CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 37852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA],in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 19645 del 9 maggio 2025, la S econda sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] C hiappetta avverso la sentenza del 17 settembre 2024,con cui la Corte di appello di Catanzaro l'aveva condannata per il delitto di cui all’art.493-ter cod . pen . 2. Avverso tale sentenza ha propostoricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente è stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art.55, comma 9 , d. lgs. n. 231 del 2007 macondannata per il reato di cui all’art. 493-ter c od. pen. , introdotto nel 2018 e, quindi , successivamente alla commissione dei fatti a lei ascritti. Nella prospettazione difensiva, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza della Seconda sezione di questa Corte,l'art 493-ter cod. pen. è norma più sfavorevole al reo rispetto all'art.55, comma 9 , d. lgs. n. 231 del 2007 , in quanto la fattispecie in esso prevista prescinde dal conseguimento di un profitto, che eraelemento costitutivo della originaria fattispecie.Quindi, la diversa struttura delreato di cui all’art. 493-tercod. pen. rende irrilevante il consenso della persona offesa all'utilizzo dello strumento di pagamento , consenso che, invece , aveva effetto scriminanterispetto al reato di cui all’art. 55, comma 9, del d. lgs. n. 231 del 2007. Per questo, l'applicazione della norma sopravvenuta violerebbe il divieto di retroattività della norma sfavorevole di cui agli artt.25 Cost. e 7 CEDU. In secondo luogo,la difesa ha rileva to che la modifica de l titolo di reato per cui è intervenuta condanna avrebbe dovuto essere preceduta dalla modifica dell'imputazione,ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., che, che nel caso di specie , è mancata, con conseguente violazione dell'art. 6, par. 3, lett. a) CEDU, che riconosce all'accusato il diritto di essere informato non soltanto dei motivi dell'accusa ma anche della natura della stessa,ossia della qualificazione giuridica data alfatto. Quanto all’ammissibilità del ricorso, la difesa ha rich i ama to la sentenza Drassich (Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Rv. 256651 –01), per rilevare che lo strumento di cui all'art. 625-biscod. proc. pen. è idoneo a rimediare alle ipotesi di inosservanza della Convenzione EDU verificatesi nell'ambito del processo di legittimità,poiché consente di porre l'interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato qualora non ci fosse stata alcuna violazione della medesima Convenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L’art. 625-bis,comma 1, cod. proc. pen. prevede,a favore del condannato, il ricorso straordinario per «errore materiale o di fattocontenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione Ai fini dell'ammissibilità di tale ricorso quindi,è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio straordinariopossa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche (Se z. 6, Ordinanza n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 –01). 3. Nel caso di specie il ricorrente, pur qualificando il denunciato errore come “di fatto”, in realtà contesta la valutazione giuridica, in materia di successione di leggi nel tempo, compiuta dalla sentenza impugnata. La Seconda sezione, infatti, ha rilevato che l’abrogazione dell’art. 55, comma 9, d. lgs. n. 231 del 2007, ad opera del d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell’art. 493-ter cod. pen., integra una ipotesi di continuità normativa che non comporta una abolitio criminis”(sul punto si veda anche Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020,Anselmo, Rv. 279002 – 02 ). Il motivo, quindi, è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, ossia per proporre una interpretazione normativa diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione. 4. Il ricorrente ha, poi, rilevato che la modifica del titolo di reato per cui è intervenuta condanna avrebbe dovuto essere preceduta da una modifica della contestazione, il cui difetto determinerebbe una violazione dell’art. 6, par. 3, lett. a) CEDU. La censura è inammissibile, in quanto estranea al perimetro delle questioni proponibili con il ricorso straordinario ex art. 625 - bis cod. proc. pen. (prospettazione di un errore materiale o di fatto della pronuncia della Corte di cassazione). Non si dubita, cioè, del l'astratta compatibilità del rimedio del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cit ato con la violazione dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretatidalla giurisprudenza di Strasburgo(cfr. Sez. 2, n. 28917 del 02/07/2020 , Ricci, Rv. 279701 - 01 , in riferimentoalla violazione dell’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU) ; pe rché, però, in caso di violazione delle norme convenzionali -così come di ogni altra violazione di legge -possa ricorrersi allo strumento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., occorre che in relazione a tale violazione ricorra un errore materiale o un errore di fatto, gli unici che consentono di invocare la rimozione del giudicato. Nel caso di specie, invece, la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di formulare una nuova contestazione quanto “il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio”, è prospettata come errore di diritto e non come errore di fatto. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di