CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 16839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 23560/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del curatore fallimentare prof. dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; controricorrente - avverso il decreto n. 10879/2015 del TRIBUNALE di RIMINI, del 06/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO: 1. che Della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso da essa proposto per la cassazione del decreto del Tribunale di Rimini del 6/8/2015, che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2. che il Fallimento controricorrente ha prestato adesione alla rinuncia; 3 . che pertanto, ai sensi dell'art. 391, commi 1 e 4, cod. proc. civ., il processo va dichiarato estinto senza che debba provvedersi sulle spese; 4. che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022 La reOdente Mag stiano DEPOS;[OSCURATO:PERSONA] 2 5 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ANC