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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 45221/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia„ in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero ha revocato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il beneficio della sospensione condizionale della pena relativa alle sentenze pronunciate dal medesimo Tribunale in data 12 febbraio 2019, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Campobasso del 26 novembre 2020 (divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2021) ed in data 4 dicembre 2020 (irrevocabile il 21 marzo 2021).

2. Avverso l'indicato provvedimento il condannato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone icorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche con riferimento agli artt.168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.

Secondo il condannato, infatti, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena nonostante l'elemento ostativo fosse conosciuto dal giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto.

2. Invero, nella fattispecie, il beneficio in oggetto era stato concesso al Forte in presenza di cause ostative, considerato che egli era già stato condannato due volte, usufruendo della pena sospesa con le sentenze emesse l' 1 aprile 2003 ( definitiva il 7 giugno 2003) ed il 16 maggio 2006 (divenuta irrevocabile il 3 luglio 2006).

La pena irrogata con tali provvedimenti cumulata con quella inflitta con le sentenze ulteriori risalenti al 2020, superava il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

Ciò nonostante il Tribunale di Isernia - una volta acclamata la sussistenza della causa di revoca - avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall'ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Tale orientamento opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca non alla mera conoscibilità della causa , ÌJI impediente, bensì - alla conoscenza concreta, come risultante dagli atti, essendosi già condivisibilnnente precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero docunnentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (ex multis: Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020, Cannata; Sez. 1, 9 dicembre 2020, n. 11352, Rv. 280861 - 01).

3. L'ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., ma non ha dato atto dì avere effettuato il controllo ex actis, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito; ragione per la quale essa deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Isernia in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia„ in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero ha revocato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il beneficio della sospensione condizionale della pena relativa alle sentenze pronunciate dal medesimo Tribunale in data 12 febbraio 2019, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Campobasso del 26 novembre 2020 (divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2021) ed in data 4 dicembre 2020 (irrevocabile il 21 marzo 2021). 2. Avverso l'indicato provvedimento il condannato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone icorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche con riferimento agli artt.168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. Secondo il condannato, infatti, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena nonostante l'elemento ostativo fosse conosciuto dal giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto. 2. Invero, nella fattispecie, il beneficio in oggetto era stato concesso al Forte in presenza di cause ostative, considerato che egli era già stato condannato due volte, usufruendo della pena sospesa con le sentenze emesse l' 1 aprile 2003 ( definitiva il 7 giugno 2003) ed il 16 maggio 2006 (divenuta irrevocabile il 3 luglio 2006). La pena irrogata con tali provvedimenti cumulata con quella inflitta con le sentenze ulteriori risalenti al 2020, superava il limite di cui all'art. 163 cod. pen. Ciò nonostante il Tribunale di Isernia - una volta acclamata la sussistenza della causa di revoca - avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall'ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Tale orientamento opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca non alla mera conoscibilità della causa , ÌJI impediente, bensì - alla conoscenza concreta, come risultante dagli atti, essendosi già condivisibilnnente precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero docunnentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (ex multis: Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020, Cannata; Sez. 1, 9 dicembre 2020, n. 11352, Rv. 280861 - 01). 3. L'ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., ma non ha dato atto dì avere effettuato il controllo ex actis, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito; ragione per la quale essa deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Isernia in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
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