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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 49026/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché con la prima doglianza (relativa alla asserita violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. genericamente riferita agli atti del procedimento sin dal verbale di arresto in flagranza) si adduce una violazione che 13 muove sulla base di un presupposto in fatto solo affermato ( la accertata non comprensione della lingua italiana da parte del prevenuto, che non può essere desunta solo dalla nazionalità del ricorrente e che non risulta mai fatta presente nel corso dell'iter processuale) e che da luogo ad una nullità a regime intermedio sanata dalla mancata rilevazione (viene dedotta per la prima volta in questa sede) mentre con la seconda doglianza si lamenta un asserito difetto di motivazione senza precisare quali siano stati gli argomenti pretermessi dalla sentenza gravata, comunque connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina delle emergenze processuali anche in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, rivendicate dalla difesa in termini di estrema genericità anche in questa sede (facendo inadeguatamente leva sulla incensuratezza dell'imputato e sulla affermata e non altrimenti precisata irreprensibilità della sua condotta successivamente al fatto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché con la prima doglianza (relativa alla asserita violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. genericamente riferita agli atti del procedimento sin dal verbale di arresto in flagranza) si adduce una violazione che 13 muove sulla base di un presupposto in fatto solo affermato ( la accertata non comprensione della lingua italiana da parte del prevenuto, che non può essere desunta solo dalla nazionalità del ricorrente e che non risulta mai fatta presente nel corso dell'iter processuale) e che da luogo ad una nullità a regime intermedio sanata dalla mancata rilevazione (viene dedotta per la prima volta in questa sede) mentre con la seconda doglianza si lamenta un asserito difetto di motivazione senza precisare quali siano stati gli argomenti pretermessi dalla sentenza gravata, comunque connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina delle emergenze processuali anche in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, rivendicate dalla difesa in termini di estrema genericità anche in questa sede (facendo inadeguatamente leva sulla incensuratezza dell'imputato e sulla affermata e non altrimenti precisata irreprensibilità della sua condotta successivamente al fatto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 49026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris