CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 28441/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penaleper i reati di cui agli artt. 81 co. 2, 612 bis, 609 ter co. 2, 110 e 609quinquies c.p., chiedeva la liquidazione del proprio compenso. Afronte di un'attività difensiva consistita nella partecipazione a unNumero registro generale 24884/2022Numero sezionale 2493/2025interrogatorio di garanzia, a un giudizio di riesame, a un incidenteNumero di raccolta generale 28441/2025probatorio e all'udienza preliminare, il GIP del Tribunale diD aAtav peublblilincaozio ne 27/10/2025liquidava un importo omnicomprensivo di € 1.798,50.L'avvocato proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002,lamentando che la somma non tenesse conto dei parametri minimi,della complessità e della pluralità delle attività svolte. Si costituiva ilMinistero della Giustizia, contestando la pretesa.Il Tribunale di Avellino ha rigettato l'opposizione, compensando lespese.Ricorre in cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con unmotivo di ricorso. Resiste il Ministero della Giustizia concontroricorso, depositato in esito alla rinnovazione della notifica delricorso (originariamente effettuata invalidamente all'Avvocaturadistrettuale dello Stato, anziché all'Avvocatura generale) predispostacon interlocutoria n. 10333 del 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 82 d.p.r. 115/2002, dell'art. 12 co. 1 e 3 d.m.55/2012, come modificato dal d.m. 37/2018, e della tabella 15allegata a tale decreto. Si sostiene che il Tribunale ha errato nelliquidare i compensi senza tenere conto che il difensore aveva svoltonel dinanzi al Gip e poi dinanzi al Gup).Il ricorso è fondato.L'ordinanza impugnata afferma erroneamente che tutte leprestazioni svolte dal difensore rientrano nel procedimento aventead oggetto le indagini preliminari. Al contrario, l'art. 12 co. 3 d.m.55/2014 e la relativa tabella n. 15 distinguono quattro fasi (studio,introduttiva, istruttoria/dibattimentale, decisionale) per ciascuno deiprocedimenti ivi indicati, tre dei quali (indagini preliminari, giudizicautelari personali, giudizi dinanzi al GIP e al GUP) inquadrano le2 di 3Numero registro generale 24884/2022Numero sezionale 2493/2025Numero di raccolta generale 28441/20252. – In sede di rinvio il Tribunale dovrà effettuare una nuovaData pubblicazione 27/10/2025liquidazione, qualificando le attività svolte dal difensore nel rispettodell’articolazione strutturale della tabella n. 15, come indicata nelparagrafo precedente.3. – La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnatoin relazione al profilo accolto, rimette al Tribunale di Avellino, inpersona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato inrelazione al profilo accolto, rimette al Tribunale di Avellino, in per-sona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 21/10/2025.Il PresidenteMAURO MOCCI3 di 3Numero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeDavide [OSCURATO:PERSONA]. Ad.29/04/2026 CCStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCristina [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento tra le parti:Meccariello avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c.-già ricorrente-controMinistero della Giustizia-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28441/2025 depositata il 27/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 28441/2025 pubblicata in data 27 ottobre 2025, la Cortedi cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n. 24884/2022 R.G., inaccoglimento del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], hacassato il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto, conNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dalricorrente, è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzionedi errore materiale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomonumero di registro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità n.24884/2022 R.G. e della documentazione ad esso allegata, risulta che ilprovvedimento impugnato recava il n. cronol. 913/2022 ed era stato resoall’esito del procedimento R.G. n. 5141/2021.Al contrario, nell’intestazione dell’ordinanza della Corte, a pagina 1, inluogo del numero del provvedimento impugnato, risulta erroneamenteriportato il n. 5141/2021 che, invece, identifica il procedimento nel cuiambito esso era stato emesso.2. Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale concernente le indicazioni riportate nell’intestazionedell’ordinanza n. 28441/2025, deve disporsene la correzione come dadispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025).P.Q.M.Numero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 28441/2025 emessa dallaCorte stessa e depositata in data 27 ottobre 2025, nel senso che,nell’intestazione, a pagina 1, laddove è scritto:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il11/03/2022»,debba, invece, leggersi e intendersi:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. cronol. 913/2022depositata il 11/03/2022».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro MocciDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.