CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1985; avverso la ordinanza n. 45/24 Mod.45 del Tribunale di Cosenza del 23 marzo 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Cosenza ha, con ordinanza depositata in data 23 marzo 2024 alle ore 13.05, convalidato il provvedimento n. 22511 con il quale il precedente 21 marzo 2024, notificato all'interessato il precedente 21 marzo 2021 alle ore 12.30, il Questore di Cosenza aveva disposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati delle FIGC, comprese le partite amichevoli e quelle giocate dalla nazionale italiana per un periodo di anni 7; tale divieto è stato, altresì, corredato dalla prescrizione, avente la durata di anni 3, dell'obbligo di presentarsi presso la Questura di Catanzaro 15 minuti prima dell'inizio di ogni partita di calcio che disputerà la squadra del Catanzaro sia "in casa" che "in trasferta" e 15 minuti dopo la fine di ciascuna di esse. Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio legale fiduciario, lo Smorfa, deducendo tre motivi di censura. Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riferimento alla mancanza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura ed alla mancata valutazione del contenuto di una memoria difensiva presentata di fronte al Gip bruzio, della cui esistenza nella ordinanza impugnata non si fa neppure menzione. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha precisato che nel provvedimento gravato non sarebbero state chiarite le ragioni legate alla pericolosità sociale dello Smorfa che avrebbero giustificato l'adozione dei medesimo; infine ha osservato che la mancata valutazione del contenuto della memoria presentata dalla sua difesa avrebbe costituito un vulnus alla sua possibilità di esercitare il diritto di difendersi in giudizio. Con un terzo motivo di ricorso il ricorrente si è lagnato della omessa motivazione sulla ricorrenza delle ragioni di necessità ed urgenza poste a base del provvedimento impugnato, oltre che della mancata valutazione dì quanto nella sua memoria dedotto sul punto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODeve, in primo luogo, rilevarsi la inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale viene contestato l'avvenuto riconoscimento dello Smorfa come uno dei soggetti che hanno partecipato agli scontri verificatisi in data 3 marzo 2024 in occasione della disputa della partita di calcio fra le compagini del Cosenza e del Catanzaro; nella motivazione del provvedimento di convalida è chiaramente precisato che il ricorrente è stato identificato attraverso la visione delle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza installati nelle zone ove gli scontri fra le tifoserie si sono verificati. La doglianza formulata dalla difesa del ricorrente, essendo relativa ad una verifica istruttoria operata nel corso della fase "amministrativa" del procedimento, va ad impingere su di un accertamento di fatto la cui rivalutazione è inammissibile nella presente sede di legittimità. Né può ritenersi che il provvedimento, in quanto si fonda sui contenuti della informativa redatta dagli organi di Polizia, sia, come preteso dal ricorrente, privo di motivazione, avendo egli desunto proprio dal citato documento, gli elementi sulla base dei quali procedere alla impugnata convalida. Quanto alla omessa valutazione del contenuto della memoria che la difesa dello Smorfa avrebbe depositato in atti (si usa il condizionale posto che nel ricorso oggi in esame la difesa del predetto non ha indicato né il contenuto di tale memoria né ha precisato quando la stessa sarebbe stata depositata in atti e con quali modalità) si ricorda che, per costante giurisprudenza di questa Corte l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna automatica nullità, non essendo essa previsto in termini immediati da alcuna disposizione normativa, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase od il grado del giudizio nel cui ambito sono state espresse la ragioni difensive (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536, rv 279578); è stato, altresì precisato, sia pure con riferimento al procedimento dì fronte al giudice del riesame, ma il principio deve intendersi valido anche in relazione alla tipologia procedimentale ora in discorso, che l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice determina la nullità del provvedimento da questo poi emesso nel solo caso in cui siano state in esso articolate specifiche deduzioni contenenti censure del provvedimento impugnato che rivestano il carattere della decisività (Corte di cassazione, Sezione V penale, 29 marzo 2022, n. 11579, rv 282972).Posto che, non avendo il ricorrente indicato quali fossero i profili contestativi delineati nella memoria cui egli si è genericamente richiamato, non è dato comprendere, in questa sede di legittimità, se effettivamente gli stessi avessero quel carattere decisivo che solo avrebbe potuto legittimare il vizio motivazionale del provvedimento che non avesse tenuto conto di essi, sicché il motivo di doglianza va dichiarato inammissibile per sostanziale genericità. Quanto ai successivi motivi, con i quali è stata contestata la mancata motivazione in relazione alla sussistenza, in relazione alla posizione dello Smorfa, delle specifiche ragioni di pericolosità sociale attuali e concrete che avrebbero giustificato, in termini di necessità ed urgenza, l'adozione della misura incidente sulla libertà personale del ricorrente, si osserva - risultando quanto al caso di specie soddisfatta la condizione formale per l'adozione del provvedimento impugnato dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b) , della legge n. 401 del 1989, essendo emerso che lo Smorfa ha partecipato ai tumulti verificatisi in occasione del ricordato incontro di calcio fra le compagini del Cosenza e del Catanzaro, condizione tale da integrare di per sé le ragioni che formalmente consentono, rendendola astrattamente legittima, l'adozione del provvedimento - che il requisito della necessità ed urgenza del provvedere è stato, quanto alla specifica fattispecie riguardante lo Smorfa, plausibilmente desunto sia dalla personalità di quest'ultimo, soggetto non nuovo ad intemperanze comportamentali in occasione di manifestazioni sportive, circostanza questa, dimostrata dalla esistenza di un altro provvedimento, analogo al presente, emesso a carico dello Smorfa, dal Questore di Treviso in data 17 febbraio 2005, che induce a ritenere legittima la inferenza operata dal Gip della Calabria citeriore in merito inidoneità del ricorrente a mantenere un atteggiamento rispettoso delle regole della civile convivenza ed osservante dei provvedimenti dell'Autorità (sì da giustificare l'adozione delle prescrizioni relative all'obbligo di presentazione di fronte all'Autorità di pubblica sicurezza a supporto del divieto di frequentare i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), sia dal fatto che vi era l'imminenza, all'epoca della adozione del provvedimento, della disputa di altre nuove competizioni dello stesso tipo di quella a margine della quale si sono verificati i tumulti cui lo Smorfa ha partecipato; circostanza questa che poteva ragionevolmente offrire al predetto lo spunto per ulteriori condotte violente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme