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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13038/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29734/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrenti - e [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Po, n. 12, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 3360/2020, pubblicata in data 5 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1937 di 19 novembre 2012, che aveva rideterminato i saldi debitori dei conti correnti nn. 10894652 e 10924498, intercorsi con l'[OSCURATO:SOCIETA]., e rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di lite.

2. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello perchè gli interessi pattuiti per il mutuo chirografario n. 6421276 erano stati calcolati sul capitale residuo e non era prevista in contratto alcuna capitalizzazione, poiché le rate nel piano di ammortamento venivano incassate dalla banca quale quota di rimborso del prestito; peraltro gli appellanti, che si erano limitati a teorizzare l'esistenza di una illecita capitalizzazione degli interessi nel sistema di ammortamento alla francese, senza offrire alcun elemento di riscontro della fondatezza di tali affermazione in relazione al mutuo loro concesso, avevano versato soltanto la prima rata, sicchè in concreto nessun pregiudizio poteva essere loro derivato.

3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di appello, perchè anche se era vero che il primo Giudice si era pronunciato soltanto sulla dedotta violazione di cui agli artt. 1469 bis e ss. cod. civ., ritenendola non applicabile, pure le ulteriori doglienze erano infondate, proprio alla luce della documentazione prodotta dagli appellanti e specificamente dell'art. 5 del contratto di fidejussione, dal quale emergeva che la Banca era tenuto a fornire informazioni sulle condizioni patrimoniali del debitore principale e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca soltanto a richiesta degli stessi garanti e previo consenso scritto del debitore principale; in ogni caso, i fideiussori, quali soci ed amministratori della società debitrice, poteva essere a conoscenza della situazione economica della società o, comunque, nelle condizioni di potere ottenere le informazioni sull'andamento dei rapporti con la banca [OSCURATO:SOCIETA].

4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.

6. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1283 cod. proc. civ. (rectius: cod. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello ritenuto erroneamente che il metodo di capitalizzazione alla francese non comportava alcuna violazione dell'art. 1283 cod. civ., perchè il rapporto giuridico sotteso al piano di ammortamento era unitario e, pertanto, il pagamento di ogni rata di rimborso non determinava alcuna estinzione della debitoria per capitale ed interesse e la debitoria da considerare non era quella singolarmente presa e riferita alla singola rata di ammortamento, ma doveva necessariamente essere riferita ad un rapporto giuridico causale che era il finanziamento da rimborsare; il piano di ammortamento non determinava alcuna novazione obbligatoria per il debitore rispetto a quelle assunte con il finanziamento; il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto di mutuo non poteva essere maggiorato nel piano di ammortamento. 1.1 II motivo è inammissibile, perchè il ricorrente che intend& censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass.13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846), onere che, nel caso in esame, non è stato assolto.

Il motivo, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la norma evocata in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, che peraltro, con un percorso motivazionale, con il quale la società ricorrente non si confronta e che non è stato minimamente censurato, ha evidenziato che gli interessi pattuiti per il mutuo chirografario n. 6421276 erano stati calcolati sul capitale residuo e che non era prevista in contratto alcuna capitalizzazione, poiché le rate nel piano di ammortamento venivano incassate dalla banca quale quota di rimborso del prestito e che gli appellanti (che, peraltro, avevano versato soltanto la prima rata, sicchè in concreto non avevano subito alcun pregiudizio) non avevano offerto alcun elemento di riscontro sulla dedotta illecita capitalizzazione degli interessi nel sistema di ammortamento alla francese in relazione al mutuo loro concesso.

2. Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte, avendo confermato che il giudice di primo grado si era pronunciato soltanto sulla dedotta violazione della normativa di cui agli artt.1468 bis e ss. cod. civ., avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza appellata. 2.1 II motivo è infondato. 2.2 La Corte di appello ha dato atto, esaminando il secondo motivo di appello, riguardante la nullità delle fideiussioni per mancata corretta puntale informazione, che il Tribunale si era pronunciato solo sulla violazione degli artt.1469 bis e ss. cod. civ. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ma i giudici di secondo grado, ovviando all'omessa pronuncia, fatta valere con il motivo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., hanno deciso nel merito e hanno ritenuto che anche le ulteriori doglianze fossero infondate.

In particolare, la Corte di merito ha affermato che, alla luce della documentazione prodotta dagli appellanti e specificamente dell'art. 5 del contratto di fideiussione, emergeva che la Banca era tenuta a fornire informazioni sulle condizioni patrimoniali del debitore principale e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca soltanto a richiesta degli stessi garanti e previo consenso scritto del debitore principale e che, in ogni caso, i fideiussori, quali soci ed amministratori della società debitrice, potevano essere a conoscenza della situazione economica della società o, comunque, nelle condizioni di potere ottenere le informazioni sull'andamento dei rapporti con la banca [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3 La censura proposta è, pertanto, infondata perché la Corte territoriale, preso atto dell'omessa pronuncia del Tribunale sui doveri informativi verso i garanti, denunciata quale motivo di appello ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., correttamente ha deciso nel merito nei termini precisati (Cass. n.1323/2018).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29734/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrenti - e [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Po, n. 12, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 3360/2020, pubblicata in data 5 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1937 di 19 novembre 2012, che aveva rideterminato i saldi debitori dei conti correnti nn. 10894652 e 10924498, intercorsi con l'[OSCURATO:SOCIETA]., e rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di lite. 2. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello perchè gli interessi pattuiti per il mutuo chirografario n. 6421276 erano stati calcolati sul capitale residuo e non era prevista in contratto alcuna capitalizzazione, poiché le rate nel piano di ammortamento venivano incassate dalla banca quale quota di rimborso del prestito; peraltro gli appellanti, che si erano limitati a teorizzare l'esistenza di una illecita capitalizzazione degli interessi nel sistema di ammortamento alla francese, senza offrire alcun elemento di riscontro della fondatezza di tali affermazione in relazione al mutuo loro concesso, avevano versato soltanto la prima rata, sicchè in concreto nessun pregiudizio poteva essere loro derivato. 3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di appello, perchè anche se era vero che il primo Giudice si era pronunciato soltanto sulla dedotta violazione di cui agli artt. 1469 bis e ss. cod. civ., ritenendola non applicabile, pure le ulteriori doglienze erano infondate, proprio alla luce della documentazione prodotta dagli appellanti e specificamente dell'art. 5 del contratto di fidejussione, dal quale emergeva che la Banca era tenuto a fornire informazioni sulle condizioni patrimoniali del debitore principale e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca soltanto a richiesta degli stessi garanti e previo consenso scritto del debitore principale; in ogni caso, i fideiussori, quali soci ed amministratori della società debitrice, poteva essere a conoscenza della situazione economica della società o, comunque, nelle condizioni di potere ottenere le informazioni sull'andamento dei rapporti con la banca [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 6. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1283 cod. proc. civ. (rectius: cod. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello ritenuto erroneamente che il metodo di capitalizzazione alla francese non comportava alcuna violazione dell'art. 1283 cod. civ., perchè il rapporto giuridico sotteso al piano di ammortamento era unitario e, pertanto, il pagamento di ogni rata di rimborso non determinava alcuna estinzione della debitoria per capitale ed interesse e la debitoria da considerare non era quella singolarmente presa e riferita alla singola rata di ammortamento, ma doveva necessariamente essere riferita ad un rapporto giuridico causale che era il finanziamento da rimborsare; il piano di ammortamento non determinava alcuna novazione obbligatoria per il debitore rispetto a quelle assunte con il finanziamento; il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto di mutuo non poteva essere maggiorato nel piano di ammortamento. 1.1 II motivo è inammissibile, perchè il ricorrente che intend& censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass.13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846), onere che, nel caso in esame, non è stato assolto. Il motivo, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la norma evocata in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, che peraltro, con un percorso motivazionale, con il quale la società ricorrente non si confronta e che non è stato minimamente censurato, ha evidenziato che gli interessi pattuiti per il mutuo chirografario n. 6421276 erano stati calcolati sul capitale residuo e che non era prevista in contratto alcuna capitalizzazione, poiché le rate nel piano di ammortamento venivano incassate dalla banca quale quota di rimborso del prestito e che gli appellanti (che, peraltro, avevano versato soltanto la prima rata, sicchè in concreto non avevano subito alcun pregiudizio) non avevano offerto alcun elemento di riscontro sulla dedotta illecita capitalizzazione degli interessi nel sistema di ammortamento alla francese in relazione al mutuo loro concesso. 2. Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte, avendo confermato che il giudice di primo grado si era pronunciato soltanto sulla dedotta violazione della normativa di cui agli artt.1468 bis e ss. cod. civ., avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza appellata. 2.1 II motivo è infondato. 2.2 La Corte di appello ha dato atto, esaminando il secondo motivo di appello, riguardante la nullità delle fideiussioni per mancata corretta puntale informazione, che il Tribunale si era pronunciato solo sulla violazione degli artt.1469 bis e ss. cod. civ. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ma i giudici di secondo grado, ovviando all'omessa pronuncia, fatta valere con il motivo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., hanno deciso nel merito e hanno ritenuto che anche le ulteriori doglianze fossero infondate. In particolare, la Corte di merito ha affermato che, alla luce della documentazione prodotta dagli appellanti e specificamente dell'art. 5 del contratto di fideiussione, emergeva che la Banca era tenuta a fornire informazioni sulle condizioni patrimoniali del debitore principale e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca soltanto a richiesta degli stessi garanti e previo consenso scritto del debitore principale e che, in ogni caso, i fideiussori, quali soci ed amministratori della società debitrice, potevano essere a conoscenza della situazione economica della società o, comunque, nelle condizioni di potere ottenere le informazioni sull'andamento dei rapporti con la banca [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3 La censura proposta è, pertanto, infondata perché la Corte territoriale, preso atto dell'omessa pronuncia del Tribunale sui doveri informativi verso i garanti, denunciata quale motivo di appello ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., correttamente ha deciso nel merito nei termini precisati (Cass. n.1323/2018). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
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