Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24839/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17444-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] ad intimazione di pagamento R.G.N.17444/2020 Cron.

Rep.

Ud.28/05/2024 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 923/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 854/2016; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 261/2016, il Tribunale di Ragusa, quale giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso 42 intimazioni di pagamento recapitate in data 9 dicembre 2011 sulla scorta di altrettante cartelle, dichiarava prescritte le pretese contributive di cui a 16 cartelle di quelle impugnate, rigettando le ulteriori domande e condannando l’agente di riscossione a rifondere all’opponente e all’INPS le spese di lite.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza di primo grado e, in parziale riforma della stessa, che per il resto confermava, dichiarava “il difetto di giurisdizione sulle pretese creditorie di cui” alle 13 cartelle indicate in dettaglio in dispositivo come distinte dai relativi numeri.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale reputava fondato l’unico motivo dell’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con il quale essa aveva eccepito il difetto di giurisdizione relativamente a parte delle 16 cartelle su cui era stata dichiarata la prescrizione delle relative pretese creditorie, evidenziando l’appellante che “dette cartelle avevano oggetto crediti di natura tributaria per i quali la giurisdizione sarebbe dovuta spettare alla Commissione tributaria”.

Considerava, infatti, la Corte “che dagli estratti di ruolo versati in atti si evince che le cartelle oggetto di gravame afferiscono integralmente a crediti di natura tributaria rispetto ai quali la cognizione spetta in via esclusiva alla commissione tributaria”.

3. La stessa Corte, invece, giudicava infondato l’appello incidentale del Gatto, evidenziando innanzitutto che l’indicazione dell’ente impositore e della causale della pretesa tributaria sono informazioni contenute nelle cartelle di pagamento richiamate nell’intimazione di pagamento e da esse desumibili.

3.1. La Corte, quindi, riteneva priva di pregio la riproposizione, da parte dell’appellante incidentale, dell’eccezione di insussistenza di alcuni crediti per prescrizione o per cessazione della propria attività agricola, trattandosi di vizi di merito che avrebbero dovuto a pena di decadenza essere fatti valere nei confronti delle originarie cartelle entro il termine perentorio prescritto per la loro opposizione.

3.2. Quanto, infine, al vizio di notifica delle cartelle, prospettato dall’appellante incidentale, perché recapitate non a lui personalmente, ma a familiare non convivente, la Corte giudicava tale deduzione nuova perché “articolata per la prima volta in questa sede e come tale inammissibile”.

Osservava, infatti, che in primo grado “l’opponente si era limitato a dedurre la nullità delle intimazioni opposte per violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. in quanto notificate personalmente presso il luogo di attività della moglie e non nel luogo di residenza o dimora abituale, ovvero in Vittoria via [OSCURATO:PERSONA] 328/B, doglianza peraltro palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta, comprovante, viceversa, che la conseguenza delle intimazioni è avvenuta proprio all’indirizzo indicato dal Gatto quale luogo dellapropria abitazione ultratrentennale”.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, mentre l’INPS è rimasto intimato, non avendo svolto difese in questa sede, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4), per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 1453 II° c. c.c.”.

Deduce il ricorrente un’irriducibile contraddittorietà in cui è incorsa la Corte d’appello perché, “pur avendo richiesto più volte alla appellante l’esistenza o meno di procedure di sgravio, la Corte di Appello non tenendo in alcuna considerazione quanto prodotto e depositato da Riscossione afferma il difetto di giurisdizione sulle pretese creditorie, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite”.

Secondo il ricorrente, “una volta verificato che tutte le intimazioni di pagamento oggetto del giudizio erano state integralmente sgravate, la Corte di Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare che la materia del contendere era definitivamente cessata, compensando tra le parti le spese del giudizio”, perché “la produzione di [OSCURATO:PERSONA] era da equiparare ad una rinunzia alla domanda operata (la quale non richiede formule sacramentali e dovrà essere riconosciuta quando vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento della parte e la volontà di proseguire nella domanda proposta)”.

2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Secondo il ricorrente, alla luce dell’orientamento espresso da Cass. n. 11892/2016, “anche dopo le modifiche del 2012 è possibile denunciare il vizio di legge per violazione dell’art. 116 cpc, allorquando la “valutazione imprudente” della prova sia grave, risolvendosi in una interpretazione logicamente insostenibile, ad abbia determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto”.

Osserva quindi che “ritiene la Corte di Appello di Catania di sostituirsi al giudice di I° grado nell’esaminare la domanda di risoluzione; tuttavia, tale esame sarebbe dovuto rimanere in ogni caso nell’ambito dei fatti medesimi posti a base delle originarie deduzioni, anche in considerazione del fatto che tali fatti sono stati espressamente riproposti nell’ambito dell’appello.

In pratica, la Corte avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risoluzione originariamente proposta, esaminando anche le eccezioni sollevate da controparte”.

3. Con il terzo motivo denuncia “Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.”.

Premettendo che detto motivo viene formulato in via subordinata rispetto al secondo, il ricorrente “sostiene che il Giudice abbia omesso di valutare più fatti decisivi che hanno determinato un errore motivazionale”.

Secondo il ricorrente, “nonostante la richiesta dell’opponente di depositare le cartelle in originale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato soltanto gli estratti di ruolo, ovvero dei documenti amministrativi interni, non aventi alcun valore di legge dai quali non è possibile ricavare né la causale della pretesa, né l’Ente impositore, né tantomeno la data di notifica della cartella originaria, elemento indispensabile da cui ricavare la decorrenza dei termini di prescrizione”.

4. Il primo motivo è fondato. 4.1 Preliminarmente si fa presente che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione involta dal primo motivo in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell'ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delleSezioni Unite di questa Corte.

4.2. Più nello specifico, le Sezioni Unite hanno insegnato che la censura, mediante ricorso per cassazione, della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della cessazione della materia del contendere, riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, configurando denuncia di un error in procedendo, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e costituisce questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione (così Cass., sez. un., 11.12.2003, n. 18956, che, in controversia concernente la domanda proposta da un dipendente comunale nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall’amministrazione per il ritardato pagamento delle somme dovutegli a titolo di riliquidazione dell’assegno di anzianità, sulla quale la sentenza di merito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del succitato principio di diritto, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, come prospettato dal ricorrente in sede di appello, il Comune, anteriormente alla decisione di primo grado, aveva adempiuto l’obbligazione dedotta in giudizio).

4.3. Inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte è ius receptum che il sopravvenuto annullamento di debiti tributari (nella specie, ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv., con modif. in l. n. 136/2018), determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (cfr., ad es., Cass., sez. 5, ord., 7.6.2019, n. 15471).

Pertanto, in caso analogo (di definizione agevolata) anche le Sezioni unite di questa Corte hanno dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere (in tal senso Cass., sez. un., 25.6.2021, n. 18298).

5. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto che, in corso di causa, la stessa appellante principale, vale a dire, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., “evidenziava che tutte le cartelle oggetto della propria impugnazione erano state sgravate”, pur insistendo nell’accoglimento del proprio gravame (cfr. seconda facciata dell’impugnata sentenza).

5.1. E il sopravvenuto sgravio delle cartelle in questione è tuttora incontroverso in questa sede di legittimità.

Difatti, anche la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha confermato che: “Nelle more del giudizio, le cartelle di pagamento oggetto dell’appello principale sono state interamente sgravate ex D.L. n. 119/2018” (così a pag. 2 del controricorso).

6. Di conseguenza, la Corte di merito non doveva declinare la propria giurisdizione, e doveva invece dichiarare cessata la materia del contendere, sulla base del completo sgravio delle ridette cartelle ancorché riferibili a debiti tributari.

Invero, la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all’individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta o teorica, resta inconferente a fronte dell’esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito (in tal senso Cass., sez. un., 6.7.2004, n. 12366).

E, nel caso di specie, lo sgravio integrale delle cartelle di pagamento in questione a seguito dello stralcio dei relativi debiti tributari ex d.l. n. 119/2018 aveva appunto comportato il venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione di merito a riguardo, con conseguente cessazione della materia del contendere.

7. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli ulteriori due motivi, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dev’essere dichiarato estinto il processo per la cessazione della materia del contendere sin dal secondo grado di giudizio.

8. Tenendo conto dell’esito complessivo della lite (iniziata nell’anno 2011 in primo grado, il che rende applicabile in causa l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nel testo come novellato dall’art. 45, comma 11, l. n. 69/2009), delle diverse soluzioni adottatenei gradi di merito, e della posizione assunta in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, quale appellante principale, come già posto in luce, aveva insistito nell’accoglimento della propria impugnazione, pur avendo evidenziato il sopravvenuto sgravio appunto delle 13 cartelle di pagamento oggetto dello stesso appello, e che in questa sede di legittimità ha contrastato l’avverso ricorso per cassazione, anche circa la cessazione della materia del contendere, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente per tutto il processo le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17444-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] ad intimazione di pagamento R.G.N.17444/2020 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 923/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 854/2016; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 261/2016, il Tribunale di Ragusa, quale giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso 42 intimazioni di pagamento recapitate in data 9 dicembre 2011 sulla scorta di altrettante cartelle, dichiarava prescritte le pretese contributive di cui a 16 cartelle di quelle impugnate, rigettando le ulteriori domande e condannando l’agente di riscossione a rifondere all’opponente e all’INPS le spese di lite. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza di primo grado e, in parziale riforma della stessa, che per il resto confermava, dichiarava “il difetto di giurisdizione sulle pretese creditorie di cui” alle 13 cartelle indicate in dettaglio in dispositivo come distinte dai relativi numeri. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale reputava fondato l’unico motivo dell’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con il quale essa aveva eccepito il difetto di giurisdizione relativamente a parte delle 16 cartelle su cui era stata dichiarata la prescrizione delle relative pretese creditorie, evidenziando l’appellante che “dette cartelle avevano oggetto crediti di natura tributaria per i quali la giurisdizione sarebbe dovuta spettare alla Commissione tributaria”. Considerava, infatti, la Corte “che dagli estratti di ruolo versati in atti si evince che le cartelle oggetto di gravame afferiscono integralmente a crediti di natura tributaria rispetto ai quali la cognizione spetta in via esclusiva alla commissione tributaria”. 3. La stessa Corte, invece, giudicava infondato l’appello incidentale del Gatto, evidenziando innanzitutto che l’indicazione dell’ente impositore e della causale della pretesa tributaria sono informazioni contenute nelle cartelle di pagamento richiamate nell’intimazione di pagamento e da esse desumibili. 3.1. La Corte, quindi, riteneva priva di pregio la riproposizione, da parte dell’appellante incidentale, dell’eccezione di insussistenza di alcuni crediti per prescrizione o per cessazione della propria attività agricola, trattandosi di vizi di merito che avrebbero dovuto a pena di decadenza essere fatti valere nei confronti delle originarie cartelle entro il termine perentorio prescritto per la loro opposizione. 3.2. Quanto, infine, al vizio di notifica delle cartelle, prospettato dall’appellante incidentale, perché recapitate non a lui personalmente, ma a familiare non convivente, la Corte giudicava tale deduzione nuova perché “articolata per la prima volta in questa sede e come tale inammissibile”. Osservava, infatti, che in primo grado “l’opponente si era limitato a dedurre la nullità delle intimazioni opposte per violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. in quanto notificate personalmente presso il luogo di attività della moglie e non nel luogo di residenza o dimora abituale, ovvero in Vittoria via [OSCURATO:PERSONA] 328/B, doglianza peraltro palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta, comprovante, viceversa, che la conseguenza delle intimazioni è avvenuta proprio all’indirizzo indicato dal Gatto quale luogo dellapropria abitazione ultratrentennale”. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, mentre l’INPS è rimasto intimato, non avendo svolto difese in questa sede, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4), per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 1453 II° c. c.c.”. Deduce il ricorrente un’irriducibile contraddittorietà in cui è incorsa la Corte d’appello perché, “pur avendo richiesto più volte alla appellante l’esistenza o meno di procedure di sgravio, la Corte di Appello non tenendo in alcuna considerazione quanto prodotto e depositato da Riscossione afferma il difetto di giurisdizione sulle pretese creditorie, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite”. Secondo il ricorrente, “una volta verificato che tutte le intimazioni di pagamento oggetto del giudizio erano state integralmente sgravate, la Corte di Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare che la materia del contendere era definitivamente cessata, compensando tra le parti le spese del giudizio”, perché “la produzione di [OSCURATO:PERSONA] era da equiparare ad una rinunzia alla domanda operata (la quale non richiede formule sacramentali e dovrà essere riconosciuta quando vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento della parte e la volontà di proseguire nella domanda proposta)”. 2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Secondo il ricorrente, alla luce dell’orientamento espresso da Cass. n. 11892/2016, “anche dopo le modifiche del 2012 è possibile denunciare il vizio di legge per violazione dell’art. 116 cpc, allorquando la “valutazione imprudente” della prova sia grave, risolvendosi in una interpretazione logicamente insostenibile, ad abbia determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto”. Osserva quindi che “ritiene la Corte di Appello di Catania di sostituirsi al giudice di I° grado nell’esaminare la domanda di risoluzione; tuttavia, tale esame sarebbe dovuto rimanere in ogni caso nell’ambito dei fatti medesimi posti a base delle originarie deduzioni, anche in considerazione del fatto che tali fatti sono stati espressamente riproposti nell’ambito dell’appello. In pratica, la Corte avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risoluzione originariamente proposta, esaminando anche le eccezioni sollevate da controparte”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.”. Premettendo che detto motivo viene formulato in via subordinata rispetto al secondo, il ricorrente “sostiene che il Giudice abbia omesso di valutare più fatti decisivi che hanno determinato un errore motivazionale”. Secondo il ricorrente, “nonostante la richiesta dell’opponente di depositare le cartelle in originale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato soltanto gli estratti di ruolo, ovvero dei documenti amministrativi interni, non aventi alcun valore di legge dai quali non è possibile ricavare né la causale della pretesa, né l’Ente impositore, né tantomeno la data di notifica della cartella originaria, elemento indispensabile da cui ricavare la decorrenza dei termini di prescrizione”. 4. Il primo motivo è fondato. 4.1 Preliminarmente si fa presente che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione involta dal primo motivo in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell'ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delleSezioni Unite di questa Corte. 4.2. Più nello specifico, le Sezioni Unite hanno insegnato che la censura, mediante ricorso per cassazione, della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della cessazione della materia del contendere, riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, configurando denuncia di un error in procedendo, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e costituisce questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione (così Cass., sez. un., 11.12.2003, n. 18956, che, in controversia concernente la domanda proposta da un dipendente comunale nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall’amministrazione per il ritardato pagamento delle somme dovutegli a titolo di riliquidazione dell’assegno di anzianità, sulla quale la sentenza di merito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del succitato principio di diritto, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, come prospettato dal ricorrente in sede di appello, il Comune, anteriormente alla decisione di primo grado, aveva adempiuto l’obbligazione dedotta in giudizio). 4.3. Inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte è ius receptum che il sopravvenuto annullamento di debiti tributari (nella specie, ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv., con modif. in l. n. 136/2018), determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (cfr., ad es., Cass., sez. 5, ord., 7.6.2019, n. 15471). Pertanto, in caso analogo (di definizione agevolata) anche le Sezioni unite di questa Corte hanno dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere (in tal senso Cass., sez. un., 25.6.2021, n. 18298). 5. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto che, in corso di causa, la stessa appellante principale, vale a dire, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., “evidenziava che tutte le cartelle oggetto della propria impugnazione erano state sgravate”, pur insistendo nell’accoglimento del proprio gravame (cfr. seconda facciata dell’impugnata sentenza). 5.1. E il sopravvenuto sgravio delle cartelle in questione è tuttora incontroverso in questa sede di legittimità. Difatti, anche la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha confermato che: “Nelle more del giudizio, le cartelle di pagamento oggetto dell’appello principale sono state interamente sgravate ex D.L. n. 119/2018” (così a pag. 2 del controricorso). 6. Di conseguenza, la Corte di merito non doveva declinare la propria giurisdizione, e doveva invece dichiarare cessata la materia del contendere, sulla base del completo sgravio delle ridette cartelle ancorché riferibili a debiti tributari. Invero, la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all’individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta o teorica, resta inconferente a fronte dell’esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito (in tal senso Cass., sez. un., 6.7.2004, n. 12366). E, nel caso di specie, lo sgravio integrale delle cartelle di pagamento in questione a seguito dello stralcio dei relativi debiti tributari ex d.l. n. 119/2018 aveva appunto comportato il venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione di merito a riguardo, con conseguente cessazione della materia del contendere. 7. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli ulteriori due motivi, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dev’essere dichiarato estinto il processo per la cessazione della materia del contendere sin dal secondo grado di giudizio. 8. Tenendo conto dell’esito complessivo della lite (iniziata nell’anno 2011 in primo grado, il che rende applicabile in causa l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nel testo come novellato dall’art. 45, comma 11, l. n. 69/2009), delle diverse soluzioni adottatenei gradi di merito, e della posizione assunta in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, quale appellante principale, come già posto in luce, aveva insistito nell’accoglimento della propria impugnazione, pur avendo evidenziato il sopravvenuto sgravio appunto delle 13 cartelle di pagamento oggetto dello stesso appello, e che in questa sede di legittimità ha contrastato l’avverso ricorso per cassazione, anche circa la cessazione della materia del contendere, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente per tutto il processo le spese di lite tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l
Sentenza Cassazione n. 24839/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris