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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34713/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20368-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 5062/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20368 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg 20368 del 2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 5062/23/19 depositata il 12/12/2019 che, in controversia su impugnazione di rendita catastale, a seguito di Docfa anno 2014, ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di prime cure.

La CTR ha statuito che l'atto impositivo risultava carente di una esauriente motivazione" per cui la parte contribuente non è stata posta nella condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa; nonostante ciò la società è riuscita ad esporre in modo analitico ed approfondito le proprie deduzioni difensive, in diritto e nel merito, coadiuvata anche da una perizia di stima, redatta da un tecnico di parte, cui l'Agenzia non ha saputo opporre approfondite opposizioni nel merito e nel diritto". [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, con specifico riferimento all'art. 4 R.D.L. 652/39 e all'art.7

I. 212/2000 per aver la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 del c.p.c., per motivazione apparente in violazione dell'art. 35 del D.Igs. 546/1992, poiché la sentenza non consente alle parti di conoscere l'iter logico seguito per addivenire alle conclusioni rassegnate dalla CTR.

Rilevato che: è pervenuto in data 23 settembre 2022 atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate, con adesione del contribuente, per cui, ex art. 391 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; compensa le spese.

Roma, 13 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20368-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 5062/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20368 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg 20368 del 2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 5062/23/19 depositata il 12/12/2019 che, in controversia su impugnazione di rendita catastale, a seguito di Docfa anno 2014, ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di prime cure. La CTR ha statuito che l'atto impositivo risultava carente di una esauriente motivazione" per cui la parte contribuente non è stata posta nella condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa; nonostante ciò la società è riuscita ad esporre in modo analitico ed approfondito le proprie deduzioni difensive, in diritto e nel merito, coadiuvata anche da una perizia di stima, redatta da un tecnico di parte, cui l'Agenzia non ha saputo opporre approfondite opposizioni nel merito e nel diritto". [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, con specifico riferimento all'art. 4 R.D.L. 652/39 e all'art.7 I. 212/2000 per aver la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento. 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 del c.p.c., per motivazione apparente in violazione dell'art. 35 del D.Igs. 546/1992, poiché la sentenza non consente alle parti di conoscere l'iter logico seguito per addivenire alle conclusioni rassegnate dalla CTR. Rilevato che: è pervenuto in data 23 settembre 2022 atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate, con adesione del contribuente, per cui, ex art. 391 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; compensa le spese. Roma, 13 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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