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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 15132/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12777-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art.86 c.p.c., con Studio in Benevento alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 150.- - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ( codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 38 (studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso il recapito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 754/2023 del 01/05/2023, pubblicato in data 01/05/2023, emessodal Tribunale di Trani, comunicato dalla Can celleria in data 02 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in opposizione, ex art. 98 L.F., avverso il decreto delG.D. con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di cui in epigrafe, in quanto il credito dallo stesso richiesto in prededuzione, relativo ad euro 40.000,00 per spese di procedura di concordato preventivo anticipate dal difensore quale antistatario,non era stato ammesso pe r difetto di prova; l amentava inoltre che lo stato passivo approvato e dichiaratoesecutivo fosse erra to anche con riguardo all’indicazione dei crediti già ammessi laddove,con riguardo ai crediti del professionista,non includeva il rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A.

2. Il Tribunale di Trani, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, nella resistenza della curatela fallimentare, ha rigettato l’opposizione. 2.1 Il Tribunale ha rilevato ed osservato- per quanto qui ancora di interesse - che: (i) non era in discussione che il difensore della debitrice ave sse chies to di essere rimesso in termini, al fine di versare la somma prevista dal Tribunale, quale deposito per spese di funzionamento del concordato preventivo n. 12/2020, poi dichiarato inammissibile con provvedimento del 30.11.2021e seguito dalla sentenza di fallimento n. 42/2021, in quanto il conto della debitrice era stato pignorato; (ii) dalla parte opponente erano stati prodotti una contabile bancaria Ubicircolare n. 720023566209 e un estratto del c/c di addebito n. 2065, che dimostra va no sia la titolarità del conto corrente di addebito siale spese di procedura; (iii) dirimente tuttavia risultava esserela circostanza secondo cui la predetta somma era stata addebitata su un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] (di cui peraltro non era stata documentata l’identità del rappresentante legale) e non già alla persona fisica di Vernacchio, il tutto come emergevadai documenti versati dalla stessa parte opponente. 3.Il decreto, pubblicatoil 1.05.2023 , è stato impugnato da ll’AVV. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuiil Fallimento ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta“nullità dell’ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c”. 1.1 Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata sarebbe viziata per evidenteerrore di valutazio ne della documentazione versata in atti da parte del Tribunale, idonea a provare invece la fondatezza del credito insinuato.

Sarebbe censurabile, peraltro, in cassazione, aisensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., l'errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

Nel casodi specie sarebbe risultato documentalmente provato che la società [OSCURATO:PERSONA] i s.r.l. avrebbe dovuto provvedere entro il termine d i g iorni 15 ad effettuare il deposito presso la Cancelleria del Tribunale della somma in questione pari ad € 40.000,00: detta somma era stata stabilita dal Tribunale di Trani con il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società tramite l’odierno ricorrente; aggiunge quest’ultimo che, con istanza agli atti del menzionato procedimento in data 30/12/2020, ebbe ad evidenziare al Giudice che il conto corrente con il quale operava la società istante presso la Banca dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.

Filiale di Bisceglieera stato assoggettato a pignoramento presso terzi notificato in data 17 dicembre 2020, dopo il deposito della domanda di concordato e nelle more del decreto di apertura della procedura: l’avvio di tale procedura aveva di fatto paralizzato l’utilizzabilità delle somme depositate su detto conto che erano assoggettate al vincolo del pignoramento.

Nelle more, non potendo disporre delle somme pignorate e comunque operare su detto conto, non era in grado la [OSCURATO:SOCIETA]. di rispettare il termine fissato con il decreto di apertura della procedura e così il ricorrente aveva chiesto al Giudice delegato la proroga del termine per il deposito in Cancelleria dell’importo di € 40.000,00.

La richiesta di proroga del termine veniva respinta con provvedimento datato 11/1/2021 e pertanto con istanza in data 13/1/2021 aveva evidenziato al Giudice delegato che, per superare l’ i mpasse , agendo quale procurat ore antistatario come per legge, aveva provveduto egli stessoal deposito della predetta somma.

Ricorda sempre il ricorrente che i l Tribunale, con provvedimento del 13 gennaio 2021, aveva autorizzato la restit uzione in termini e, dunque tale modalità di deposito, sicché di seguito, in data 29 gennaio 2021, aveva chiesto alla propria banca l’emissione dell’assegno circolare in questione, che poi aveva depositato tempestivamente in Cancelleria. 1.2 Precisa pertanto il ricorrente che dalla documentazione agli atti sarebbe provato per tabulas ch e l’importo di dette spese era stato anticipato quale procuratore antistatario: l’assegno circolare in questione, emesso in circolarità dalla filiale UBI Banca di Benevento, era stato infattiaddebitato sul conto 2065 intrattenuto presso la filiale di Cattolica ed intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., società intercorsa tra il ricorrente stesso e la figlia Avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque una s ocietà tra due professionisti, di cui egli era legale rappresentante.

Precisa ancora il ricorrente che la circostanza che il numero indicato sull’estratto conto già prodotto non corrispondesse al numero dell’assegnoderivava dal fatto che sull’estratto conto era statoindicato il numero di cassa (65582), seguito dal numero dell’operazione (00119) e non dunque il numero dell’assegno.

2. Il motivo così articolato è inammissibile.

Invero, il ricorrente tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rilettura del materiale istruttorio di matrice documentale per accreditare una diversa ricostruzione degli accadimenti che, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati oggetto di un travisamento da parte del Tribunale,tramite un’erronea lettura degli elementi istruttori sopra ricordati.

Osserva invece il Collegio che, per un verso, le doglianze, pretendendo un nuovo scrutinio della quaestio facti, scrutinio come noto inibito a questa Corte di legittimità (Cass. Sez.

Un. n. 8054/2014), risultano formulate in modo inammissibile e che, per altro verso, le stesse neanche censurano correttamente la ratio decidendidel provvedimento impugnato che si fonda, diversamente da quanto opinato in ricorso,non già su un’erronea lettura degli elementi fattuali sopra riassunti, quanto piuttosto sul diverso rilievo che vi era un’alterità soggettiva tra il soggetto giuridico da cui proveniva la provvista per il pagamento delle spese della procedura concordataria ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e quello che invece pretendeva di essere ammesso al passivo nella veste di antistatario nel pagamento delle somme sopra descritte.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle censure.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12777-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art.86 c.p.c., con Studio in Benevento alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 150.- - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ( codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 38 (studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso il recapito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 754/2023 del 01/05/2023, pubblicato in data 01/05/2023, emessodal Tribunale di Trani, comunicato dalla Can celleria in data 02 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in opposizione, ex art. 98 L.F., avverso il decreto delG.D. con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di cui in epigrafe, in quanto il credito dallo stesso richiesto in prededuzione, relativo ad euro 40.000,00 per spese di procedura di concordato preventivo anticipate dal difensore quale antistatario,non era stato ammesso pe r difetto di prova; l amentava inoltre che lo stato passivo approvato e dichiaratoesecutivo fosse erra to anche con riguardo all’indicazione dei crediti già ammessi laddove,con riguardo ai crediti del professionista,non includeva il rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. 2. Il Tribunale di Trani, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, nella resistenza della curatela fallimentare, ha rigettato l’opposizione. 2.1 Il Tribunale ha rilevato ed osservato- per quanto qui ancora di interesse - che: (i) non era in discussione che il difensore della debitrice ave sse chies to di essere rimesso in termini, al fine di versare la somma prevista dal Tribunale, quale deposito per spese di funzionamento del concordato preventivo n. 12/2020, poi dichiarato inammissibile con provvedimento del 30.11.2021e seguito dalla sentenza di fallimento n. 42/2021, in quanto il conto della debitrice era stato pignorato; (ii) dalla parte opponente erano stati prodotti una contabile bancaria Ubicircolare n. 720023566209 e un estratto del c/c di addebito n. 2065, che dimostra va no sia la titolarità del conto corrente di addebito siale spese di procedura; (iii) dirimente tuttavia risultava esserela circostanza secondo cui la predetta somma era stata addebitata su un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] (di cui peraltro non era stata documentata l’identità del rappresentante legale) e non già alla persona fisica di Vernacchio, il tutto come emergevadai documenti versati dalla stessa parte opponente. 3.Il decreto, pubblicatoil 1.05.2023 , è stato impugnato da ll’AVV. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuiil Fallimento ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta“nullità dell’ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c”. 1.1 Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata sarebbe viziata per evidenteerrore di valutazio ne della documentazione versata in atti da parte del Tribunale, idonea a provare invece la fondatezza del credito insinuato. Sarebbe censurabile, peraltro, in cassazione, aisensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., l'errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Nel casodi specie sarebbe risultato documentalmente provato che la società [OSCURATO:PERSONA] i s.r.l. avrebbe dovuto provvedere entro il termine d i g iorni 15 ad effettuare il deposito presso la Cancelleria del Tribunale della somma in questione pari ad € 40.000,00: detta somma era stata stabilita dal Tribunale di Trani con il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società tramite l’odierno ricorrente; aggiunge quest’ultimo che, con istanza agli atti del menzionato procedimento in data 30/12/2020, ebbe ad evidenziare al Giudice che il conto corrente con il quale operava la società istante presso la Banca dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Filiale di Bisceglieera stato assoggettato a pignoramento presso terzi notificato in data 17 dicembre 2020, dopo il deposito della domanda di concordato e nelle more del decreto di apertura della procedura: l’avvio di tale procedura aveva di fatto paralizzato l’utilizzabilità delle somme depositate su detto conto che erano assoggettate al vincolo del pignoramento. Nelle more, non potendo disporre delle somme pignorate e comunque operare su detto conto, non era in grado la [OSCURATO:SOCIETA]. di rispettare il termine fissato con il decreto di apertura della procedura e così il ricorrente aveva chiesto al Giudice delegato la proroga del termine per il deposito in Cancelleria dell’importo di € 40.000,00. La richiesta di proroga del termine veniva respinta con provvedimento datato 11/1/2021 e pertanto con istanza in data 13/1/2021 aveva evidenziato al Giudice delegato che, per superare l’ i mpasse , agendo quale procurat ore antistatario come per legge, aveva provveduto egli stessoal deposito della predetta somma. Ricorda sempre il ricorrente che i l Tribunale, con provvedimento del 13 gennaio 2021, aveva autorizzato la restit uzione in termini e, dunque tale modalità di deposito, sicché di seguito, in data 29 gennaio 2021, aveva chiesto alla propria banca l’emissione dell’assegno circolare in questione, che poi aveva depositato tempestivamente in Cancelleria. 1.2 Precisa pertanto il ricorrente che dalla documentazione agli atti sarebbe provato per tabulas ch e l’importo di dette spese era stato anticipato quale procuratore antistatario: l’assegno circolare in questione, emesso in circolarità dalla filiale UBI Banca di Benevento, era stato infattiaddebitato sul conto 2065 intrattenuto presso la filiale di Cattolica ed intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., società intercorsa tra il ricorrente stesso e la figlia Avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque una s ocietà tra due professionisti, di cui egli era legale rappresentante. Precisa ancora il ricorrente che la circostanza che il numero indicato sull’estratto conto già prodotto non corrispondesse al numero dell’assegnoderivava dal fatto che sull’estratto conto era statoindicato il numero di cassa (65582), seguito dal numero dell’operazione (00119) e non dunque il numero dell’assegno. 2. Il motivo così articolato è inammissibile. Invero, il ricorrente tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rilettura del materiale istruttorio di matrice documentale per accreditare una diversa ricostruzione degli accadimenti che, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati oggetto di un travisamento da parte del Tribunale,tramite un’erronea lettura degli elementi istruttori sopra ricordati. Osserva invece il Collegio che, per un verso, le doglianze, pretendendo un nuovo scrutinio della quaestio facti, scrutinio come noto inibito a questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014), risultano formulate in modo inammissibile e che, per altro verso, le stesse neanche censurano correttamente la ratio decidendidel provvedimento impugnato che si fonda, diversamente da quanto opinato in ricorso,non già su un’erronea lettura degli elementi fattuali sopra riassunti, quanto piuttosto sul diverso rilievo che vi era un’alterità soggettiva tra il soggetto giuridico da cui proveniva la provvista per il pagamento delle spese della procedura concordataria ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e quello che invece pretendeva di essere ammesso al passivo nella veste di antistatario nel pagamento delle somme sopra descritte. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle censure. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto
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