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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08511/2026

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ente –Ministero della Giustizia in persona Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;- resistente -avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Potenza n. 93/2023 depositatail 21/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Potenzala liquidazione dei suoi compensi per avere difeso e assistito due clienti,ammessi al patrocinio a spese dello Stato, innanzi alla Corte di Cassazionein regime di patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 11479/2023Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 8511/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con decreto del 10.01.2013 la Corte adita rigettava l’istanza, inmancanza della documentazione integrativa richiesta (ossia della provadocumentale della sua iscrizione all’elenco, ex art. 81 d.P.R. n. 115 del2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, ‘T.U.S.G.’) e non fornitadall’avvocato.[OSCURATO:PERSONA] opponeva il suddetto decreto con ricorso ex art.170 T.U.S.G. innanzi al Presidente della medesima Corte, che – conordinanza n. 93/2023 – rigettava l’opposizione sostenendo che i compensiprofessionali richiesti, riferiti però al giudizio presupposto svoltosi in sede diappello, erano stati regolarmente liquidati.Avverso tale decisione l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper Cassazione affidato a due motivi.Resta intimato il Ministero della Giustizia, che ha presentato atto dicostituzione al solo fine di prendere parte alla discussione oraleeventualmente occorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso (equindi l’istanza di liquidazione ad esso sottesa) ravvisando un petitum eduna causa petendi differenti da quelle oggetto del contendere.

La ricorrentesi duole del fatto che la Corte di Appello di Potenza si sia espressa in meritoalla richiesta di liquidazione non del giudizio come da questa richiesto, ossiadel procedimento svoltosi innanzi alla corte di Cassazione, bensì del giudiziodi secondo grado che, peraltro, le era già stato liquidato.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha rilevato ex officioun’eccezione (quella di avvenuto pagamento) fuori dalle ipotesi in cui ciòvenga ritenuto possibile dalla giurisprudenza di legittimità.

La ricorrenteespone che l’eccezione di avvenuto pagamento è eccezione in senso lato e,dunque, può essere rilevata anche ex officio ma, per gli insegnamenti dellaNumero registro generale 11479/2023Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 8511/2026Data pubblicazione 06/04/2026Suprema Corte, essa va comunque rilevata sulla base degli elementiprobatori ritualmente acquisti.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, inquanto il pagamento delle spese del giudizio di appello attengono ad unavicenda diversa da quella sottoposta al giudice dell’opposizione e che maiera stata oggetto del contendere.

Né esiste ragione per cui la Corted’Appello possa confondere le due questioni e interpretare diversamente ladomanda, dato che: a) l’originaria istanza evidenziava persino graficamente(con l’uso del grassetto e del maiuscolo) quale fosse il grado del giudizio cuisi riferiva («per l’attività difensiva espletata in terzo grado dinanzi allaSuprema Corte di Cassazione»); b) in calce all’istanza si menzionavanoespressamente, tra gli allegati, gli estremi del procedimento in Cassazionee della relativa sentenza («Sentenza Corte Cassazione n. 2737/17 del30/11/2017 R.G. n. 8019/17; cron. 09941/18»).I due motivi possono essere trattati congiuntamente, e sonoinammissibili.La Corte d’Appello di Potenza, competente ai sensi dell’art. 83, comma2 T.U.S.G. a decidere anche sull’istanza di liquidazione del compenso perun procedimento presupposto svoltosi in sede di legittimità in regime dipatrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento qui impugnato, hadeciso sulla base di un’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. al precedentedecreto di rigetto del 10.01.2013, riportata nel presente ricorso (pp. 5-7)dal quale emerge con chiarezza che – diversamente da quanto affermatonel secondo motivo del ricorso innanzi a questa Corte come sopra riportato- detta opposizione era stata rivolta dall’avvocata Tarricone nei confrontidel giudizio di appello presupposto.

Vengono, infatti, ivi richiamati:- il n. di RG 3285/2013; 163/2015, non già il n. di RG attribuito algiudizio di cassazione (RG n. 8019/2017);- viene menzionato il decreto di rigetto del 10.01.2023 emesso dallaCorte d’Appello di Potenza «col quale è stata rigettata la richiesta diliquidazione dei compensi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delNumero registro generale 11479/2023Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 8511/2026Data pubblicazione 06/04/2026procedimento penale innanzi menzionato [cioè il giudizio di appello recanteil n. di RG come sopra richiamato]»;- tra i documenti elencati depositati telematicamente non si cita lasentenza di cassazione n. 2737/2017, né compare riferimento alcuno alprocedimento di legittimità.Inoltre, la formulazione del ricorso evoca un errore revocatorioeventualmente commesso dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 395, n. 4)c.p.c., come tale inammissibile in questa sede.4. [OSCURATO:PERSONA] dichiara il ricorso inammissibile.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizioavendo la controparte depositato solo atto di costituzione per poterprendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanzanon ha svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente –Ministero della Giustizia in persona Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;- resistente -avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Potenza n. 93/2023 depositatail 21/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Potenzala liquidazione dei suoi compensi per avere difeso e assistito due clienti,ammessi al patrocinio a spese dello Stato, innanzi alla Corte di Cassazionein regime di patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 11479/2023Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 8511/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con decreto del 10.01.2013 la Corte adita rigettava l’istanza, inmancanza della documentazione integrativa richiesta (ossia della provadocumentale della sua iscrizione all’elenco, ex art. 81 d.P.R. n. 115 del2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, ‘T.U.S.G.’) e non fornitadall’avvocato.[OSCURATO:PERSONA] opponeva il suddetto decreto con ricorso ex art.170 T.U.S.G. innanzi al Presidente della medesima Corte, che – conordinanza n. 93/2023 – rigettava l’opposizione sostenendo che i compensiprofessionali richiesti, riferiti però al giudizio presupposto svoltosi in sede diappello, erano stati regolarmente liquidati.Avverso tale decisione l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper Cassazione affidato a due motivi.Resta intimato il Ministero della Giustizia, che ha presentato atto dicostituzione al solo fine di prendere parte alla discussione oraleeventualmente occorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso (equindi l’istanza di liquidazione ad esso sottesa) ravvisando un petitum eduna causa petendi differenti da quelle oggetto del contendere. La ricorrentesi duole del fatto che la Corte di Appello di Potenza si sia espressa in meritoalla richiesta di liquidazione non del giudizio come da questa richiesto, ossiadel procedimento svoltosi innanzi alla corte di Cassazione, bensì del giudiziodi secondo grado che, peraltro, le era già stato liquidato.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha rilevato ex officioun’eccezione (quella di avvenuto pagamento) fuori dalle ipotesi in cui ciòvenga ritenuto possibile dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrenteespone che l’eccezione di avvenuto pagamento è eccezione in senso lato e,dunque, può essere rilevata anche ex officio ma, per gli insegnamenti dellaNumero registro generale 11479/2023Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 8511/2026Data pubblicazione 06/04/2026Suprema Corte, essa va comunque rilevata sulla base degli elementiprobatori ritualmente acquisti. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, inquanto il pagamento delle spese del giudizio di appello attengono ad unavicenda diversa da quella sottoposta al giudice dell’opposizione e che maiera stata oggetto del contendere. Né esiste ragione per cui la Corted’Appello possa confondere le due questioni e interpretare diversamente ladomanda, dato che: a) l’originaria istanza evidenziava persino graficamente(con l’uso del grassetto e del maiuscolo) quale fosse il grado del giudizio cuisi riferiva («per l’attività difensiva espletata in terzo grado dinanzi allaSuprema Corte di Cassazione»); b) in calce all’istanza si menzionavanoespressamente, tra gli allegati, gli estremi del procedimento in Cassazionee della relativa sentenza («Sentenza Corte Cassazione n. 2737/17 del30/11/2017 R.G. n. 8019/17; cron. 09941/18»).I due motivi possono essere trattati congiuntamente, e sonoinammissibili.La Corte d’Appello di Potenza, competente ai sensi dell’art. 83, comma2 T.U.S.G. a decidere anche sull’istanza di liquidazione del compenso perun procedimento presupposto svoltosi in sede di legittimità in regime dipatrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento qui impugnato, hadeciso sulla base di un’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. al precedentedecreto di rigetto del 10.01.2013, riportata nel presente ricorso (pp. 5-7)dal quale emerge con chiarezza che – diversamente da quanto affermatonel secondo motivo del ricorso innanzi a questa Corte come sopra riportato- detta opposizione era stata rivolta dall’avvocata Tarricone nei confrontidel giudizio di appello presupposto. Vengono, infatti, ivi richiamati:- il n. di RG 3285/2013; 163/2015, non già il n. di RG attribuito algiudizio di cassazione (RG n. 8019/2017);- viene menzionato il decreto di rigetto del 10.01.2023 emesso dallaCorte d’Appello di Potenza «col quale è stata rigettata la richiesta diliquidazione dei compensi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delNumero registro generale 11479/2023Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 8511/2026Data pubblicazione 06/04/2026procedimento penale innanzi menzionato [cioè il giudizio di appello recanteil n. di RG come sopra richiamato]»;- tra i documenti elencati depositati telematicamente non si cita lasentenza di cassazione n. 2737/2017, né compare riferimento alcuno alprocedimento di legittimità.Inoltre, la formulazione del ricorso evoca un errore revocatorioeventualmente commesso dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 395, n. 4)c.p.c., come tale inammissibile in questa sede.4. [OSCURATO:PERSONA] dichiara il ricorso inammissibile.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizioavendo la controparte depositato solo atto di costituzione per poterprendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanzanon ha svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Decreto Cassazione n. 08511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris