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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Bari, che ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Bari, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato aggredito dall'imputato, mentre stava conversando, lungo la pubblica via, con D'[OSCURATO:PERSONA] (con la quale la persona offesa, in passato, aveva avuto una relazione sentimentale).

2. Contro la sentenza del Tribunale di Bari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 431, 511, 191, 526 e 533 cod. proc. pen.

Il motivo è articolato in tre diverse censure.

Con la prima rappresenta che: la sentenza di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità anche sulle dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela; con l'atto di appello, la difesa aveva contestato l'utilizzazione per la decisione della querela contenuta nel ricorso ex art. 21, d.lgs. n. 274 del 2000; la sentenza di secondo grado riteneva infondato il motivo di appello, sostenendo che il Giudice di pace non aveva desunto dal ricorso elementi decisivi alla fine della prova dei fatti.

Con la seconda censura, il ricorrente, dopo aver riportato ampi stralci di prove dichiarative, sostiene che non potrebbero costituire riscontro alla versione dei fatti fornita dalla persona offesa, poiché conterrebbero ricostruzioni dei fatti inconciliabili con quella riferita dal Trisolino.

Con la terza censura, deduce la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sancita dall'art. 533 cod. proc. pen, in quanto il giudice di appello non avrebbe spiegato i motivi per i quali era stata preferita la versione della persona offesa anziché quella resa dai testi e dall'imputato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

Sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione, non avendo esplicitato le ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero riscontrate da quelle rese dagli altri testi. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 40, 43, comma 1, e 52 cod. pen.

Il motivo è articolato in tre diverse censure.

Con la prima, sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità, poiché non avrebbe considerato che il presunto evento lesivo sarebbe stato causato dall'intervento imprevisto e autonomo della D'Addabbo, che frappostasi tra i due uomini, perdeva l'equilibrio, trascinando con sé il Trisolino contro il muro.

Con la seconda, sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, nella forma del dolo eventuale.

Con la terza, sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della scriminante della legittima difesa, per difetto del requisito della proporzionalità, ritenendo che sarebbe stato sufficiente, per interrompere l'aggressione del Trisolina alla D'Addabbo, frapporsi ai due, anziché prendere per il "bavero" la persona offesa. 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.

Rappresenta che, con l'atto di appello, aveva contestato la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto che il Pecoraro avesse cagionato un trauma toracico e sternale, un trauma addominale, un trauma alla spalla sinistra e un trauma escoriato al ginocchio destro, quando, invece, nell'imputazione non si specificavano in alcun modo le presunte lesioni subite dalla persona offesa. 2.5 Con un quinto motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.

Rappresenta che: la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per acquisire un avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., relativo ad un procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di atti persecutori, in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] (divenuta coniuge del Pecoraro); la difesa aveva chiesto, con memoria scritta, di acquisire vari documenti relativi a presunti atti di aggressione commessi dalla persona offesa nei confronti della donna e dei figli.

Il giudice di secondo grado non avrebbe motivato in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria né sulla richiesta di acquisizione della predetta documentazione.

Ne conseguirebbe la nullità della sentenza. 2.6 Con un sesto motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen.

Rappresenta che: in primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di euro 500,00 di multa; il giudice di secondo grado, in palese violazione del divieto di refornnatio in pejus, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva riformato la sentenza del Giudice di pace, condannando il Pecoraro alla pena di euro 517,00 di multa. 2.7 Con un settimo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

Sostiene che la sentenza sarebbe viziata perché non avrebbe motivato in relazione alla liquidazione del danno alla parte civile.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memorie, con le quali ha ulteriormente illustrato i motivi a sostegno dell'accoglimento del ricorso, replicando anche alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il terzo motivo di ricorso, relativamente alla terza censura, è fondato.

La difesa aveva invocato la scriminante della legittima difesa, sostenendo che l'imputato era intervenuto per proteggere la D'Addabbo dall'aggressione del Trisolino, che già in precedenza si era reso protagonista di numerosi atti persecutori in danno dell'ex compagna.

La sentenza impugnata non chiarisce se ritiene fondata in fatto la prospettazione della difesa, limitandosi a escludere la sussistenza della scriminante invocata, in quanto, in ogni caso, mancherebbe il requisito della proporzionalità.

Il giudice di appello, invero, non ha riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione per la mancanza del requisito della proporzionalità tra l'offesa e difesa: per bloccare l'azione del Trisolino non sarebbe stato necessario prenderlo per il "bavero", determinandone la caduta, sia pure per effetto di uno spintonamento reciproco, ma sarebbe stato sufficiente frapporsi tra l'uomo e la donna.

Al riguardo, occorre ricordare che «ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto ...>> (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777).

Ebbene, nel caso in esame, i beni giuridici in gioco sono omogenei e la proporzionalità tra offesa e difesa deve essere valutata, con giudizio ex ante, tra la presa per il "bavero" e l'aggressione in danno di una donna, posta in atto da uomo che si era già reso responsabile di atti persecutori nei confronti della medesima.

Rispetto a tale valutazione, che deve essere fatta ex ante, devono rimanere estranee le conseguenze della caduta, che sono state dovute alla successiva dinamica dei fatti e, in particolare, al reciproco spintonannento tra i due uomini e anche al successivo intervento della donna, che, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo, spingeva il Trisolino contro un muro (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).

Correttamente effettuato il giudizio, con valutazione ex ante, appare difficile escludere la proporzionalità di un'offesa consistita nella presa per il "bavero", rispetto a un'aggressione in danno di una donna, posta in atto da uomo che si sarebbe già reso responsabile di atti persecutori nei confronti della medesima.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e appare necessario il rinvio per un nuovo esame, atteso che essa non chiarisce se la prospettazione della difesa sia fondata in fatto (in particolare, non chiarisce i termini della presunta aggressione del Trisolino in danno della donna né si sofferma sui precedenti atti persecutori che sarebbero stati commessi dall'imputato) e se conseguentemente sussistano tutti gli altri elementi della legittima difesa.

Restano assorbiti i restanti motivi di ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Bari, che ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Bari, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato aggredito dall'imputato, mentre stava conversando, lungo la pubblica via, con D'[OSCURATO:PERSONA] (con la quale la persona offesa, in passato, aveva avuto una relazione sentimentale). 2. Contro la sentenza del Tribunale di Bari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 431, 511, 191, 526 e 533 cod. proc. pen. Il motivo è articolato in tre diverse censure. Con la prima rappresenta che: la sentenza di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità anche sulle dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela; con l'atto di appello, la difesa aveva contestato l'utilizzazione per la decisione della querela contenuta nel ricorso ex art. 21, d.lgs. n. 274 del 2000; la sentenza di secondo grado riteneva infondato il motivo di appello, sostenendo che il Giudice di pace non aveva desunto dal ricorso elementi decisivi alla fine della prova dei fatti. Con la seconda censura, il ricorrente, dopo aver riportato ampi stralci di prove dichiarative, sostiene che non potrebbero costituire riscontro alla versione dei fatti fornita dalla persona offesa, poiché conterrebbero ricostruzioni dei fatti inconciliabili con quella riferita dal Trisolino. Con la terza censura, deduce la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sancita dall'art. 533 cod. proc. pen, in quanto il giudice di appello non avrebbe spiegato i motivi per i quali era stata preferita la versione della persona offesa anziché quella resa dai testi e dall'imputato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione, non avendo esplicitato le ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero riscontrate da quelle rese dagli altri testi. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 40, 43, comma 1, e 52 cod. pen. Il motivo è articolato in tre diverse censure. Con la prima, sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità, poiché non avrebbe considerato che il presunto evento lesivo sarebbe stato causato dall'intervento imprevisto e autonomo della D'Addabbo, che frappostasi tra i due uomini, perdeva l'equilibrio, trascinando con sé il Trisolino contro il muro. Con la seconda, sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, nella forma del dolo eventuale. Con la terza, sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della scriminante della legittima difesa, per difetto del requisito della proporzionalità, ritenendo che sarebbe stato sufficiente, per interrompere l'aggressione del Trisolina alla D'Addabbo, frapporsi ai due, anziché prendere per il "bavero" la persona offesa. 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. Rappresenta che, con l'atto di appello, aveva contestato la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto che il Pecoraro avesse cagionato un trauma toracico e sternale, un trauma addominale, un trauma alla spalla sinistra e un trauma escoriato al ginocchio destro, quando, invece, nell'imputazione non si specificavano in alcun modo le presunte lesioni subite dalla persona offesa. 2.5 Con un quinto motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. Rappresenta che: la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per acquisire un avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., relativo ad un procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di atti persecutori, in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] (divenuta coniuge del Pecoraro); la difesa aveva chiesto, con memoria scritta, di acquisire vari documenti relativi a presunti atti di aggressione commessi dalla persona offesa nei confronti della donna e dei figli. Il giudice di secondo grado non avrebbe motivato in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria né sulla richiesta di acquisizione della predetta documentazione. Ne conseguirebbe la nullità della sentenza. 2.6 Con un sesto motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Rappresenta che: in primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di euro 500,00 di multa; il giudice di secondo grado, in palese violazione del divieto di refornnatio in pejus, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva riformato la sentenza del Giudice di pace, condannando il Pecoraro alla pena di euro 517,00 di multa. 2.7 Con un settimo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza sarebbe viziata perché non avrebbe motivato in relazione alla liquidazione del danno alla parte civile.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memorie, con le quali ha ulteriormente illustrato i motivi a sostegno dell'accoglimento del ricorso, replicando anche alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso, relativamente alla terza censura, è fondato. La difesa aveva invocato la scriminante della legittima difesa, sostenendo che l'imputato era intervenuto per proteggere la D'Addabbo dall'aggressione del Trisolino, che già in precedenza si era reso protagonista di numerosi atti persecutori in danno dell'ex compagna. La sentenza impugnata non chiarisce se ritiene fondata in fatto la prospettazione della difesa, limitandosi a escludere la sussistenza della scriminante invocata, in quanto, in ogni caso, mancherebbe il requisito della proporzionalità. Il giudice di appello, invero, non ha riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione per la mancanza del requisito della proporzionalità tra l'offesa e difesa: per bloccare l'azione del Trisolino non sarebbe stato necessario prenderlo per il "bavero", determinandone la caduta, sia pure per effetto di uno spintonamento reciproco, ma sarebbe stato sufficiente frapporsi tra l'uomo e la donna. Al riguardo, occorre ricordare che «ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto ...>> (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777). Ebbene, nel caso in esame, i beni giuridici in gioco sono omogenei e la proporzionalità tra offesa e difesa deve essere valutata, con giudizio ex ante, tra la presa per il "bavero" e l'aggressione in danno di una donna, posta in atto da uomo che si era già reso responsabile di atti persecutori nei confronti della medesima. Rispetto a tale valutazione, che deve essere fatta ex ante, devono rimanere estranee le conseguenze della caduta, che sono state dovute alla successiva dinamica dei fatti e, in particolare, al reciproco spintonannento tra i due uomini e anche al successivo intervento della donna, che, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo, spingeva il Trisolino contro un muro (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Correttamente effettuato il giudizio, con valutazione ex ante, appare difficile escludere la proporzionalità di un'offesa consistita nella presa per il "bavero", rispetto a un'aggressione in danno di una donna, posta in atto da uomo che si sarebbe già reso responsabile di atti persecutori nei confronti della medesima. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e appare necessario il rinvio per un nuovo esame, atteso che essa non chiarisce se la prospettazione della difesa sia fondata in fatto (in particolare, non chiarisce i termini della presunta aggressione del Trisolino in danno della donna né si sofferma sui precedenti atti persecutori che sarebbero stati commessi dall'imputato) e se conseguentemente sussistano tutti gli altri elementi della legittima difesa. Restano assorbiti i restanti motivi di ric
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