CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38346/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ckt-\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, censura, nell'unico motivo presentato, vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe affermato l'impossibilità di concedere all'imputato il minimo della pena. 2. Tuttavia, il motivo non risulta dedotto in appello (dove, oltre all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'imputato aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) ed è anche manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito già applicato il minimo edittale (sei mesi di reclusione, ridotti a quattro per il rito). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensor