CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 02957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 C.d.S. perché, alla guida della sua bicicletta, durante una competizione sportiva ciclistica a squadre, dopo avere colposamente cagionato la caduta di [OSCURATO:PERSONA], ometteva di fermarsi e di prestare assistenza alla medesima rimasta ferita. Formula due motivi di impugnazione, con cui fa valere il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante atipica del rischio consentito. Osserva che essendosi il sinistro prodotto nel corso di una gara ciclistica il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione che colui che accetta di partecipare ad un evento sportivo accetta il rischio che possa verificarsi un fatto lesivo collegato all'attività svolta, ciò facendo venir meno l'antigiuridicità del fatto. Assume che nell'ambito di una gara ciclistica, nessun corridore, in presenza di una caduta altrui, arresta la propria corsa, posto che il regolamento di gara, accettato dai partecipanti, prevede l'intervento della Direzione di corsa. Rileva che secondo la lettura della Suprema Corte il reato di cui l'art. 189, comma 7 C.d.S. è reato di pericolo concreto e la fattispecie è integrata allorquando il bisogno dell'investito sia effettivo, dovendosi escludere laddove non vi siano lesioni o allorquando altri abbia già provveduto a prestare soccorso. Nel caso concreto, trattandosi di una competizione agonistica, la sicurezza dei corridori deve essere garantita dalla Direzione di gara e, come emerso in sede dibattimentale, la persona offesa è stata immediatamente soccorsa dal medico di gara, sicché nessun obbligo di arrestarsi incombeva sul ricorrente. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione essendo il fatto risalente al 21 aprile 2013 ed essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. spirato al 26 dicembre 2020. Sotto il profilo dell'ammissibilità va ritenuta non manifestamente infondata la doglianza dovendo valutarsi, da un lato, che le disposizioni di cui al Codice della strada, ivi compreso l'art. 189, commi 6 e 7, non sono applicabili se non agli utenti della strada, come descritti dall'art. 1 C.d.S., dall'altro, che nelle ipotesi di competizioni agonistiche occorre avere riguardo alla regola cautelare tipica della disciplina. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 ottobre 2021 D Il ConsiglFere estensore [OSCURATO:PERSONA] 12,,i»- , [OSCURATO:PERSONA] sidentej