbero fatti non specificie di ridotto allarme sociale, che risalgono a oltre dieci anni fa (un tentato furtocommesso nel 2010, un furto non aggravato commesso nel 2011 e unaricettazione commessa nel 2009).

Puramente congetturale sarebbe il riferimentoal permanere del rischio di contatti illeciti e della prosecuzione dell’attività dispaccio contestata.all’affidamento in prova, conclusosi positivamente, e attualmente non ha carichipendenti.Il ricorrente, peraltro, in seguito all’arresto, ha assunto un atteggiamentoremissivo, ammettendo i fatti contestati, e innanzi al Tribunale del riesame ha resoun’ampia confessione.L’ordinanza impugnata ha valorizzato la “spregiudicatezza” e un supposto“stabile” inserimento del ricorrente nei circuiti del narcotraffico, ma ha desuntoqueste circostanze solo dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato,senza attenersi al canone di giudizio individualizzante richiesto dal legislatore.L’esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere sarebbe stataapoditticamente affermata dal Tribunale del riesame senza previamente verificarel’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari della misura coercitiva degli arrestidomiciliari in luogo distante da Lipari (Fiumefreddo di Sicilia) e con l’applicazionedel braccialetto elettronico.Il Tribunale ha, dunque, rigettato la richiesta di applicazione degli arrestidomiciliari sulla base di un giudizio prognostico di inosservanza delle prescrizionistereotipato e fondato su affermazioni meramente apodittiche.3.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2.

Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione degliartt. 274 e 275 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità delle esigenzecautelari e all’esclusiva adeguatezza della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere.3.

Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in unasollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentito nelgiudizio di legittimità.In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazionedi specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Il Tribunale del riesame ha rilevato che gli inquirenti hanno rinvenuto nelladisponibilità del ricorrente il quantitativo di 151 grammi di cocaina e la somma di1.400 euro in contanti, suddivisa in banconote da cinquanta euro.Il Tribunale del riesame, nel valutare la concretezza e l’attualità del pericolodi recidiva, ha considerato sinergicamente sia la gravità della condotta accertatache la personalità del ricorrente.I giudici del riesame hanno ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva,anche in ragione dei precedenti penali per delitti commessi contro il patrimonioper fini di lucro, e hanno argomentato l’esclusiva adeguatezza della custodiacautelare in carcere, in quanto il ricorrente ha fruito della sospensione condizionaleper le precedenti condanne riportate e questo benefico non ha sortito alcun effettodissuasivo, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un delitto di gravità maggiore.Nella valutazione del Tribunale del riesame, il quantitativo di sostanzastupefacente, i due telefoni cellulari e la somma di danaro rinvenuta nelladisponibilità del ricorrente dimostrano l’inserimento attuale dello stesso nei circuitidel narcotraffico e gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a contenere il pericolodi recidiva e a recidere i legami del ricorrente con tali ambienti; questamotivazione, non essendo contraddittoria, né manifestamente illogica, si sottraeal sindacato di legittimità e, dunque, non è censurabile da parte della Corte diCassazione.4.

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende.  [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la richiestadi riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che in data 2aprile 2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodiacautelare in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanzastupefacente ai fini della cessione a terzi di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, commesso a Lipari in data 31 marzo 2026.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motividi ricorso.Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione degli artt.274 e 275 cod. proc. pen., in ordine alle censure svolte nel procedimento diriesame in relazione all’insussistenza delle esigenze cautelari, e, con il secondomotivo, ha censurato la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione inordine all’attualità e alla proporzionalità delle esigenze cautelari.Ad avviso del difensore, il Tribunale del riesame avrebbe illogicamentedesunto la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari esclusivamente dallagravità del titolo di reato contestato e avrebbe ipotizzato l’inserimento delricorrente in circuiti criminali in assenza di adeguati elementi probatori.I precedenti penali del ricorrente, peraltro, riguarderebbero fatti non specificie di ridotto allarme sociale, che risalgono a oltre dieci anni fa (un tentato furtocommesso nel 2010, un furto non aggravato commesso nel 2011 e unaricettazione commessa nel 2009). Puramente congetturale sarebbe il riferimentoal permanere del rischio di contatti illeciti e della prosecuzione dell’attività dispaccio contestata.all’affidamento in prova, conclusosi positivamente, e attualmente non ha carichipendenti.Il ricorrente, peraltro, in seguito all’arresto, ha assunto un atteggiamentoremissivo, ammettendo i fatti contestati, e innanzi al Tribunale del riesame ha resoun’ampia confessione.L’ordinanza impugnata ha valorizzato la “spregiudicatezza” e un supposto“stabile” inserimento del ricorrente nei circuiti del narcotraffico, ma ha desuntoqueste circostanze solo dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato,senza attenersi al canone di giudizio individualizzante richiesto dal legislatore.L’esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere sarebbe stataapoditticamente affermata dal Tribunale del riesame senza previamente verificarel’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari della misura coercitiva degli arrestidomiciliari in luogo distante da Lipari (Fiumefreddo di Sicilia) e con l’applicazionedel braccialetto elettronico.Il Tribunale ha, dunque, rigettato la richiesta di applicazione degli arrestidomiciliari sulla base di un giudizio prognostico di inosservanza delle prescrizionistereotipato e fondato su affermazioni meramente apodittiche.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione degliartt. 274 e 275 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità delle esigenzecautelari e all’esclusiva adeguatezza della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere.3. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in unasollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentito nelgiudizio di legittimità.In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazionedi specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Il Tribunale del riesame ha rilevato che gli inquirenti hanno rinvenuto nelladisponibilità del ricorrente il quantitativo di 151 grammi di cocaina e la somma di1.400 euro in contanti, suddivisa in banconote da cinquanta euro.Il Tribunale del riesame, nel valutare la concretezza e l’attualità del pericolodi recidiva, ha considerato sinergicamente sia la gravità della condotta accertatache la personalità del ricorrente.I giudici del riesame hanno ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva,anche in ragione dei precedenti penali per delitti commessi contro il patrimonioper fini di lucro, e hanno argomentato l’esclusiva adeguatezza della custodiacautelare in carcere, in quanto il ricorrente ha fruito della sospensione condizionaleper le precedenti condanne riportate e questo benefico non ha sortito alcun effettodissuasivo, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un delitto di gravità maggiore.Nella valutazione del Tribunale del riesame, il quantitativo di sostanzastupefacente, i due telefoni cellulari e la somma di danaro rinvenuta nelladisponibilità del ricorrente dimostrano l’inserimento attuale dello stesso nei circuitidel narcotraffico e gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a contenere il pericolodi recidiva e a recidere i legami del ricorrente con tali ambienti; questamotivazione, non essendo contraddittoria, né manifestamente illogica, si sottraeal sindacato di legittimità e, dunque, non è censurabile da parte della Corte diCassazione.4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende.  [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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