CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16956/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 maggio 2023, che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente sentenza d'appello, gli ha applicato la pena da lui concordata con il Pubblico ministero, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.. Egli deduce che, per uno dei reati contestatigli, un tentativo di estorsione commesso non oltre marzo del 2010, all'atto della sentenza impugnata fosse già decorso il termine di prescrizione, che dunque la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare, a prescindere dall'accordo delle parti sulla pena e dalla mancanza della relativa richiesta della parte interessata (si cita, a tal fine, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in ragione della manifesta infondatezza del motivo. 3. Ha depositato conclusioni scritte il difensore del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 5549 del 10/11/2022, dep. 2023) aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza d'appello, resa sempre aj_ sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., «limitatamente al reato di tentata estorsione consumato il 5 febbraio 2010, perché (...) estinto per prescrizione», rinviando al giudice d'appello soltanto per la conseguente rideterminazione della pena. Con tale sentenza della Corte di cassazione, dunque, si era formato il giudicato sulla condanna intervenuta anche per l'ulteriore tentativo di estorsione, quand'anche, in ipotesi, fosse stato anch'esso prescritto: ragione per cui l'eventuale estinzione di esso per prescrizione esulava dalla cognizione del giudice del rinvio, non potendo perciò questi rilevarla. 2. L'impugnazione è, quindi, inammissibile. Da ciò consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso