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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43047/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3EDDAOUI YOUSSEF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 21.09.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data

04.11. dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt.624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. (capo a), agli artt. 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo b), agli artt.110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo c) e agli artt.110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo d), condannandolo - ritenuta la continuazione tra i reati e considerate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art.625 cod. pen. e alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen. in prevalenza sulle contestate aggravanti ed all'eccessività della pena per i singoli reati posti in continuazione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 e 7 della sentenza impugnata che ha tra l'altro evidenziato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la commissione di ulteriori reati anche in epoca successiva a quella dei reati oggetto del presente procedimento) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, o il loro bilanciamento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3EDDAOUI YOUSSEF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 21.09.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 04.11. dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt.624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. (capo a), agli artt. 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo b), agli artt.110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo c) e agli artt.110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo d), condannandolo - ritenuta la continuazione tra i reati e considerate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art.625 cod. pen. e alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen. in prevalenza sulle contestate aggravanti ed all'eccessività della pena per i singoli reati posti in continuazione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 e 7 della sentenza impugnata che ha tra l'altro evidenziato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la commissione di ulteriori reati anche in epoca successiva a quella dei reati oggetto del presente procedimento) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, o il loro bilanciamento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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