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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25469/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 640 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori comprovanti la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l'invocata causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); ritenuto che gli ultimi due motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 640 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori comprovanti la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l'invocata causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); ritenuto che gli ultimi due motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25469/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris