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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09734/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ETIOPIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO .

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 03/03/2022, confermava la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 29/10/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del reato di danneggiamento continuato.

Considerato alcun vizio si ravvisa nel rigetto della richiesta di rinvio posto che il risarcimento del danno deve essere completato entro l'inizio del giudizio di primo grado; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore dei danneggiamenti sorpreso nell'immediatezza dei fatti; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la reiterazione delle condotte tale da impedire l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e l'insussistenza di ragioni per concedere il beneficio della non menzione; ritenuto poi che alcun rilievo assumono nel caso in esame le remissioni di querele delle persone offese Bessi e Modini depositate unitamente alle conclusioni della difesa posto che nel caso di specie si procede per il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 comma secondo n.1 che rimane procedibile d'ufficio nel caso in cui le condotte abbiano ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; che tale circostanza sicuramente è stata ritenuta sussistente dalle sentenze di merito in quanto i fatti sono stati commessi in danno di autovetture parcheggiate sulla pubblica via così che la richiesta pure formulata nella memoria di conclusioni oltre che tardiva è anche generica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ETIOPIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO . La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 03/03/2022, confermava la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 29/10/2020, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del reato di danneggiamento continuato. Considerato alcun vizio si ravvisa nel rigetto della richiesta di rinvio posto che il risarcimento del danno deve essere completato entro l'inizio del giudizio di primo grado; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore dei danneggiamenti sorpreso nell'immediatezza dei fatti; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la reiterazione delle condotte tale da impedire l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e l'insussistenza di ragioni per concedere il beneficio della non menzione; ritenuto poi che alcun rilievo assumono nel caso in esame le remissioni di querele delle persone offese Bessi e Modini depositate unitamente alle conclusioni della difesa posto che nel caso di specie si procede per il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 comma secondo n.1 che rimane procedibile d'ufficio nel caso in cui le condotte abbiano ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; che tale circostanza sicuramente è stata ritenuta sussistente dalle sentenze di merito in quanto i fatti sono stati commessi in danno di autovetture parcheggiate sulla pubblica via così che la richiesta pure formulata nella memoria di conclusioni oltre che tardiva è anche generica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023
Sentenza Cassazione n. 09734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris