Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13215/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, pronunciata in data 17 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero nell'ipotesi tentata di estorsione, sono aspecifici e non consentiti dalla legge in quanto fondati sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); osservato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen. in considerazione delle condotte minatorie 1100-e- li/in essere dall'imputato per ottenere il denaro richiesto alla persona offesa.

Dall'applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che escludono la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 02) discende la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha escluso la riconducibilità delle condotte descritte dalla persona offesa al meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni così come richiesto dalla Difesa.

In particolare, la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità, ha ritenuto del tutto indimostrato che le somme pretese dal ricorrente, minacciando il Galuppi e costringendolo alla consegna 2.500,00 euro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica (pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno evidenziato che al momento dell'arrivo degli operanti, il denaro era già stato incamerato dall'imputato con conseguente consumazione del reato di estorsione (pag. 7 della sentenza impugnata) argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità del ricorso.

La Corte di merito ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile (vedi Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv. 275417 - 01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, pronunciata in data 17 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero nell'ipotesi tentata di estorsione, sono aspecifici e non consentiti dalla legge in quanto fondati sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); osservato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen. in considerazione delle condotte minatorie 1100-e- li/in essere dall'imputato per ottenere il denaro richiesto alla persona offesa. Dall'applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che escludono la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 02) discende la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha escluso la riconducibilità delle condotte descritte dalla persona offesa al meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni così come richiesto dalla Difesa. In particolare, la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità, ha ritenuto del tutto indimostrato che le somme pretese dal ricorrente, minacciando il Galuppi e costringendolo alla consegna 2.500,00 euro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica (pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno evidenziato che al momento dell'arrivo degli operanti, il denaro era già stato incamerato dall'imputato con conseguente consumazione del reato di estorsione (pag. 7 della sentenza impugnata) argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità del ricorso. La Corte di merito ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile (vedi Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv. 275417 - 01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 13215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris