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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28054/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35113/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla entità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35113/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla entità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris