CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione al percorso di revisione critica circa il proprio passato criminale che, di contro, come pure contraddittoriamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, risulterebbe avviato; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento agli elementi acquisiti sia in merito alla pericolosità del condannato che in ordine alla mancata genuinità del pentimento e all'incidenza allo stato del percorso trattamentale intrapreso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ld ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C