CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 31548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4270-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5516/05/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 5.06.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 6.04.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso d'accertamento con cui, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fu rideterminato l'imponibile relativo all'anno d'imposta 2006. L'accertamento era stato eseguito perché l'Amministrazione finanziaria RGN 4270/2015 Con rtere rel. Federici aveva ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente, esercente attività di noleggio di imbarcazioni. Il ricorrente adì la Commissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza n. 459/15/2011 rigettò il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, respinse l'appello con la sentenza n. 5516/05/2014, ritenendo l'atto impositivo correttamente fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. L'Imparato ha censurato la pronuncia affidandosi ad un unico motivo, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alli errato disconoscimento dei costi. Ha chiesto la cassazione della decisione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in I. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell'adunanza camerale del 6 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui il ricorrente ha inteso aderire. Dalla documentazione allegata risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Nel prospetto allegato e rilasciato da Equitalia sono riportati gli importi e le scadenze dei pagamenti, comprensivi degli interessi. L'Imparato ha espressamente dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione della controversia. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente. Mancando tuttavia la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al RGN 4270/2015 Consig e rei. Federici e giudizio (Cass. 7/06/2018, n. 14782; cfr. Sez. U, 10 dicembre 2020, n. 28182) Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12/11/2015, n. 23175; 18 luglio 2018, n. 19071; 14782/2018, cit.). P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile.t sory 14,7,c