CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23634/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28007/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], MACPLAST, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11073/2017 depositata il19/04/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con l ’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il provvedimento con cui il giudice delegato al Fallimento CSL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. i n l iquidazione ne aveva respinto il reclamo ex art. 36, comma 3 l.fall. avverso il secondo progetto di ripartizione parziale in favore dei creditori chirografari, predisposto dal curatore fallimentare; 2. – Intesa S anpaolo impugna la decisione con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. articolato in due motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorsoillustrato da memoria, mentre irestanti intimati non svolgono difese. Considerato che: 3. –va accolta l’eccezione sollevata in rito d a l controricorrente , di inammissibilità del ricorso in quantotardivo; 3.1. – dagli atti di causa risulta infatti che il r icorso per cassazione è stato notificato in data 17 / 11 / 2017 , a fronte di provvedimento emesso e comunicato dalla cancelleria – come riferisce la stessa ricorrente– in data 19 /04/ 2017; 3.2. – questa Corte ha ripetutamente affermato che i l termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal t ribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria, di regola, ai sensi degli artt. 136 c .p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. 20279/2005, 16755/2010, 12732/2011, 21345/2012 ) e che nel computo del termine entro cui l'impugnazione va proposta non si deve tener conto della sospensione feriale ex art. 3, legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario(Cass. 19941/2017, 3023/2020); difatti, l'art.36 - bis l.f all . non lascia dubbi in ordine alla non soggezione alla sospensione feriale dei termini previsti negli artt. 26 e 36 l.fall . e per tutto il corso del procedimento, compresa la fase di legittimità ( v. Cass. 7854/2011, per le opposizioni esecutive; Cass. 12732/2012 per i piani di riparto del g.d.; Cass.24044/2015 per la liquidazione del compenso al curatore); del resto, il reclamo avverso il piano di riparto svolge nella procedura concorsuale una funzione analoga alle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale (Cass. 11317/2004 , 2329/2006 , 7982/2011, 12732/2011, 19941/2017, 3023/2020); 3.3. – ne discende la constatazione della tardività del ricorso, notificato quando i termini per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione erano oramai perenti; 4. –il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame dei motivi formulati (in estrema sintesi: I. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché del principi o di buona fede ; rilevanza, in sede di riparto, del riconoscimento del credito in sede di opposizione allo stato passivo pendente; interpretazione estensiva dell’ art. 113 l.fall.; II. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.e del principio dispositivo); 5. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, liquidate in dispositivo; 6. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello