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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 23609/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35326/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 170, presso lo studio dell’avvocatoADOLFO ZINI che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP .

A R .

L . , domicili o digitale [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Risoluzione preliminare vendita Risarcimento danno Dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere Ud.04/07/2023 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1268/2018 depositata il 30/07/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimentodel secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e inammissibile il primoe per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno ribadito le rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] SelimpDi [OSCURATO:PERSONA] C. conveniva in giudizio la C ooperativa P roduzione e L avoro [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. del contratto preliminare con il quale la controparte si era obbligata ad assegnare all'attore l'immobile sito in Genova, via T anini , n . 37 D, o , in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con restituzione delle somme corrisposte oltre al risarcimento del danno.

Con la richiesta di esecuzione in forma specifica l'attrice evidenziava che la controparte non aveva rispettato il termine tassativo ed essenziale di sette mesi dalla stipula del compromesso di assegnazione e aveva modificato i locali destinandoli invece che ad uso ufficio, in parte preponderante a garage; l’attrice chiedeva pertanto la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] a richiedere le autorizzazioni necessarie ad eliminare le difformità tra quanto promesso e quanto realizzato e a completare le opere previste nel contratto,oltre che a risarcire il danno.

Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023

2. Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società attrice visto che la convenzione era stata stipulata con [OSCURATO:PERSONA] ed eccepiva la risoluzione di diritto del contratto essendo decorso il termine previsto dalla clausola D della convenzione e chiede va, in via riconvenzionale,il risarcimento dei danni.

3. Il Tribunale di Genova,dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio,accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Selimp e di conseguenza rigettava le domande di quest'ultima unitamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei dannidella convenuta.

4. La società Selimp proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Liguria nuova soc . coop . a r . l . si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale chiedendo la dichiarazione di risoluzione dell'accordo del 26 febbraio 1987 per scadenza del termine essenziale e la dichiarazione di nullità dell'articolo 7, lettera E, della scrittura del 26 febbraio 1987 nella parte in cui prevedeva l’invariabilità del prezzo con condanna della controparteal risarcimento del danno.

6. La Corte d' A ppello di Genova accoglie va parzialmente l'appello proposto dalla Selimp.

7. La Corte d'Appello accoglieva la domanda subordinata di SELIMP, ritenendo inadempiente la Cooperativa, previo riconoscimento della legittimazione ad agire in capo alla Selimp.

Osservava la Corte distrettuale che il contratto preliminare era stato concluso da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con riserva di comunicare il nominativo della persona o società acquirente; che Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 successivamente, dopo la corresponsione da parte di Selimp di un cospicuo acconto alla Cooperativa, all'assemblea del 29 aprile 1987, su indicazione di Patané, l'immobile era stato assegnato alla SELIMP, senza che la predetta società fosse diventata socia della Cooperativa.

Sul punto, secondo la Corte d'Appello, le parti avevano modificato il contratto, mentre la delibera assembleare con cui era stato assegnato l'immobile ad un soggetto estraneo alla compagine sociale non poteva considerarsi nulla, ma eventualmente annullabile e,in ogni caso, l'invalidità non era stata eccepita nel primo grado di giudizio.

Quanto al merito delle pretese della Selimp, non poteva essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, in quanto era mutato l'oggetto del contratto.

Dopo l'assemblea del 29 aprile 1987, la Cooperativa aveva eseguito una variante che aveva modificato la conformazione dell'appartamento assegnato a Selimp, n é era possibile ordinare il ripristino della conformazione risultante dalla planimetria allegata al contratto preliminare, trattandosi di facere infungibile, che presupponeva la richiesta di nuova concessione edilizia e la riduzione della superficie di beni di proprietà di terzi.

La Corte accoglieva, invece, la domanda subordinata di risoluzione del preliminare per inadempimento della Cooperativa, previo rigetto dell'eccezione di risoluzione di diritto del contratto per scadenza del termine essenziale, proposta con l'appello incidentale.

Le decisioni assunte nell'assemblea della Cooperativa in data 29 aprile 1987 evidenziavano la permanente efficacia del vincolo contrattuale e con essa il superamento della pattuizione sul termine.

Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 L'inadempimento della Cooperativa era consistito nell'avere effettuato - dopo la conclusione del preliminare - la variante che modificava sensibilmente la conformazione dell'immobile promesso alla Selimp , senza che tale variante fosse stata richiesta dal Comune o altrimenti imposta.

Si trattava di inadempimento grave in quanto, oltre all'evidente diminuzione della superficie dell'appartamento promesso a Patané, l'alterazione della conformazione dell'immobile incideva sulla destinazione ad ufficio, che era nota alle parti.

Alla risoluzione del contratto seguiva la condanna della Cooperativa a restituire l'importo di euro 152.074,87, maggiorato degli interessi legali.

La Corte distrettuale escludeva la rivalutazione monetaria osservando che Selimpnon aveva provato, né allegato di svolgere attività commerciale, e in ogni caso non aveva proposto domanda risarcitoria per danni ulteriori.

8. Per la cassazione della sentenza d'appello proponeva ricorso Selimp s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, s ulla base di quattro motivi.

9. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proponeva ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

10. Questa Corte con sentenza n. 15944 del 2015 rigettava integralmente il ricorso incidentale mentre accoglieva due motivi (il terzo e il quarto) del ricorso principale proposto dalla società acquirente. 10.1 Il primo dei due motivi accolti - per chiarezza deve ripetersiessere il terzo del ricorso principale allora proposto- ave va ad oggetto l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 danni formulata da S elim p , che era stata anche oggetto di istruttoria nel giudizio di primo gradoe che la Corte d'appello non aveva in alcun modo considerato, a fronte dell'accertato inadempimento imputabile alla Cooperativa.

Questa Corte evidenziava che la Corte d'Appello non aveva provveduto sulla domanda di risarcimento danni che la Selimp aveva proposto in dipendenza sia della richiesta di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, sia di quella subordinata, di risoluzione del preliminare per inadempimento, che la stessa Corte d'appello aveva accolto. 10.2 Con il secondo motivo accolto - il quarto del ricorso principale allora proposto - era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c.

Si contestava il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria sull'importo oggetto di restituzione da parte della Cooperativa, assumendosi che tale danno sarebbe presunto, mentre la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sul rilievo che Selimpnon aveva provato e neppure allegato di svolgere attività commerciale.

La S elim p era al momento della domanda soc ietà a responsabilità limitata, come tale rientrante nel novero delle società commerciali, e pertanto non era necessario che dimostrasse di svolgere attività commerciale, essendo sufficiente provare la circostanza che il pagamento tempestivo da parte del debitore avrebbe evitato o quanto meno ridotto gli effetti economici depauperativi dell'inflazione (ex plurimis, Casa., sez. 3^, sentenza n. 23744 del 2009; sez. 1^, sentenza n. 14202 del 2004).

Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023

11. La società Selimp riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Genova.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].

12. La Corte d'appello di Genova evidenziava che , in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza di cassazione con rinvio, doveva essere riconosciut o all ’ attrice in riassunzione il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile promesso in vendita a Selimp,individuato nel valore l ocativo dell'immobile per il periodo intercorrente dal 26 febbraio 1987, data di stipulazione della convenzione inter partes , alla data della doma nda di risoluzione del contratto del 29 agosto 1988.

Pertanto,valutando il canone mensile relativo all'immobile,individuato dal consulente nel giudizio di primo grado nella propria relazione di chiarimento depositata il 1°settembre 2004 nell'importo di lire 401.000 , pari ad euro 201,71, e moltiplicato per 18 mesi si otteneva un importo pari ad euro 3.630,78.

Tale somma doveva essere annualmente rivalutata secondo gli indici I STAT , sino al momento della liquidazione giudiziale.

A S elim p spettava , inoltre , il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma consistente nel mancato godimento dell'utilità che da essa avrebbe conseguito.

T ale danno poteva essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato e coincidente con quello legale.

Dal momento della liquidazione giudiziale non era più dovuta la rivalutazione monetaria ma trovava applicazione l'articolo 1224, primo comma, c.c.

In conclusione, all'importo sopraindicato di euro 3.630,78 dovevano aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dal 26 febbraio 1987 alla data della Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 pubblicazione della sentenza e quindi i soli interessi legali dalla ultima data al saldo.

Conformemente all'accoglimento del secondo motivo del ricorso per Cassazione, a lla società attrice i n ri assunzione doveva inoltre essere riconosciuto,per il solo fatto di essere imprenditore commerciale,in via presuntiva , il danno d a svalutazione monetaria sulla somma oggetto di restituzione da parte della cooperativa pari a € 152.074,87 oltre agli interessi legali già riconosciuti nella precedente sentenza della Corte d'appello e da individuarsi nell'eventuale differenza a decorrere dalla data dei singoli pagamenti tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali cioè sino al saldo.

Si procedeva inoltre ad un nuovo regolamento delle spese processuali.

13. La società Selimp di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza.

14. Liguria N uova s ocietà cooperativa ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

15. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e inammissibile il primo e per l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, per avere la Corte di Appello, con una motivazione apparente, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 dalla Selimp al mancato godimento dell’immobile per un periodo di diciotto mesi.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza: violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'artt. 384e 394 c.p.c. per avere la Corte di Appello, violando le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito dalla Selimp al mancato godimento dell’immobile per un periodo di diciotto mesi sino alla data della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento doloso della Cooperativa. 3.Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223,1225 e 1226 c.c., per avere la Corte di Appello, violando le indicate norme sul risarcimento del danno e sulla sua valutazione, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito dalla Selimp al mancato godimento dell ’i mmobile per un periodo di diciotto mesi sino alla data della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dolosodella Cooperativa.

4. Il quartomotivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2,c.p.c., o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di Appello, con una motivazione apparente e comunque violando le norme indicate, disposto una parziale compensazione delle spese processuali in assenza di una soccombenzadella Selimp.

Ricorso incidentale

5. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: nullità della sentenza (art. 384, secondocomma, c.p.c. , in relazione Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 all’art. n. 360, comma1, n. 4, c.p.c.). il primo errore in cui sarebbe incorsoil giudice a quo consiste rebbe nell'aver interpretato male la sentenza rescindente nellaparte in cui (accogliendo il terzo motivo di gravame) accertava il vizio di omessa pronuncia in cui era incorsa la Corte di Appello di Genova.

L’errore sarebbe stato favoritodal tenore dell'equivo co quesito formulato in quella sede dalla Selimp m entre , in ogni caso , la sentenza rescindente non indica le modalità da seguire per determinare il risarcimento.

Di ciò non si è avvedut a la Corte di Appello, che ha attribuito portata rilevanteal quesito ex art. 366 bis c.p.c., riportato per completezza di motivazionenella sentenza rescindente, ma irrilevante sul piano precettivo.Il vizio denunciato ha influito in modo determinante sulla decisioneimpugnata perché ha indotto la Corte di Appello aliquidare il risarcimento del danno sulla bas e del valore locativo dell'immobile, nell'erronea convinzionedi ri spettare una regola (invece inesistente) dettata dal Giudice di legittimità.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1453 cod. civ.; nullità della sentenza (art. 112 c.p.c.).

Per costante giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per la mancata stipulazione del contrattodefinitivo di vendita di un bene immobile imputabile al promittente venditore,consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito.Dunque, il risarcimento liquidato dalla Corte di appello non Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 risponde ai criteri dell'articolo 1223 codice civile sotto il profilo qualitativo e neppure sotto quello quantitativo.

Sarebbe, dunque, evidente, per quanto concerne la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., che la Corte di Appello ha liquidato alla Selimp un danno diverso da quello domandato, non configurabile rispetto all'impostazione giuridica dei termini della controversia ricavabili dai fatti acquisiti al processo, onde il vizio di ultra petizione e la conseguente nullità della sentenza. 7.Il ricorso principale e quello incidentale possono esaminarsi congiuntamente in quanto pongono questioni analoghe. 8.Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Il collegio condivide le conclusioni del P.G. secondo cui il motivo non evidenzia con precisione il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte, limitandosi a censure meramente motivazionali e, pertanto , non confrontandosi con l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale il vizio di cui al n. 5), dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

9. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente sovrapponibilità, sono fondatie il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti.

In sostanza, tanto il ricorrente principale quanto quello incidentale muovono dal medesimo presupposto, evidenziato anche dal Procuratore Generale,ovvero che la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, ha interpretato erroneamente la sentenza di cassazione di questa Corte.

Infatti, la sentenza impugnata non poneva alcun vincolo al giudice del giudizio di rinvio il quale ha, invece, erroneamente ritenuto che gli fosseimposto, qual e criterio di liquidazione del danno, di prendere come riferimento il valore locativo dell’immobile, equivocando tra il quesito in diritto posto con il motivo di ricorso e la decisione che,pur accogliendo il motivo, aveva un contenuto limitato alla risarcibilità del danno senzaalcun riferimento al criterio della sua determinazione.

Di conseguenza il criterio di liquidazione adottato sulla base di questo erroneo presupposto non corrisponde al criterio normalmente adottato da questa Corte.

Infatti, in tema di inadempimento da parte del promittente venditore degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare,il Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 corretto criterio di liquidazione del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata conclusione del contratto definitivo consiste e va individuato nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'articolo 1225 cod. civ., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio ( ex plurimis Sez. 2, Ord . n. 18498 del 2021; Sez. 6 - 3 , Ord . n. 26042 del 2020 Sez. 2 , Ord . n.28375 del 2017 ; Sez. 2 , Sent . n. 17688 del 2010 ).

Come evidenziato dal Procuratore Generale, a tale criterio il giudice del rinvio dovrà attenersi, procedendo, attraverso gli opportuni e motivati accertamenti, alla relativa quantificazione del danno.

3. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo de l ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2018n.35326 sez.

S2 -ud. 04/07/2023 P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35326/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 170, presso lo studio dell’avvocatoADOLFO ZINI che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP . A R . L . , domicili o digitale [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Risoluzione preliminare vendita Risarcimento danno Dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere Ud.04/07/2023 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1268/2018 depositata il 30/07/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimentodel secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e inammissibile il primoe per l’accoglimento del ricorso incidentale. Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno ribadito le rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] SelimpDi [OSCURATO:PERSONA] C. conveniva in giudizio la C ooperativa P roduzione e L avoro [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. del contratto preliminare con il quale la controparte si era obbligata ad assegnare all'attore l'immobile sito in Genova, via T anini , n . 37 D, o , in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con restituzione delle somme corrisposte oltre al risarcimento del danno. Con la richiesta di esecuzione in forma specifica l'attrice evidenziava che la controparte non aveva rispettato il termine tassativo ed essenziale di sette mesi dalla stipula del compromesso di assegnazione e aveva modificato i locali destinandoli invece che ad uso ufficio, in parte preponderante a garage; l’attrice chiedeva pertanto la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] a richiedere le autorizzazioni necessarie ad eliminare le difformità tra quanto promesso e quanto realizzato e a completare le opere previste nel contratto,oltre che a risarcire il danno. Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 2. Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società attrice visto che la convenzione era stata stipulata con [OSCURATO:PERSONA] ed eccepiva la risoluzione di diritto del contratto essendo decorso il termine previsto dalla clausola D della convenzione e chiede va, in via riconvenzionale,il risarcimento dei danni. 3. Il Tribunale di Genova,dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio,accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Selimp e di conseguenza rigettava le domande di quest'ultima unitamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei dannidella convenuta. 4. La società Selimp proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Liguria nuova soc . coop . a r . l . si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale chiedendo la dichiarazione di risoluzione dell'accordo del 26 febbraio 1987 per scadenza del termine essenziale e la dichiarazione di nullità dell'articolo 7, lettera E, della scrittura del 26 febbraio 1987 nella parte in cui prevedeva l’invariabilità del prezzo con condanna della controparteal risarcimento del danno. 6. La Corte d' A ppello di Genova accoglie va parzialmente l'appello proposto dalla Selimp. 7. La Corte d'Appello accoglieva la domanda subordinata di SELIMP, ritenendo inadempiente la Cooperativa, previo riconoscimento della legittimazione ad agire in capo alla Selimp. Osservava la Corte distrettuale che il contratto preliminare era stato concluso da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con riserva di comunicare il nominativo della persona o società acquirente; che Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 successivamente, dopo la corresponsione da parte di Selimp di un cospicuo acconto alla Cooperativa, all'assemblea del 29 aprile 1987, su indicazione di Patané, l'immobile era stato assegnato alla SELIMP, senza che la predetta società fosse diventata socia della Cooperativa. Sul punto, secondo la Corte d'Appello, le parti avevano modificato il contratto, mentre la delibera assembleare con cui era stato assegnato l'immobile ad un soggetto estraneo alla compagine sociale non poteva considerarsi nulla, ma eventualmente annullabile e,in ogni caso, l'invalidità non era stata eccepita nel primo grado di giudizio. Quanto al merito delle pretese della Selimp, non poteva essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, in quanto era mutato l'oggetto del contratto. Dopo l'assemblea del 29 aprile 1987, la Cooperativa aveva eseguito una variante che aveva modificato la conformazione dell'appartamento assegnato a Selimp, n é era possibile ordinare il ripristino della conformazione risultante dalla planimetria allegata al contratto preliminare, trattandosi di facere infungibile, che presupponeva la richiesta di nuova concessione edilizia e la riduzione della superficie di beni di proprietà di terzi. La Corte accoglieva, invece, la domanda subordinata di risoluzione del preliminare per inadempimento della Cooperativa, previo rigetto dell'eccezione di risoluzione di diritto del contratto per scadenza del termine essenziale, proposta con l'appello incidentale. Le decisioni assunte nell'assemblea della Cooperativa in data 29 aprile 1987 evidenziavano la permanente efficacia del vincolo contrattuale e con essa il superamento della pattuizione sul termine. Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 L'inadempimento della Cooperativa era consistito nell'avere effettuato - dopo la conclusione del preliminare - la variante che modificava sensibilmente la conformazione dell'immobile promesso alla Selimp , senza che tale variante fosse stata richiesta dal Comune o altrimenti imposta. Si trattava di inadempimento grave in quanto, oltre all'evidente diminuzione della superficie dell'appartamento promesso a Patané, l'alterazione della conformazione dell'immobile incideva sulla destinazione ad ufficio, che era nota alle parti. Alla risoluzione del contratto seguiva la condanna della Cooperativa a restituire l'importo di euro 152.074,87, maggiorato degli interessi legali. La Corte distrettuale escludeva la rivalutazione monetaria osservando che Selimpnon aveva provato, né allegato di svolgere attività commerciale, e in ogni caso non aveva proposto domanda risarcitoria per danni ulteriori. 8. Per la cassazione della sentenza d'appello proponeva ricorso Selimp s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, s ulla base di quattro motivi. 9. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proponeva ricorso incidentale affidato a cinque motivi. 10. Questa Corte con sentenza n. 15944 del 2015 rigettava integralmente il ricorso incidentale mentre accoglieva due motivi (il terzo e il quarto) del ricorso principale proposto dalla società acquirente. 10.1 Il primo dei due motivi accolti - per chiarezza deve ripetersiessere il terzo del ricorso principale allora proposto- ave va ad oggetto l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 danni formulata da S elim p , che era stata anche oggetto di istruttoria nel giudizio di primo gradoe che la Corte d'appello non aveva in alcun modo considerato, a fronte dell'accertato inadempimento imputabile alla Cooperativa. Questa Corte evidenziava che la Corte d'Appello non aveva provveduto sulla domanda di risarcimento danni che la Selimp aveva proposto in dipendenza sia della richiesta di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, sia di quella subordinata, di risoluzione del preliminare per inadempimento, che la stessa Corte d'appello aveva accolto. 10.2 Con il secondo motivo accolto - il quarto del ricorso principale allora proposto - era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. Si contestava il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria sull'importo oggetto di restituzione da parte della Cooperativa, assumendosi che tale danno sarebbe presunto, mentre la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sul rilievo che Selimpnon aveva provato e neppure allegato di svolgere attività commerciale. La S elim p era al momento della domanda soc ietà a responsabilità limitata, come tale rientrante nel novero delle società commerciali, e pertanto non era necessario che dimostrasse di svolgere attività commerciale, essendo sufficiente provare la circostanza che il pagamento tempestivo da parte del debitore avrebbe evitato o quanto meno ridotto gli effetti economici depauperativi dell'inflazione (ex plurimis, Casa., sez. 3^, sentenza n. 23744 del 2009; sez. 1^, sentenza n. 14202 del 2004). Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 11. La società Selimp riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Genova.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA]. 12. La Corte d'appello di Genova evidenziava che , in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza di cassazione con rinvio, doveva essere riconosciut o all ’ attrice in riassunzione il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile promesso in vendita a Selimp,individuato nel valore l ocativo dell'immobile per il periodo intercorrente dal 26 febbraio 1987, data di stipulazione della convenzione inter partes , alla data della doma nda di risoluzione del contratto del 29 agosto 1988. Pertanto,valutando il canone mensile relativo all'immobile,individuato dal consulente nel giudizio di primo grado nella propria relazione di chiarimento depositata il 1°settembre 2004 nell'importo di lire 401.000 , pari ad euro 201,71, e moltiplicato per 18 mesi si otteneva un importo pari ad euro 3.630,78. Tale somma doveva essere annualmente rivalutata secondo gli indici I STAT , sino al momento della liquidazione giudiziale. A S elim p spettava , inoltre , il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma consistente nel mancato godimento dell'utilità che da essa avrebbe conseguito. T ale danno poteva essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato e coincidente con quello legale. Dal momento della liquidazione giudiziale non era più dovuta la rivalutazione monetaria ma trovava applicazione l'articolo 1224, primo comma, c.c. In conclusione, all'importo sopraindicato di euro 3.630,78 dovevano aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dal 26 febbraio 1987 alla data della Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 pubblicazione della sentenza e quindi i soli interessi legali dalla ultima data al saldo. Conformemente all'accoglimento del secondo motivo del ricorso per Cassazione, a lla società attrice i n ri assunzione doveva inoltre essere riconosciuto,per il solo fatto di essere imprenditore commerciale,in via presuntiva , il danno d a svalutazione monetaria sulla somma oggetto di restituzione da parte della cooperativa pari a € 152.074,87 oltre agli interessi legali già riconosciuti nella precedente sentenza della Corte d'appello e da individuarsi nell'eventuale differenza a decorrere dalla data dei singoli pagamenti tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali cioè sino al saldo. Si procedeva inoltre ad un nuovo regolamento delle spese processuali. 13. La società Selimp di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza. 14. Liguria N uova s ocietà cooperativa ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 15. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e inammissibile il primo e per l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, per avere la Corte di Appello, con una motivazione apparente, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 dalla Selimp al mancato godimento dell’immobile per un periodo di diciotto mesi. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza: violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'artt. 384e 394 c.p.c. per avere la Corte di Appello, violando le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito dalla Selimp al mancato godimento dell’immobile per un periodo di diciotto mesi sino alla data della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento doloso della Cooperativa. 3.Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223,1225 e 1226 c.c., per avere la Corte di Appello, violando le indicate norme sul risarcimento del danno e sulla sua valutazione, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito dalla Selimp al mancato godimento dell ’i mmobile per un periodo di diciotto mesi sino alla data della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dolosodella Cooperativa. 4. Il quartomotivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2,c.p.c., o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di Appello, con una motivazione apparente e comunque violando le norme indicate, disposto una parziale compensazione delle spese processuali in assenza di una soccombenzadella Selimp. Ricorso incidentale 5. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: nullità della sentenza (art. 384, secondocomma, c.p.c. , in relazione Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 all’art. n. 360, comma1, n. 4, c.p.c.). il primo errore in cui sarebbe incorsoil giudice a quo consiste rebbe nell'aver interpretato male la sentenza rescindente nellaparte in cui (accogliendo il terzo motivo di gravame) accertava il vizio di omessa pronuncia in cui era incorsa la Corte di Appello di Genova. L’errore sarebbe stato favoritodal tenore dell'equivo co quesito formulato in quella sede dalla Selimp m entre , in ogni caso , la sentenza rescindente non indica le modalità da seguire per determinare il risarcimento. Di ciò non si è avvedut a la Corte di Appello, che ha attribuito portata rilevanteal quesito ex art. 366 bis c.p.c., riportato per completezza di motivazionenella sentenza rescindente, ma irrilevante sul piano precettivo.Il vizio denunciato ha influito in modo determinante sulla decisioneimpugnata perché ha indotto la Corte di Appello aliquidare il risarcimento del danno sulla bas e del valore locativo dell'immobile, nell'erronea convinzionedi ri spettare una regola (invece inesistente) dettata dal Giudice di legittimità. 6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1453 cod. civ.; nullità della sentenza (art. 112 c.p.c.). Per costante giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per la mancata stipulazione del contrattodefinitivo di vendita di un bene immobile imputabile al promittente venditore,consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito.Dunque, il risarcimento liquidato dalla Corte di appello non Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 risponde ai criteri dell'articolo 1223 codice civile sotto il profilo qualitativo e neppure sotto quello quantitativo. Sarebbe, dunque, evidente, per quanto concerne la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., che la Corte di Appello ha liquidato alla Selimp un danno diverso da quello domandato, non configurabile rispetto all'impostazione giuridica dei termini della controversia ricavabili dai fatti acquisiti al processo, onde il vizio di ultra petizione e la conseguente nullità della sentenza. 7.Il ricorso principale e quello incidentale possono esaminarsi congiuntamente in quanto pongono questioni analoghe. 8.Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il collegio condivide le conclusioni del P.G. secondo cui il motivo non evidenzia con precisione il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte, limitandosi a censure meramente motivazionali e, pertanto , non confrontandosi con l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale il vizio di cui al n. 5), dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 9. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente sovrapponibilità, sono fondatie il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti. In sostanza, tanto il ricorrente principale quanto quello incidentale muovono dal medesimo presupposto, evidenziato anche dal Procuratore Generale,ovvero che la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, ha interpretato erroneamente la sentenza di cassazione di questa Corte. Infatti, la sentenza impugnata non poneva alcun vincolo al giudice del giudizio di rinvio il quale ha, invece, erroneamente ritenuto che gli fosseimposto, qual e criterio di liquidazione del danno, di prendere come riferimento il valore locativo dell’immobile, equivocando tra il quesito in diritto posto con il motivo di ricorso e la decisione che,pur accogliendo il motivo, aveva un contenuto limitato alla risarcibilità del danno senzaalcun riferimento al criterio della sua determinazione. Di conseguenza il criterio di liquidazione adottato sulla base di questo erroneo presupposto non corrisponde al criterio normalmente adottato da questa Corte. Infatti, in tema di inadempimento da parte del promittente venditore degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare,il Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 corretto criterio di liquidazione del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata conclusione del contratto definitivo consiste e va individuato nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'articolo 1225 cod. civ., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio ( ex plurimis Sez. 2, Ord . n. 18498 del 2021; Sez. 6 - 3 , Ord . n. 26042 del 2020 Sez. 2 , Ord . n.28375 del 2017 ; Sez. 2 , Sent . n. 17688 del 2010 ). Come evidenziato dal Procuratore Generale, a tale criterio il giudice del rinvio dovrà attenersi, procedendo, attraverso gli opportuni e motivati accertamenti, alla relativa quantificazione del danno. 3. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo de l ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2018n.35326 sez. S2 -ud. 04/07/2023 P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito i
Sentenza Cassazione n. 23609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris