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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06028/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA -[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PERUGIA n. 863/2021 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Prefettura di Perugia notificava a [OSCURATO:PERSONA] ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa dell’importo di €. 11.044,00 oltre sanzioni accessorie, per l'emissione di quattro assegni senza l'autorizzazione della banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione dell'art. 1 legge 15 dicembre1990, n. 386 (come modificato dall'art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso detta ordinanza- ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Perugia che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come l'ordinanza fosse stata erroneamente emessa con riguardo a tre dei quattro assegni emessi dal Ponti, con finale 372, 373, 374, l’annullava anche con riferimento all'assegno residuo, con finale 371, per cui l'ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la sua tardività.

2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di Perugia che, in accoglimento dell'appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l'opposizione proposta in primo grado ritenendo correttamente irrogata la sanzione amministrativa, osservando, per quel che qui ancora rileva: -non poteva essere considerato nullo, e rilevare come promessa di pagamento, l’assegno emesso con finale 371, in quanto privo di data e di luogo di emissione, perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 - intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e i promittenti venditori di un'attività alberghiera ricettiva - risultava che l'assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal Ponti in pagamento del corrispettivo dell’acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento; -la circostanza che l'assegno di cui si discute fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall’art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999), rendendo, perciò,nulla anche l’ordinanza - ingiunzione: la Corte di legittimità ha, infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e « quindi risponde dell'illecito previsto dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020; Cass. n. 14322del 2007).

D'altro canto, come ha stabilito Cass. n. 18345/2006 , per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 della legge n. 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso; - per ciò che atteneva a l quantum della sanzione, l'accoglimento dell'appello escludeva in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione della misura della sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 12 d.lgs. n. 150/2011.

3. La predetta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione conricorso affidato a due motivi.

Restavano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia.

Il ricorso veniva chiamato all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevata la mancata notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con ordinanza interlocutoria n. 19629 del 16.07.2024,disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Perugia, ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

A seguito dell’avvenuta notifica nei termini ordinati (con scadenza al 13.09.2024), il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Restano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., relativamente agli artt. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99.

Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'assegno bancario emesso dal Ponti senza data doveva considerarsi nullo non costituendo titolo di credito, ma avendo solo valore di promessa di pagamento, non trovava, dunque, applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 507/99, riferibile solo ed esclusivamente agli assegni bancari.

Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito,il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) richiamato in sentenza.

1.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché riproponein sede di legittimità la rilettura delle emergenze probatorie.

Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti, in particolare dalla scrittura privata del 17.03.2007 intercorsa tra i promittenti venditori e il Ponti, promissario acquirente, l’assegno di cui si discute dovesse essere consegnato in pagamento del corrispettivo della cessione dell’attività alberghiera, e non fungesse ab origine quale promessa di pagamento (v. sentenza impugnata p. 6, 8° capoverso).

Né il ricorrente, in seno al presente motivo, deduce la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto(ex multis: Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; [OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021).

Pertanto, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Del resto, richiamato il citato principio di diritto già espresso da questa Corte –in virtù del quale chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020) - il giudice di seconde cure ha sottolineato che il traente –ben sapendo che l’assegno sarebbe stato portato all’incasso -si è assunto il rischio che ciò accad esse anche in un momento in cui difettava la provvista (come difatti è avvenuto).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Con la seconda doglianza il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l'originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla Prefettura nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno.

Il riconoscimento del parziale accoglimento dell'originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione delle sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l'importo della sanzione che l'applicazione delle misure accessorie (anchenella loro durata).

2.1. Il secondo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva accolto l’opposizione del Ponti con riferimento a tre degli assegni cui l’ordinanza-ingiunzione si riferiva: questo capodel provvedimento non è stat o oggetto di impugnazione innanzi al giudice di seconde cure.

Pertanto, nell’accogliere l’appello, il Tribunaleavrebbe dovuto tenere conto che le sanzioni irrogate ex artt. 1, comma 2, e 5, comma 2, legge n. 386/1990, nell’originaria ordinanza-ingiunzione non rispecchiavano più il numero di trasgressioni originariamente contestate.

3. La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua, e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato, che provvederà a determinare la sanzione adeguata rispetto all’unica trasgressione riferibile a Ponti,e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio al Tribunale di Perugia in persona di diverso ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA -[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PERUGIA n. 863/2021 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Prefettura di Perugia notificava a [OSCURATO:PERSONA] ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa dell’importo di €. 11.044,00 oltre sanzioni accessorie, per l'emissione di quattro assegni senza l'autorizzazione della banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione dell'art. 1 legge 15 dicembre1990, n. 386 (come modificato dall'art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso detta ordinanza- ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Perugia che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come l'ordinanza fosse stata erroneamente emessa con riguardo a tre dei quattro assegni emessi dal Ponti, con finale 372, 373, 374, l’annullava anche con riferimento all'assegno residuo, con finale 371, per cui l'ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la sua tardività. 2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di Perugia che, in accoglimento dell'appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l'opposizione proposta in primo grado ritenendo correttamente irrogata la sanzione amministrativa, osservando, per quel che qui ancora rileva: -non poteva essere considerato nullo, e rilevare come promessa di pagamento, l’assegno emesso con finale 371, in quanto privo di data e di luogo di emissione, perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 - intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e i promittenti venditori di un'attività alberghiera ricettiva - risultava che l'assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal Ponti in pagamento del corrispettivo dell’acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento; -la circostanza che l'assegno di cui si discute fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall’art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999), rendendo, perciò,nulla anche l’ordinanza - ingiunzione: la Corte di legittimità ha, infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e « quindi risponde dell'illecito previsto dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020; Cass. n. 14322del 2007). D'altro canto, come ha stabilito Cass. n. 18345/2006 , per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 della legge n. 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso; - per ciò che atteneva a l quantum della sanzione, l'accoglimento dell'appello escludeva in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione della misura della sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 12 d.lgs. n. 150/2011. 3. La predetta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione conricorso affidato a due motivi. Restavano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia. Il ricorso veniva chiamato all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevata la mancata notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con ordinanza interlocutoria n. 19629 del 16.07.2024,disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Perugia, ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. A seguito dell’avvenuta notifica nei termini ordinati (con scadenza al 13.09.2024), il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Restano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., relativamente agli artt. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'assegno bancario emesso dal Ponti senza data doveva considerarsi nullo non costituendo titolo di credito, ma avendo solo valore di promessa di pagamento, non trovava, dunque, applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 507/99, riferibile solo ed esclusivamente agli assegni bancari. Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito,il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) richiamato in sentenza. 1.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché riproponein sede di legittimità la rilettura delle emergenze probatorie. Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti, in particolare dalla scrittura privata del 17.03.2007 intercorsa tra i promittenti venditori e il Ponti, promissario acquirente, l’assegno di cui si discute dovesse essere consegnato in pagamento del corrispettivo della cessione dell’attività alberghiera, e non fungesse ab origine quale promessa di pagamento (v. sentenza impugnata p. 6, 8° capoverso). Né il ricorrente, in seno al presente motivo, deduce la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto(ex multis: Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; [OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021). Pertanto, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Del resto, richiamato il citato principio di diritto già espresso da questa Corte –in virtù del quale chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020) - il giudice di seconde cure ha sottolineato che il traente –ben sapendo che l’assegno sarebbe stato portato all’incasso -si è assunto il rischio che ciò accad esse anche in un momento in cui difettava la provvista (come difatti è avvenuto). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Con la seconda doglianza il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l'originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla Prefettura nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno. Il riconoscimento del parziale accoglimento dell'originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione delle sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l'importo della sanzione che l'applicazione delle misure accessorie (anchenella loro durata). 2.1. Il secondo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva accolto l’opposizione del Ponti con riferimento a tre degli assegni cui l’ordinanza-ingiunzione si riferiva: questo capodel provvedimento non è stat o oggetto di impugnazione innanzi al giudice di seconde cure. Pertanto, nell’accogliere l’appello, il Tribunaleavrebbe dovuto tenere conto che le sanzioni irrogate ex artt. 1, comma 2, e 5, comma 2, legge n. 386/1990, nell’originaria ordinanza-ingiunzione non rispecchiavano più il numero di trasgressioni originariamente contestate. 3. La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua, e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato, che provvederà a determinare la sanzione adeguata rispetto all’unica trasgressione riferibile a Ponti,e deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio al Tribunale di Perugia in persona di diverso ma
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