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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 16012/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24306/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 cod. proc. civ., con diritto di ricevere le notificazioni presso la sua PEC -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n. 609/2021 pubblicata il 15/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.609/2021 pubblicata il 15/03/2021 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e l’Agenzia delle entrate- Riscossione, per la provincia di Cosenza; con riferimento ai vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo il Tribunale qualificava l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cod. proc. civ., e la dichiarava in parte qua inammissibile « perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 617 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art.111 Cost., lamentando la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ., per errato conteggio dei 20 giorni previsti dall’art. 617 cod. proc. civ.; la Cassa e l’Agenzia sono rimaste intimate; l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto sia il merito della pretesa contributiva che i vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo; il giudice a quo ha statuito anche sul merito della controversia, definendo il procedimento con una statuizione di rigetto, fondata sulla mancanza di contestazione degli obblighi contributivi da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sulla prova dei fatti costitutivi da parte della Cassa; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass.12/02/2024 n.3793, e precedenti richiamati; in applicazione di questo principio di diritto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa ai vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ.; il giudice a quo ha errato nell’applicare la disposizione da ultimo citata perché il titolo esecutivo è stato notificato il 21/01/2019 e l’opposizione è stata iscritta a ruolo lunedì11/02/2019, il giorno della scadenza del termine perentorio ex art.617 cod. proc. civ. (scadenza domenica 10/02/2019, prorogata ex art.155 comma quarto cod. proc. civ.); il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio restitutorio al Tribunale di Cosenza, che senza vincolo di diversa composizione procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Cosenza , cui demanda di provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24306/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 cod. proc. civ., con diritto di ricevere le notificazioni presso la sua PEC -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n. 609/2021 pubblicata il 15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.609/2021 pubblicata il 15/03/2021 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e l’Agenzia delle entrate- Riscossione, per la provincia di Cosenza; con riferimento ai vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo il Tribunale qualificava l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cod. proc. civ., e la dichiarava in parte qua inammissibile « perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 617 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art.111 Cost., lamentando la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ., per errato conteggio dei 20 giorni previsti dall’art. 617 cod. proc. civ.; la Cassa e l’Agenzia sono rimaste intimate; l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto sia il merito della pretesa contributiva che i vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo; il giudice a quo ha statuito anche sul merito della controversia, definendo il procedimento con una statuizione di rigetto, fondata sulla mancanza di contestazione degli obblighi contributivi da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sulla prova dei fatti costitutivi da parte della Cassa; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass.12/02/2024 n.3793, e precedenti richiamati; in applicazione di questo principio di diritto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa ai vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta al termine perentorio previsto dall’art.617 cod. proc. civ.; il giudice a quo ha errato nell’applicare la disposizione da ultimo citata perché il titolo esecutivo è stato notificato il 21/01/2019 e l’opposizione è stata iscritta a ruolo lunedì11/02/2019, il giorno della scadenza del termine perentorio ex art.617 cod. proc. civ. (scadenza domenica 10/02/2019, prorogata ex art.155 comma quarto cod. proc. civ.); il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio restitutorio al Tribunale di Cosenza, che senza vincolo di diversa composizione procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Cosenza , cui demanda di provved
Sentenza Cassazione n. 16012/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris