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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19872/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] `fINCI CARMELO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi richiamati dal co-difensore e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 10.04.2019 dal locale Tribunale e, per quanto rileva in questa sede, ha assolto l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo D) perché il fatto non sussiste, nonché il predetto D'Amico e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A), B), ed E) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i capi C) e F) , con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. in anni due di reclusione per il [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno e mesi sei di reclusione per D'[OSCURATO:PERSONA]

1.1. Gli imputati, componenti della commissione per la verifica delle valutazioni di incidenza del Comune di Messina sono stati ritenuti responsabili del reato di falso di cui al capo C), per aver adottato il parere relativo alla pratica numero 250917/2012 per la costruzione di un complesso residenziale riguardante la Emmegi s.r.I., società della quale la figlia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], era consulente ambientale, falsamente attestando che il dr. [OSCURATO:PERSONA] era uscito prima della discussione della stessa, senza fare più rientro, mentre in realtà il [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva presenziato alla seduta, ma aveva anche discusso e relazionato sulla pratica, nonché per il reato di falso di cui al capo F), per aver adottato il parere relativo alla pratica "[OSCURATO:PERSONA]" riguardante un progetto per la realizzazione di una piscina di pertinenza di un'unità immobiliare con il numero di protocollo 27232/2012, in relazione al quale tecnico di parte era la figlia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], falsamente attestando che il dr. [OSCURATO:PERSONA] era uscito prima della discussione di tale pratica, senza fare più rientro, mentre in realtà il [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva presenziato alla seduta, ma aveva anche relazionato sulla pratica, illustrando la scheda tecnica redatta dalla figlia.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione alla nullità del decreto di citazione in appello - art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. - per avere la Corte territoriale emesso la sentenza affetta da vizio di nullità; invero, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado non è mai stato validamente notificato all'imputato, che sin dal verbale di identificazione del 3.2.2014, aveva eletto domicilio in Messina via [OSCURATO:PERSONA] 15, scelta mai revocata e/o modificata; in sede di giudizio di secondo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato formalmente e ritualmente eccepiva a mezzo del difensore la nullità del decreto di citazione in appello per la notifica irregolare dell'avviso di deposito, trattandosi di nullità a regime intermedio, ma la Corte territoriale, senza pronunciarsi sull'eccezione di nullità e quindi senza dichiarare la nullità della notifica eseguita dal Tribunale, disponeva la rinotifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, dando mandato alla cancelleria per l'adempimento; la tardiva notifica eseguita dalla Corte di Appello, però, non poteva sanare la nullità del decreto di citazione in appello e solo dopo gli adempimenti di cui al 568 c.p.p. poteva dirsi aperta la fase di secondo grado; nel caso di specie l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato notificato per impulso del giudice dell'impugnazione, già in secondo grado, quando ancora era, paradossalmente, pendente il termine per il deposito dell'atto di impugnazione; non dichiarando la nullità della notificazione la sentenza d'appello risulta doppiamente viziata, per un verso perché la Corte di Appello non ha mai dichiarato la nullità della prima notifica, e per altro verso perché la notifica dell'avviso di deposito eseguita dalla Corte è, del pari, nulla, in quanto eseguita irritualmente da un'autorità giudiziaria diversa da quella del codice di rito;

2.2. con il secondo motivo, l'inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c) c.p.p., in relazione alla mancata correlazione tra accusa e sentenza - artt. 521 e 522 c.p.p. - per avere la Corte territoriale riconosciuto la fondatezza del motivo di gravame proposto dalla difesa relativamente alla mancata contestazione nel corso del giudizio dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, c.p.p., rideterminando la pena nei confronti dell'imputato, in adesione al principio di diritto sancito dalle SS.UU. con la pronuncia n. 24906/2019; tuttavia nei confronti del ricorrente, il Tribunale, nel pronunciare sentenza di condanna aveva riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi aggravata dell'art. 479 c.p., pur essendo il reato rubricato senza contestazione dell'aggravante e senza richiamato alcuno diretto o indiretto alla natura fidefacente degli atti asseritannente falsi; la Corte di Appello avrebbe dovuto in tale contesto dichiarare la nullità della sentenza emessa nei confronti del ricorrente in violazione del disposto di cui all'art. 522 c.p.p. che impone la nullità della sentenza "nella parte relativa ... alla circostanza aggravante"., trattandosi di violazione che non ha solo una incidenza sul trattamento sanzionatorio, bensì una violazione sostanziale del diritto di difesa, che integra ipotesi di nullità assoluta e insanabile;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, in ordine al travisamento della prova, per avere la Corte territoriale offerto una motivazione carente e contradditoria, ritenendo apoditticamente che anche il D'Amico, quale presidente della commissione Viec del Comune di Messina, avrebbe attestato falsamente che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fosse uscito dall'aula, quando invece, nei verbali medesimi, può leggersi solo "esce"; all'uopo, risulta evidente il travisamento della prova, essendo stato l'imputato colpito da condanna solo per la sua sottoscrizione, quale presidente pro-tempore della commissione di verifica dell'incidenza ambientale, in calce ai verbali incriminati; mai nel corso dell'istruttoria è emerso il suo coinvolgimento in episodi dimostranti un suo interesse diretto o indiretto, neanche ipotizzato, né interessi con gli altri componenti della commissione e con gli imprenditori coimputati; peraltro, la locuzione "esce" non accompagnata dal riferimento "all'aula", andava intesa come mancata partecipazione al momento deliberativo, non come uscita fisica dalla stanza nella quale la commissione si riuniva; né sussistono elementi normativi a sostegno della necessità di un allontanamento fisico del pubblico ufficiale, imponendo le norme di diritto positivo (quale art. 6-bis della L. 241/1990) esclusivamente l'obbligo di astensione, nel caso di specie rispettato;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'ipotesi del c.d. falso innocuo, pur essendo dimostrato come il ricorrente, con la sua condotta, non ha arrecato alcun danno al bene giuridico tutelato; la commissione della quale l'imputato era presidente pro tempore si limitava esclusivamente a fornire un parere consultivo non vincolante, atteso che poi era il dirigente comunale del settore a emettere il vero e proprio atto amministrativo, sicchè anche le pratiche oggetto delle imputazioni si sono dimostrate nel corso del dibattimento del tutto esenti da censure, essendo queste, tutte, correttamente istruite e assolutamente conformi alle prescrizioni specifiche, né è emerso un comportamento della Commissione finalizzato a favorire alcuna delle ditte interessate, allora certamente si è concretizzata l'ipotesi del "falso innocuo", per la mancata offesa al bene giuridico tutelato, e ciò sulla scorta della costante elaborazione giurisprudenziale (Cass. Pen. 23891/2019).

3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce:

3.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 83, comma 4, D. L. 18/20, unitamente all'art. 159 c.p.; invero, non appare corretta la valutazione circa l'operatività del periodo di sospensione dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poichè tenuto anche conto dei principi della sentenza delle S.U.

Sanna l'applicazione della sospensione emergenziale della prescrizione non si estende a quei giudizi di merito, nei quali non vi sia stata fissazione o rinvio dell'udienza nel periodo considerato, né pendenza, nello stesso arco temporale, delle varie tipologie di termini relativi al processo; ne consegue che alla data di emissione della sentenza di appello i reati erano ormai estinti per prescrizione;

3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in merito all' attenuante ex art. 62 n.4, per avere la Corte territoriale fatto emergere l'assoluta mancanza di danno, nonché l'esiguità del presunto lucro, che rendono pressoché naturale la concessione dell'attenuante in oggetto; invero, il relativo motivo di appello non era proposto limitatamente alle ipotesi di reato ex art.319 c.p., ma in relazione a tutte le contestazioni ascritte all'imputato;

3.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in merito all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 479, in relazione all'art. 49 c.p., per essere irrilevante la presenza o meno del [OSCURATO:PERSONA], ai fini della validità della seduta e della successiva deliberazione, ciò in quanto l'imputato non aveva alcun obbligo di allontanarsi, ma solo di astenersi dal partecipare alla discussione ed alla deliberazione; l'insussistenza dell'obbligo di uscita materiale da parte del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo, ove si svolgeva la riunione, in quanto del tutto irrilevante, ma, anzi, non in contrasto con il dovere di astensione, fa comprendere come sia non rilevante, quanto al fine del regolare svolgimento dei lavori, che della perfetta validità della deliberazione inerente alla pratica della figlia dell'imputato; la falsa affermazione sull' "essersi allontanato dall'aula" non incide sulla validità dell'atto successivo per la quale potrebbe rilevare unicamente la partecipazione alla discussione.

3.4. Con motivo aggiunto il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. e 533 c. 2 c.p.p. in merito alle modalità di quantificazione della pena; la Corte territoriale ha operato la derubricazione della contestazione di falso all'ipotesi semplice per i capi C) ed F), optando per considerare il capo C) la fattispecie dalla quale quantificare la pena base, discostandosi in aumento di 8 mesi rispetto al minimo edittale per poi effettuare un aumento ex art. 81 c.p. di 4 mesi (un terzo della pena minima prevista ex art. 476 co.1 c.p.); tuttavia, tenuto conto dei principi sanciti dalle 5S.UU. 24.04.2021 n. 47127 nessuna motivazione idonea a giustificare la sproporzione evidente tra la pena base e l'aumento si riscontra in sentenza, nonostante le due ipotesi di reato sembrano differire unicamente per la data del commesso reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo motivo di ricorso.

Ed invero, come dedotto dal ricorrente, il periodo di 64 giorni, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 non poteva essere considerato dalla Corte territoriale, quale periodo di sospensione del termine di prescrizione, alla luce dei principi fissati dalla sentenza delle Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432.

Invero, con tale pronuncia è stato evidenziato come, in tema di disciplina della prescrizione, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichi ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, dovendosi escludere che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

Nel procedimento in questione non risulta che nel periodo dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, sia stata fissata un'udienza, ovvero fosse prevista la decorrenza di un termine processuale, sicchè tale periodo non può essere conteggiato nella durata complessiva di sospensione della prescrizione.

Non potendo considerarsi il suddetto periodo, pertanto, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi- a cui va aggiunto il periodo complessivo di 297 giorni di sospensione, come esattamente conteggiato nella sentenza impugnata- era già decorso prima della pronuncia (in data 22.3.2021) della sentenza impugnata, per entrambi i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ai capi C (commesso in data 5.11.2012 con decorso del termine di prescrizione, dunque, al 3.3.2021) e F (commesso in data 20.11.2012, con decorso del termine di prescrizione, dunque, al 18.3.2021).

Da ciò consegue che i reati suddetti sono estinti per prescrizione, non emergendo dagli atti elementi tali da rendere in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p..

Restano assorbiti nella valutazione della fondatezza del primo motivo di ricorso gli ulteriori motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], comunque infondati. 2.11 primo motivo di ricorso del D'Amico va respinto.

Ed invero, il ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello, per avere la Corte territoriale disposto la nuova notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, in precedenza effettuata "irregolarmente", senza dichiarare la nullità del decreto di citazione, che non poteva, comunque, essere sanata, essendo ancora pendente il termine per il deposito dell'atto di impugnazione e peraltro essendo stata la nuova notifica effettuata irritualmente da un'autorità giudiziaria diversa da quella del codice di rito.

Il vizio dedotto dal ricorrente non integra una nullità assoluta, vedendosi di una irregolare cadenza di atti (notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado quando già era stato proposto l'appello appello), che sarebbe stata idonea a legittimare la richiesta di un termine per integrare l'atto di impugnazione già proposto, fruendo di tutto il termine a disposizione per proporre impugnazione. 2.La infondatezza di tale motivo, così come l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso proposti impone di rilevare l'intervenuto decorso del temine di prescrizione per entrambi i reati ascritti al D'Amico ai capi C) e F) sulla base delle osservazioni già svolte sub 1, che all'uopo vanno richiamate, non evincendosi neppure per il D'Amico elementi tali da rendere in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'ad. 129 c.p.p.

3. La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio perchè i reati ascritti agli imput

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] `fINCI CARMELO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi richiamati dal co-difensore e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 10.04.2019 dal locale Tribunale e, per quanto rileva in questa sede, ha assolto l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo D) perché il fatto non sussiste, nonché il predetto D'Amico e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A), B), ed E) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i capi C) e F) , con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. in anni due di reclusione per il [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno e mesi sei di reclusione per D'[OSCURATO:PERSONA] 1.1. Gli imputati, componenti della commissione per la verifica delle valutazioni di incidenza del Comune di Messina sono stati ritenuti responsabili del reato di falso di cui al capo C), per aver adottato il parere relativo alla pratica numero 250917/2012 per la costruzione di un complesso residenziale riguardante la Emmegi s.r.I., società della quale la figlia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], era consulente ambientale, falsamente attestando che il dr. [OSCURATO:PERSONA] era uscito prima della discussione della stessa, senza fare più rientro, mentre in realtà il [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva presenziato alla seduta, ma aveva anche discusso e relazionato sulla pratica, nonché per il reato di falso di cui al capo F), per aver adottato il parere relativo alla pratica "[OSCURATO:PERSONA]" riguardante un progetto per la realizzazione di una piscina di pertinenza di un'unità immobiliare con il numero di protocollo 27232/2012, in relazione al quale tecnico di parte era la figlia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], falsamente attestando che il dr. [OSCURATO:PERSONA] era uscito prima della discussione di tale pratica, senza fare più rientro, mentre in realtà il [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva presenziato alla seduta, ma aveva anche relazionato sulla pratica, illustrando la scheda tecnica redatta dalla figlia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione alla nullità del decreto di citazione in appello - art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. - per avere la Corte territoriale emesso la sentenza affetta da vizio di nullità; invero, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado non è mai stato validamente notificato all'imputato, che sin dal verbale di identificazione del 3.2.2014, aveva eletto domicilio in Messina via [OSCURATO:PERSONA] 15, scelta mai revocata e/o modificata; in sede di giudizio di secondo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato formalmente e ritualmente eccepiva a mezzo del difensore la nullità del decreto di citazione in appello per la notifica irregolare dell'avviso di deposito, trattandosi di nullità a regime intermedio, ma la Corte territoriale, senza pronunciarsi sull'eccezione di nullità e quindi senza dichiarare la nullità della notifica eseguita dal Tribunale, disponeva la rinotifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, dando mandato alla cancelleria per l'adempimento; la tardiva notifica eseguita dalla Corte di Appello, però, non poteva sanare la nullità del decreto di citazione in appello e solo dopo gli adempimenti di cui al 568 c.p.p. poteva dirsi aperta la fase di secondo grado; nel caso di specie l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato notificato per impulso del giudice dell'impugnazione, già in secondo grado, quando ancora era, paradossalmente, pendente il termine per il deposito dell'atto di impugnazione; non dichiarando la nullità della notificazione la sentenza d'appello risulta doppiamente viziata, per un verso perché la Corte di Appello non ha mai dichiarato la nullità della prima notifica, e per altro verso perché la notifica dell'avviso di deposito eseguita dalla Corte è, del pari, nulla, in quanto eseguita irritualmente da un'autorità giudiziaria diversa da quella del codice di rito; 2.2. con il secondo motivo, l'inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c) c.p.p., in relazione alla mancata correlazione tra accusa e sentenza - artt. 521 e 522 c.p.p. - per avere la Corte territoriale riconosciuto la fondatezza del motivo di gravame proposto dalla difesa relativamente alla mancata contestazione nel corso del giudizio dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, c.p.p., rideterminando la pena nei confronti dell'imputato, in adesione al principio di diritto sancito dalle SS.UU. con la pronuncia n. 24906/2019; tuttavia nei confronti del ricorrente, il Tribunale, nel pronunciare sentenza di condanna aveva riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi aggravata dell'art. 479 c.p., pur essendo il reato rubricato senza contestazione dell'aggravante e senza richiamato alcuno diretto o indiretto alla natura fidefacente degli atti asseritannente falsi; la Corte di Appello avrebbe dovuto in tale contesto dichiarare la nullità della sentenza emessa nei confronti del ricorrente in violazione del disposto di cui all'art. 522 c.p.p. che impone la nullità della sentenza "nella parte relativa ... alla circostanza aggravante"., trattandosi di violazione che non ha solo una incidenza sul trattamento sanzionatorio, bensì una violazione sostanziale del diritto di difesa, che integra ipotesi di nullità assoluta e insanabile; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, in ordine al travisamento della prova, per avere la Corte territoriale offerto una motivazione carente e contradditoria, ritenendo apoditticamente che anche il D'Amico, quale presidente della commissione Viec del Comune di Messina, avrebbe attestato falsamente che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fosse uscito dall'aula, quando invece, nei verbali medesimi, può leggersi solo "esce"; all'uopo, risulta evidente il travisamento della prova, essendo stato l'imputato colpito da condanna solo per la sua sottoscrizione, quale presidente pro-tempore della commissione di verifica dell'incidenza ambientale, in calce ai verbali incriminati; mai nel corso dell'istruttoria è emerso il suo coinvolgimento in episodi dimostranti un suo interesse diretto o indiretto, neanche ipotizzato, né interessi con gli altri componenti della commissione e con gli imprenditori coimputati; peraltro, la locuzione "esce" non accompagnata dal riferimento "all'aula", andava intesa come mancata partecipazione al momento deliberativo, non come uscita fisica dalla stanza nella quale la commissione si riuniva; né sussistono elementi normativi a sostegno della necessità di un allontanamento fisico del pubblico ufficiale, imponendo le norme di diritto positivo (quale art. 6-bis della L. 241/1990) esclusivamente l'obbligo di astensione, nel caso di specie rispettato; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'ipotesi del c.d. falso innocuo, pur essendo dimostrato come il ricorrente, con la sua condotta, non ha arrecato alcun danno al bene giuridico tutelato; la commissione della quale l'imputato era presidente pro tempore si limitava esclusivamente a fornire un parere consultivo non vincolante, atteso che poi era il dirigente comunale del settore a emettere il vero e proprio atto amministrativo, sicchè anche le pratiche oggetto delle imputazioni si sono dimostrate nel corso del dibattimento del tutto esenti da censure, essendo queste, tutte, correttamente istruite e assolutamente conformi alle prescrizioni specifiche, né è emerso un comportamento della Commissione finalizzato a favorire alcuna delle ditte interessate, allora certamente si è concretizzata l'ipotesi del "falso innocuo", per la mancata offesa al bene giuridico tutelato, e ciò sulla scorta della costante elaborazione giurisprudenziale (Cass. Pen. 23891/2019). 3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 3.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 83, comma 4, D. L. 18/20, unitamente all'art. 159 c.p.; invero, non appare corretta la valutazione circa l'operatività del periodo di sospensione dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poichè tenuto anche conto dei principi della sentenza delle S.U. Sanna l'applicazione della sospensione emergenziale della prescrizione non si estende a quei giudizi di merito, nei quali non vi sia stata fissazione o rinvio dell'udienza nel periodo considerato, né pendenza, nello stesso arco temporale, delle varie tipologie di termini relativi al processo; ne consegue che alla data di emissione della sentenza di appello i reati erano ormai estinti per prescrizione; 3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in merito all' attenuante ex art. 62 n.4, per avere la Corte territoriale fatto emergere l'assoluta mancanza di danno, nonché l'esiguità del presunto lucro, che rendono pressoché naturale la concessione dell'attenuante in oggetto; invero, il relativo motivo di appello non era proposto limitatamente alle ipotesi di reato ex art.319 c.p., ma in relazione a tutte le contestazioni ascritte all'imputato; 3.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in merito all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 479, in relazione all'art. 49 c.p., per essere irrilevante la presenza o meno del [OSCURATO:PERSONA], ai fini della validità della seduta e della successiva deliberazione, ciò in quanto l'imputato non aveva alcun obbligo di allontanarsi, ma solo di astenersi dal partecipare alla discussione ed alla deliberazione; l'insussistenza dell'obbligo di uscita materiale da parte del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo, ove si svolgeva la riunione, in quanto del tutto irrilevante, ma, anzi, non in contrasto con il dovere di astensione, fa comprendere come sia non rilevante, quanto al fine del regolare svolgimento dei lavori, che della perfetta validità della deliberazione inerente alla pratica della figlia dell'imputato; la falsa affermazione sull' "essersi allontanato dall'aula" non incide sulla validità dell'atto successivo per la quale potrebbe rilevare unicamente la partecipazione alla discussione. 3.4. Con motivo aggiunto il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. e 533 c. 2 c.p.p. in merito alle modalità di quantificazione della pena; la Corte territoriale ha operato la derubricazione della contestazione di falso all'ipotesi semplice per i capi C) ed F), optando per considerare il capo C) la fattispecie dalla quale quantificare la pena base, discostandosi in aumento di 8 mesi rispetto al minimo edittale per poi effettuare un aumento ex art. 81 c.p. di 4 mesi (un terzo della pena minima prevista ex art. 476 co.1 c.p.); tuttavia, tenuto conto dei principi sanciti dalle 5S.UU. 24.04.2021 n. 47127 nessuna motivazione idonea a giustificare la sproporzione evidente tra la pena base e l'aumento si riscontra in sentenza, nonostante le due ipotesi di reato sembrano differire unicamente per la data del commesso reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo motivo di ricorso. Ed invero, come dedotto dal ricorrente, il periodo di 64 giorni, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 non poteva essere considerato dalla Corte territoriale, quale periodo di sospensione del termine di prescrizione, alla luce dei principi fissati dalla sentenza delle Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432. Invero, con tale pronuncia è stato evidenziato come, in tema di disciplina della prescrizione, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichi ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'Il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, dovendosi escludere che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Nel procedimento in questione non risulta che nel periodo dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, sia stata fissata un'udienza, ovvero fosse prevista la decorrenza di un termine processuale, sicchè tale periodo non può essere conteggiato nella durata complessiva di sospensione della prescrizione. Non potendo considerarsi il suddetto periodo, pertanto, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi- a cui va aggiunto il periodo complessivo di 297 giorni di sospensione, come esattamente conteggiato nella sentenza impugnata- era già decorso prima della pronuncia (in data 22.3.2021) della sentenza impugnata, per entrambi i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ai capi C (commesso in data 5.11.2012 con decorso del termine di prescrizione, dunque, al 3.3.2021) e F (commesso in data 20.11.2012, con decorso del termine di prescrizione, dunque, al 18.3.2021). Da ciò consegue che i reati suddetti sono estinti per prescrizione, non emergendo dagli atti elementi tali da rendere in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. Restano assorbiti nella valutazione della fondatezza del primo motivo di ricorso gli ulteriori motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], comunque infondati. 2.11 primo motivo di ricorso del D'Amico va respinto. Ed invero, il ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello, per avere la Corte territoriale disposto la nuova notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, in precedenza effettuata "irregolarmente", senza dichiarare la nullità del decreto di citazione, che non poteva, comunque, essere sanata, essendo ancora pendente il termine per il deposito dell'atto di impugnazione e peraltro essendo stata la nuova notifica effettuata irritualmente da un'autorità giudiziaria diversa da quella del codice di rito. Il vizio dedotto dal ricorrente non integra una nullità assoluta, vedendosi di una irregolare cadenza di atti (notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado quando già era stato proposto l'appello appello), che sarebbe stata idonea a legittimare la richiesta di un termine per integrare l'atto di impugnazione già proposto, fruendo di tutto il termine a disposizione per proporre impugnazione. 2.La infondatezza di tale motivo, così come l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso proposti impone di rilevare l'intervenuto decorso del temine di prescrizione per entrambi i reati ascritti al D'Amico ai capi C) e F) sulla base delle osservazioni già svolte sub 1, che all'uopo vanno richiamate, non evincendosi neppure per il D'Amico elementi tali da rendere in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'ad. 129 c.p.p. 3. La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio perchè i reati ascritti agli imput
Sentenza Cassazione n. 19872/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris