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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 14587/2026

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li [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/10/2025 del GIP TRIBUNALE di UrbinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa in data 21 ottobre2025, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] eGranci [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., lapena complessiva di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro33.333,00 di multa ciascuno.La pena era così determinata: pena base per il più grave reato dicui al capo 1 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) anni 6 direclusione ed euro 27.000,00 di multa; ridotta ex art. 62-bis cod.pen. ad anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; aumentataper la continuazione con gli ulteriori reati ad anni 6, mesi 8 direclusione ed euro 50.000,00 di multa (giorni 3 di reclusione ed euro100,00 di multa per ciascuno degli ulteriori reati contestati);ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale indicata.Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.L’esponente lamenta erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen.,rappresentando che, nel caso di condanna alla reclusione per untempo non inferiore a tre anni, il giudice è tenuto ad applicare lapena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque.La suddetta pena accessoria, sebbene sia nella disponibilità delleparti alla luce della intervenuta modifica dell’art. 444, comma 1, cod.proc. pen., nella formulazione introdotta all'art. 25, co. 1, lett. a), n. 1del d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe dovuto essere applicata al casoconcreto, non avendo formato oggetto di accordo tra le parti.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, conrequisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dellapena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.La difesa ha presentato memoria conclusiva, chiedendo il rigetto delricorso.3.

Il ricorso è infondato.Costante è l’orientamento di questa Corte in base al quale, a i finidell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione,occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita inconcreto per il reato più grave, come risultante a seguito delladiminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessivarisultante dall'aumento per la continuazione (ex multis, da ultimo,Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240).

Deveanche tenersi conto – sempre ai fini della determinazione delquantum previsto ex lege ai fini dell’applicazione della penaaccessoria - della diminuzione per la concessione delle attenuantigeneriche (cfr. Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.243045:”In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti inmisura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, perl'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici,della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenzadelle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmenteoperato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per ilrito”; Sez. 2 n. 43604 del 07/10/2003, D’Angelo, Rv. 227608:”Ai finidell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risultadalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, cheincidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramenteprocessuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per lacollaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò inquanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentitoscindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata inrelazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema dipatteggiamento in appello)”.4.

Da quanto precede discende che non doveva essere applicata lasanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici: la pena inconcreto applicata, in relazione al più grave reato sub capo 1) dellarubrica, tenuto conto delle diminuzioni per le concesse attenuantigeneriche e per il rito è inferiore ad anni tre di reclusione, essendopari ad anni 2 mesi 8 di reclusione.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/10/2025 del GIP TRIBUNALE di UrbinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa in data 21 ottobre2025, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] eGranci [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., lapena complessiva di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro33.333,00 di multa ciascuno.La pena era così determinata: pena base per il più grave reato dicui al capo 1 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) anni 6 direclusione ed euro 27.000,00 di multa; ridotta ex art. 62-bis cod.pen. ad anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; aumentataper la continuazione con gli ulteriori reati ad anni 6, mesi 8 direclusione ed euro 50.000,00 di multa (giorni 3 di reclusione ed euro100,00 di multa per ciascuno degli ulteriori reati contestati);ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale indicata.Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.L’esponente lamenta erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen.,rappresentando che, nel caso di condanna alla reclusione per untempo non inferiore a tre anni, il giudice è tenuto ad applicare lapena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque.La suddetta pena accessoria, sebbene sia nella disponibilità delleparti alla luce della intervenuta modifica dell’art. 444, comma 1, cod.proc. pen., nella formulazione introdotta all'art. 25, co. 1, lett. a), n. 1del d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe dovuto essere applicata al casoconcreto, non avendo formato oggetto di accordo tra le parti.2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, conrequisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dellapena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.La difesa ha presentato memoria conclusiva, chiedendo il rigetto delricorso.3. Il ricorso è infondato.Costante è l’orientamento di questa Corte in base al quale, a i finidell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione,occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita inconcreto per il reato più grave, come risultante a seguito delladiminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessivarisultante dall'aumento per la continuazione (ex multis, da ultimo,Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240). Deveanche tenersi conto – sempre ai fini della determinazione delquantum previsto ex lege ai fini dell’applicazione della penaaccessoria - della diminuzione per la concessione delle attenuantigeneriche (cfr. Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.243045:”In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti inmisura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, perl'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici,della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenzadelle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmenteoperato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per ilrito”; Sez. 2 n. 43604 del 07/10/2003, D’Angelo, Rv. 227608:”Ai finidell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risultadalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, cheincidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramenteprocessuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per lacollaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò inquanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentitoscindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata inrelazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema dipatteggiamento in appello)”.4. Da quanto precede discende che non doveva essere applicata lasanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici: la pena inconcreto applicata, in relazione al più grave reato sub capo 1) dellarubrica, tenuto conto delle diminuzioni per le concesse attenuantigeneriche e per il rito è inferiore ad anni tre di reclusione, essendopari ad anni 2 mesi 8 di reclusione.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]