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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18438/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12746/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] Berlinguer 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 127, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1519/2022 emessa da Corte d’appello di Salerno il 29/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00,e agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12746/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] Berlinguer 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 127, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1519/2022 emessa da Corte d’appello di Salerno il 29/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00,e agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 18438/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris