CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità della prevenuta, sulla base di un complesso indiziario che, partendo dalla visione delle nitide immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, ha consentito agli agenti di risalire alla persona dell'odierna imputata quale autrice del reato, avuto riguardo all'abbigliamento indossato e ai tratti somatici della donna ripresa in video, nonché sulla scorta delle dichiarazioni di un passante che aveva visto l'imputata parcheggiare l'auto rubata; inoltre, è stato logicamente considerato che un mazzo di chiavi sottratto alla persona offesa era stato rinvenuto proprio all'interno dell'appartamento in cui si trovava l'imputata. Non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore