CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 maggio 2023, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 10 gennaio 2022 dal Tribunale di Nocera inferiore in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. consistito nell'impossessarsi di risorse idriche sottraendole, mediante allaccio abusivo alla rete, alla [OSCURATO:SOCIETA] costituitasi parte civile in giudizio. Con l'unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità e alla determinazione della pena senza tuttavia formulare specifiche censure sul contenuto della motivazione della sentenza impugnata e lamentando che la stessa si sarebbe limitata a rinviare alle motivazioni della sentenza di primo grado. Considerato che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nel!' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Rilevato che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Rilevato che, nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato non lo sottopone a critica argomentata e lamenta, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Rilevato che, per giurisprudenza costante, ciò comporta l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il