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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 24896/2023

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iesame di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in principalità, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa all'obbligo della motivazione del periculum in mora nei casi di cui all'art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza Impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., relativa all'immobile sito in Velletri, via delle Mura, confermando, nel resto, il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23 settembre 2022, con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha disposto il sequestro, a fini di confisca della somma di lì euro 4.023,44, quale profitto del reato, presso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], in via diretta, sui saldi attivi dei rapporti bancari e postali intestati al predetto e, per equivalente, sui beni mobili e immobili per il valore corrispondente al profitto del reato.

Maola è indagato del reato di peculato perché, quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sita in Velletri via delle Mura, dunque, quale incaricato di pubblico servizio, avendo, per tale ragione, la disponibilità di somme di denaro versate dai singoli clienti a titolo di pagamento di tasse automobilistiche, se ne appropriava.

In particolare, avendo ricevuto la somma complessiva pari a euro 13.731,12, non procedeva all'immediato versamento delle somme all'A.C.I., così appropriandosene; inoltre, al fine di commettere il delitto di peculato, formava cinquantadue false ricevute di pagamento del bollino auto.

Il sequestro è stato disposto solo in relazione al delitto di peculato ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (rectius, comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen.).

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riferimento al sequestro dell'immobile di via delle Mura, essendo lo stesso stato restituito alle società proprietarie e non essendo stato ravvisato un interesse concreto e attuale all'impugnazione da parte di Maola.

Quanto all'immobile di via Pallade, oggetto di sequestro preventivo ai fini di confisca, il profitto è stato indicato nella somma di euro 4.023,44, determinata decurtando, da quanto indebitamente sottratto e indicato nel capo di incolpazione, le somme successivamente versate alla Regione dalla società Ad i Ponente S.r.l.

In relazione a tale sequestro, il Giudice delle indagini preliminari ha motivato il periculum in mora evidenziando che si versava in ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 322-ter cod. pen. e che il mancato tempestivo sequestro avrebbe potuto" facilitare l'occultamento da parte dell'indagato con impossibilità di recupero da parte dello Stato".

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, vertendosi in materia di reato contro la [OSCURATO:PERSONA], il periculum in mora del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. fosse sufficientemente motivato avendo riguardo alla mera confiscabilità del bene oggetto di apprensione. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha integrato, comunque, la motivazione del Giudice delle indagini preliminari, evidenziando che tale requisito doveva certamente ritenersi sussistente considerando che, anche alla luce degli esiti della esecuzione del provvedimento coercitivo, non erano state rinvenute le somme oggetto di ablazione presso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non erano stati trovati nella disponibilità di Maola beni mobili utili ai fini della apprensione e lo stesso indagato, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato di avere commesso il reato perché trovatosi in estrema difficoltà finanziaria.

Detti elementi giustificano - a giudizio del Tribunale del riesame - la tutela reale anticipatoria.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Maola, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame operato un'indebita integrazione rispetto alla mancanza di motivazione del decreto del Giudice delle indagini preliminari, che ha adottato una mera formula di stile.

In ogni caso, il Collegio della cautela ha ritenuto che non occorresse alcuna motivazione relativa al presupposto cautelare del periculum in mora, in quanto il sequestro de quo rientrerebbe nell'ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'articolo 321, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Si tratta di una considerazione del tutto apodittica, priva di effettiva aderenza al dato normativo e in contrasto con i recenti sviluppi nomofilattici, con particolare riferimento alla sentenza Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848.

La distinzione tra confisca facoltativa di cui all'articolo 321 comma 2 cod. proc. pen. e quella obbligatoria di cui al comma 2- bis cod. proc. pen. attiene al piano della discrezionalità consentita o meno al giudice nel disporre la confisca in presenza dei relativi presupposti di legge.

Il quantum motivazionale costituisce un aspetto esulante da tale distinzione attenendo al prodromico momento della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca.

Pertanto, è irricevibile l'affermazione del collegio di merito, secondo il quale, in ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice possa limitarsi a rilevare la mera confiscabilità del bene, senza approfondimenti sul periculum in mora connesso bene da confiscare.

In ogni caso, la motivazione del Tribunale del riesame è del tutto insufficiente.

2.2. Violazione di legge per omessa motivazione con riferimento al parametro della proporzionalità tra bene e sequestrato e profitto del reato.

Il sequestro dell'immobile di via Pallade, acquistato al prezzo di 298.000,00 euro, è sproporzionato rispetto alla somma contestata, pari a euro 4.023,44.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, recentemente, ribadito la centralità del parametro della proporzionalità, sottolineando come tale principio esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli.

Tale forma di sequestro impedisce il pieno godimento dell'immobile nella sua interezza non consentendo, ad esempio, la vendita con evidente e ragionevole lesione del diritto di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto al primo motivo, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, hanno affermato il principio di diritto, secondo il quale: "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

2.1. Sebbene gli arresti sul tema controverso abbiano riguardato provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alle diverse ipotesi di confisca previste dal codice penale e dalle leggi speciali, le Sezioni Unite hanno ritenuto di circoscrivere l'ambito della pronuncia al solo sequestro preventivo finalizzato alla confisca-misura di sicurezza di cui all'art. 240 cod. pen., in quanto oggetto dell'impugnazione cautelare nel caso concreto.

Ciò premesso, la soluzione adottata, superando la dogmatica tradizionale che contrappone le due ipotesi di confisca, obbligatoria e facoltativa, pone l'accento sulla necessità di una specifica motivazione, sia pure coerente con lo sviluppo del procedimento, in ordine al periculum in mora, che viene inteso dalle Sezioni Unite, non quale mera duplicazione del pericolo richiesto ai fini del sequestro preventivo impeditivo, ma in funzione della finalità "confiscatoria" della misura e della sua natura fisiologicamente anticipatoria rispetto alla definizione del processo con la misura ablatoria.

Ribadita la struttura autonoma del sequestro preventivo a fini di confisca rispetto al sequestro impeditivo - desunta, sia dalla diversa collocazione topografica all'interno dell'art. 321 cod. proc. pen., che dalla diversa finalità perseguita dalle due misure cautelari, le Sezioni Unite hanno, tuttavia, escluso, che tale diversità possa accompagnarsi ad una minore intensità della motivazione relativa al sequestro a fini di confisca.

Poiché, infatti, con il provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca si determina una anticipata limitazione dei diritti dell'imputato (diritto di proprietà o libertà di iniziativa economica), di regola condizionata all'accertamento del fatto ed all'affermazione della sua responsabilità, è, dunque, necessario che la misura sia disposta solo all'esito di un giudizio «quanto meno di tipo prognostico» che 4 y investa il duplice profilo del fumus del reato e della necessità di un'anticipazione degli effetti ablatori.

Quanto a tale ultimo aspetto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che circoscriverne il perimetro alla sola confiscabilità del bene, comporta una sorta di sostanziale annullamento di ogni differenza tra la misura cautelare e quella ablatoria finale, richiedendosi, nel primo caso, una motivazione identica a quella richiesta ai fini della misura finale.

Ad avviso delle Sezioni Unite, solo un'esegesi estensiva dell'onere pik motivazionale del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca può, da un lato, evitare le possibili frizioni con il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost. art. 6, par. 2, CEDU) e, dall'altro, assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà.

E' stato, pertanto, affermato che una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione sul periculum in mora risulta coerente «con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio.»

2.2. Con riferimento al criterio, sul quale calibrare il richiesto onere motivazionale, le Sezioni Unite hanno affermato che lo stesso va rapportato, non tanto alla diversa tipologia di confisca, quanto, piuttosto, alla natura anticipatrice della misura cautelare.

Pertanto, ogni qualvolta la misura ablatoria sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il provvedimento di sequestro dovrà spiegare - in termini che, naturalmente, potranno essere modulati sulle caratteristiche del bene da sottrarre - le ragioni per le quali si ritiene di anticipare gli effetti della confisca.

2.3. Con riferimento al caso concreto, relativo a sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, le Sezioni Unite hanno, inoltre, ritenuto corretto l'indirizzo che, con riferimento alla motivazione sul periculum in mora, afferma la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, escluso la possibilità di giungere a soluzioni differenziate con riferimento alle diverse tipologie di confisca riconducibili all'art.240 cod. pen. (obbligatoria o facoltativa), considerando che tale distinzione oggi pare riposare più su scelte normative che qualificano la misura in un senso o nell'altro non in base a differenti caratteristiche dei beni, strutturali o funzionali (spesso coincidenti), bensì in ragione della diversa tipologia di reato e dell'esigenza di assicurare una risposta sanzionatoria di sicura dissuasività e afflittività.

2.4. Coerentemente con il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca, le Sezioni Unite hanno, invece, escluso che il medesimo onere di motivazione sul periculum in mora sia richiesto con riguardo al sequestro preventivo funzionale alla confisca di cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, secondo comma, cod. pen.).

In tal caso, infatti, proprio in ragione della intrinseca pericolosità di tali beni, il presupposto della confisca non è rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, cosicché, ai fini del sequestro, «l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura illecita, giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione cautelare, connessa alla misura finale.»

2.5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite costituisce un'ulteriore progressione del percorso ermeneutico tracciato dal [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze Innocenti e Botticelli (Sez.

U., n. 12878 del 29/1/2003, Rv. 223723 e Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548) che, sia pure con riferimento alle fattispecie del sequestro preventivo "impeditivo" e del sequestro probatorio, hanno posto l'accento sulla necessità di completezza della motivazione, non limitata al solo presupposto del fumus, ma estesa, in un caso, anche al periculum e, nell'altro, all'esigenza probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo.

In particolare, le Sezioni Unite Botticelli, ripudiando una soluzione ermeneutica fondata sulla presunzione di rilevanza probatoria del corpo del reato, hanno affermato la necessità che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, del corpo del reato contenga una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e, dunque, della necessità di apporre un vincolo di indisponibilità sul bene (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).

Inoltre, la diversa sistemazione dogmatica delle ipotesi di confisca-misura di sicurezza rappresenta un logico sviluppo del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite Bellucci con la sentenza n. 40847 del 30/5/2019 (Rv. 276690).

In tale arresto il [OSCURATO:PERSONA], prendendo atto della problematica riconducibilità ad una ratio comune di tutte le ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. e della eterogeneità delle ulteriori ipotesi di confisca previste dal codice penale e dalle leggi speciali, ha circoscritto l'ambito di operatività del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle sole cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., sottolineando che solo per i beni intrinsecamente pericolosi e, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite Lucci (sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434) per il prezzo del reato, la confisca prescinde dalla sentenza di condanna.

2.6. Con la sentenza in commento, tuttavia, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore selezione nell'ambito della categoria dei beni oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., limitando ai soli beni ritenuti ex lege oggettivamente pericolosi (ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato) l'esenzione dall'onere di motivazione sul periculum in mora.

Proprio in considerazione del carattere anticipatorio della misura cautelare reale e della stretta correlazione tra la misura ablatoria finale e la sentenza di condanna, la Corte ha, pertanto, affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo del reato non può sottrarsi a tale onere motivazionale, atteso che, pur potendosene disporre la confisca diretta anche nel caso in cui il processo venga definito con una declaratoria di estinzione del reato, è, comunque, sempre necessaria una precedente pronuncia di condanna, come già affermato dai precedenti arresti delle Sezioni Unite (si richiamano Sez.

U., n. 5 del 25/3/1993, Carlea, Rv. 193119, Sez.

U., n. 38334 del 10/7/2008, [OSCURATO:PERSONA], Sez.

U., n. 31367 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264434).

2.7. Entro tale prospettiva si è in seguito precisato (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073 - 01; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 284145 - 01;) che anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro.

3. Per le ragioni esposte nelle motivazioni delle pronunce testé richiamate, che il Collegio condivide e intende ribadire, integralmente richiamando in questa Sede il quadro argomentativo ivi delineato, non può essere accolta la diversa impostazione ricostruttiva al riguardo seguita da una precedente decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054), che ha invece ritenuto sufficiente, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (nella specie, relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., la Corte ha richiamato l'art. 321, comma 2-bis, cit., che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati).

3.1. Il portato interpretativo offerto dalla sentenza "Ellade", alla luce delle relative argomentazioni, andrebbe circoscritto - secondo tale interpretazione - alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., senza coinvolgere le ipotesi regolate dal successivo comma 2-bis dello stesso articolo.

In particolare, è stato posto l'accento sul riferimento operato in detta sentenza «al dato letterale emergente dall'impiego al secondo comma del verbo modale "può" e sul raffronto con la diversa espressione adottata dal legislatore al comma 2-bis dell'art. 321 ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca") con riferimento alla misura cautelare reale adottabile nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» per poi mettere in evidenza che con «l'aggiunta del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. il legislatore ha introdotto, un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da un carattere obbligatorio, desumibile sia dalla lettera della norma che da una considerazione di carattere logico-sistematica volta ad attribuire un senso ad una disposizione che, altrimenti, avrebbe costituito un mero duplicato di quella, ben più ampia e generale, contenuta al secondo comma».

Si è quindi concluso che «qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ovvero i reati previsti dagli artt. compresi tra il 314 ed il 335 cod. pen.), sarà sufficiente, ai fini dell'adozione della misura, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con la sentenza di condanna o di applicazione della pena».

Tale impostazione ricostruttiva prende le mosse, come si è già detto, proprio dalla sentenza Ellade, nella parte in cui si sottolinea che: "la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva (...) di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».3.2.

Ritiene il Collegio che la considerazione espressa dalle Sezioni Unite costituisca un mero obiter dictum e, quindi, proprio perché relativa a questione non rimessa al [OSCURATO:PERSONA], non vincolante nel caso che ci occupa.

Del resto, sempre le Sezioni Unite Ellade, in altra parte della motivazione, sembrano, invece, sostenere la necessità della motivazione del periculum in mora - con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato - laddove affermano che:" proprio con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria, appare ancora più evidente la possibile frizione con la presunzione di non colpevolezza della soluzione ermeneutica che esime dall'onere di motivazione sul periculum in mora, posto che, in tal caso, si consentirebbe al giudice di anticipare gli effetti della confisca, per legge prevista solo in relazione ad una pronuncia di condanna o di applicazione della pena, esentandolo dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato.

A scopo esemplificativo si richiama il raffronto tra l'art. 240, primo comma cod. pen. - in base al quale il profitto del reato costituisce oggetto di confisca "facoltativa" - e l'art. 322-ter cod. pen. che, per il caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle pari per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen, prevede, invece, che il profitto di tali reati sia oggetto di confisca obbligatoria.

4. Ritiene, in conclusione, il Collegio che le connotazioni che, a seconda del caso, può assumere la misura ablativa (obbligatoria, facoltativa ecc.) verso la cui adozione è finalizzata la cautela reale prescindono completamente dalla ineludibile esigenza di motivare in ordine alla necessaria sussistenza del presupposto giustificativo rappresentato dal periculum in mora.

Solo una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza Ellade, vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora è in grado di garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio.

Anche l'intervento cautelare previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., come osservato nella richiamata sentenza Guarrera, è stato da sempre inteso nella giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722, Innocenti) come obbligatorio per il giudice, senza mai mettere in discussione, tuttavia, la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi, tra i quali va indefettibilmente annoverato anche quello inerente al periculum, definito nei termini di cui alla predetta disposizione.

La scelta a suo tempo realizzata dal legislatore con l'inserimento, nella struttura dell'art. 321 cit., del comma 2-bis (ex art. 6, comma 3, legge 27 marzo 2001, n. 97) - scelta evidentemente giustificata dalla intenzione di voler rendere ancora più stringenti gli interventi reali correlati a condotte illecite realizzate in danno della pubblica amministrazione anche sul piano della fruttuosità della successiva ablazione, escludendo a monte qualsivoglia lettura interpretativa finalizzata a rendere discrezionale l'adozione della misura malgrado il riscontro dei relativi presupposti costitutivi come talora è stato sostenuto per il sequestro di cui al secondo comma della disposizione innovata - non può, dunque, legittimare alcuna deroga allo statuto del sequestro anticipatorio della confisca complessivamente considerato dall'art. 321 cod. proc. pen.: statuto necessariamente comprensivo, anche per le ipotesi di sequestro ivi contemplate nella disposizione di cui al comma 2-bis, del giudizio in ordine alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, come in linea generale affermato dalla sentenza Ellade.

5. Nel caso di specie il Giudice delle indagini preliminari ha fornito una motivazione del tutto tautologica circa il periculum in mora e il Tribunale del riesame, pur potendo integrare la motivazione, non ha fornito una motivazione sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] della cautela avrebbe dovuto verificare la sussistenza di indici che inducessero a ritenere comprovato il rischio che la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificato e non limitarsi - come ha fatto - a segnalare l'incapienza del patrimonio, non essendo stati rinvenuti denari o beni immobili in sede di perquisizione.

Infine, trattandosi di bene immobile e non di denaro, il pericolo della dispersione doveva essere motivato in maniera particolarmente puntuale.

6. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso.

L'ordinanza impugnata non si è attenuta al principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà. (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307 - 01).Occorre osservare che un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va tuttavia ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato e per un valore corrispondente al prezzo ed al profitto illecito.

In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU.

La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013, ma anche n. 20 del 2017).

In conclusione, in applicazione della valenza strumentale ed anticipatoria tipica della funzione cautelare, il sequestro non può avere un oggetto più ampio rispetto a quello che potrà ottenersi con il provvedimento definitivo, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; sul tema, Sez. 3, n. 41051 del 3 17/01/2018, P., Rv. 274113; Sez. 3, n. 25453 del 14/10/2015, dep. 2016, Ranieri, Rv. 267447; Sez. 3, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265954).

6.1. Il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Rispetto ad un profitto quantificato in 4.023,44 euro, non è, infatti, affatto chiaro perché si è ritenuto il sequestro di un immobile acquistato al prezzo di 298.000,00 euro conforme ai principi di adeguatezza e proporzione.

7. L'ordinanza deve essere quindi annullata; il giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in principalità, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa all'obbligo della motivazione del periculum in mora nei casi di cui all'art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza Impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., relativa all'immobile sito in Velletri, via delle Mura, confermando, nel resto, il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23 settembre 2022, con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha disposto il sequestro, a fini di confisca della somma di lì euro 4.023,44, quale profitto del reato, presso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], in via diretta, sui saldi attivi dei rapporti bancari e postali intestati al predetto e, per equivalente, sui beni mobili e immobili per il valore corrispondente al profitto del reato. Maola è indagato del reato di peculato perché, quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sita in Velletri via delle Mura, dunque, quale incaricato di pubblico servizio, avendo, per tale ragione, la disponibilità di somme di denaro versate dai singoli clienti a titolo di pagamento di tasse automobilistiche, se ne appropriava. In particolare, avendo ricevuto la somma complessiva pari a euro 13.731,12, non procedeva all'immediato versamento delle somme all'A.C.I., così appropriandosene; inoltre, al fine di commettere il delitto di peculato, formava cinquantadue false ricevute di pagamento del bollino auto. Il sequestro è stato disposto solo in relazione al delitto di peculato ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (rectius, comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen.). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riferimento al sequestro dell'immobile di via delle Mura, essendo lo stesso stato restituito alle società proprietarie e non essendo stato ravvisato un interesse concreto e attuale all'impugnazione da parte di Maola. Quanto all'immobile di via Pallade, oggetto di sequestro preventivo ai fini di confisca, il profitto è stato indicato nella somma di euro 4.023,44, determinata decurtando, da quanto indebitamente sottratto e indicato nel capo di incolpazione, le somme successivamente versate alla Regione dalla società Ad i Ponente S.r.l. In relazione a tale sequestro, il Giudice delle indagini preliminari ha motivato il periculum in mora evidenziando che si versava in ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 322-ter cod. pen. e che il mancato tempestivo sequestro avrebbe potuto" facilitare l'occultamento da parte dell'indagato con impossibilità di recupero da parte dello Stato". Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, vertendosi in materia di reato contro la [OSCURATO:PERSONA], il periculum in mora del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. fosse sufficientemente motivato avendo riguardo alla mera confiscabilità del bene oggetto di apprensione. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha integrato, comunque, la motivazione del Giudice delle indagini preliminari, evidenziando che tale requisito doveva certamente ritenersi sussistente considerando che, anche alla luce degli esiti della esecuzione del provvedimento coercitivo, non erano state rinvenute le somme oggetto di ablazione presso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non erano stati trovati nella disponibilità di Maola beni mobili utili ai fini della apprensione e lo stesso indagato, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato di avere commesso il reato perché trovatosi in estrema difficoltà finanziaria. Detti elementi giustificano - a giudizio del Tribunale del riesame - la tutela reale anticipatoria. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Maola, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame operato un'indebita integrazione rispetto alla mancanza di motivazione del decreto del Giudice delle indagini preliminari, che ha adottato una mera formula di stile. In ogni caso, il Collegio della cautela ha ritenuto che non occorresse alcuna motivazione relativa al presupposto cautelare del periculum in mora, in quanto il sequestro de quo rientrerebbe nell'ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'articolo 321, comma 2- bis, cod. proc. pen. Si tratta di una considerazione del tutto apodittica, priva di effettiva aderenza al dato normativo e in contrasto con i recenti sviluppi nomofilattici, con particolare riferimento alla sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848. La distinzione tra confisca facoltativa di cui all'articolo 321 comma 2 cod. proc. pen. e quella obbligatoria di cui al comma 2- bis cod. proc. pen. attiene al piano della discrezionalità consentita o meno al giudice nel disporre la confisca in presenza dei relativi presupposti di legge. Il quantum motivazionale costituisce un aspetto esulante da tale distinzione attenendo al prodromico momento della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca. Pertanto, è irricevibile l'affermazione del collegio di merito, secondo il quale, in ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice possa limitarsi a rilevare la mera confiscabilità del bene, senza approfondimenti sul periculum in mora connesso bene da confiscare. In ogni caso, la motivazione del Tribunale del riesame è del tutto insufficiente. 2.2. Violazione di legge per omessa motivazione con riferimento al parametro della proporzionalità tra bene e sequestrato e profitto del reato. Il sequestro dell'immobile di via Pallade, acquistato al prezzo di 298.000,00 euro, è sproporzionato rispetto alla somma contestata, pari a euro 4.023,44. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, recentemente, ribadito la centralità del parametro della proporzionalità, sottolineando come tale principio esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli. Tale forma di sequestro impedisce il pieno godimento dell'immobile nella sua interezza non consentendo, ad esempio, la vendita con evidente e ragionevole lesione del diritto di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, hanno affermato il principio di diritto, secondo il quale: "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. 2.1. Sebbene gli arresti sul tema controverso abbiano riguardato provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alle diverse ipotesi di confisca previste dal codice penale e dalle leggi speciali, le Sezioni Unite hanno ritenuto di circoscrivere l'ambito della pronuncia al solo sequestro preventivo finalizzato alla confisca-misura di sicurezza di cui all'art. 240 cod. pen., in quanto oggetto dell'impugnazione cautelare nel caso concreto. Ciò premesso, la soluzione adottata, superando la dogmatica tradizionale che contrappone le due ipotesi di confisca, obbligatoria e facoltativa, pone l'accento sulla necessità di una specifica motivazione, sia pure coerente con lo sviluppo del procedimento, in ordine al periculum in mora, che viene inteso dalle Sezioni Unite, non quale mera duplicazione del pericolo richiesto ai fini del sequestro preventivo impeditivo, ma in funzione della finalità "confiscatoria" della misura e della sua natura fisiologicamente anticipatoria rispetto alla definizione del processo con la misura ablatoria. Ribadita la struttura autonoma del sequestro preventivo a fini di confisca rispetto al sequestro impeditivo - desunta, sia dalla diversa collocazione topografica all'interno dell'art. 321 cod. proc. pen., che dalla diversa finalità perseguita dalle due misure cautelari, le Sezioni Unite hanno, tuttavia, escluso, che tale diversità possa accompagnarsi ad una minore intensità della motivazione relativa al sequestro a fini di confisca. Poiché, infatti, con il provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca si determina una anticipata limitazione dei diritti dell'imputato (diritto di proprietà o libertà di iniziativa economica), di regola condizionata all'accertamento del fatto ed all'affermazione della sua responsabilità, è, dunque, necessario che la misura sia disposta solo all'esito di un giudizio «quanto meno di tipo prognostico» che 4 y investa il duplice profilo del fumus del reato e della necessità di un'anticipazione degli effetti ablatori. Quanto a tale ultimo aspetto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che circoscriverne il perimetro alla sola confiscabilità del bene, comporta una sorta di sostanziale annullamento di ogni differenza tra la misura cautelare e quella ablatoria finale, richiedendosi, nel primo caso, una motivazione identica a quella richiesta ai fini della misura finale. Ad avviso delle Sezioni Unite, solo un'esegesi estensiva dell'onere pik motivazionale del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca può, da un lato, evitare le possibili frizioni con il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost. art. 6, par. 2, CEDU) e, dall'altro, assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà. E' stato, pertanto, affermato che una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione sul periculum in mora risulta coerente «con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio.» 2.2. Con riferimento al criterio, sul quale calibrare il richiesto onere motivazionale, le Sezioni Unite hanno affermato che lo stesso va rapportato, non tanto alla diversa tipologia di confisca, quanto, piuttosto, alla natura anticipatrice della misura cautelare. Pertanto, ogni qualvolta la misura ablatoria sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il provvedimento di sequestro dovrà spiegare - in termini che, naturalmente, potranno essere modulati sulle caratteristiche del bene da sottrarre - le ragioni per le quali si ritiene di anticipare gli effetti della confisca. 2.3. Con riferimento al caso concreto, relativo a sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, le Sezioni Unite hanno, inoltre, ritenuto corretto l'indirizzo che, con riferimento alla motivazione sul periculum in mora, afferma la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Le Sezioni Unite hanno, dunque, escluso la possibilità di giungere a soluzioni differenziate con riferimento alle diverse tipologie di confisca riconducibili all'art.240 cod. pen. (obbligatoria o facoltativa), considerando che tale distinzione oggi pare riposare più su scelte normative che qualificano la misura in un senso o nell'altro non in base a differenti caratteristiche dei beni, strutturali o funzionali (spesso coincidenti), bensì in ragione della diversa tipologia di reato e dell'esigenza di assicurare una risposta sanzionatoria di sicura dissuasività e afflittività. 2.4. Coerentemente con il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca, le Sezioni Unite hanno, invece, escluso che il medesimo onere di motivazione sul periculum in mora sia richiesto con riguardo al sequestro preventivo funzionale alla confisca di cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, secondo comma, cod. pen.). In tal caso, infatti, proprio in ragione della intrinseca pericolosità di tali beni, il presupposto della confisca non è rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, cosicché, ai fini del sequestro, «l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura illecita, giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione cautelare, connessa alla misura finale.» 2.5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite costituisce un'ulteriore progressione del percorso ermeneutico tracciato dal [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze Innocenti e Botticelli (Sez. U., n. 12878 del 29/1/2003, Rv. 223723 e Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548) che, sia pure con riferimento alle fattispecie del sequestro preventivo "impeditivo" e del sequestro probatorio, hanno posto l'accento sulla necessità di completezza della motivazione, non limitata al solo presupposto del fumus, ma estesa, in un caso, anche al periculum e, nell'altro, all'esigenza probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo. In particolare, le Sezioni Unite Botticelli, ripudiando una soluzione ermeneutica fondata sulla presunzione di rilevanza probatoria del corpo del reato, hanno affermato la necessità che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, del corpo del reato contenga una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e, dunque, della necessità di apporre un vincolo di indisponibilità sul bene (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Inoltre, la diversa sistemazione dogmatica delle ipotesi di confisca-misura di sicurezza rappresenta un logico sviluppo del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite Bellucci con la sentenza n. 40847 del 30/5/2019 (Rv. 276690). In tale arresto il [OSCURATO:PERSONA], prendendo atto della problematica riconducibilità ad una ratio comune di tutte le ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. e della eterogeneità delle ulteriori ipotesi di confisca previste dal codice penale e dalle leggi speciali, ha circoscritto l'ambito di operatività del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle sole cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., sottolineando che solo per i beni intrinsecamente pericolosi e, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite Lucci (sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434) per il prezzo del reato, la confisca prescinde dalla sentenza di condanna. 2.6. Con la sentenza in commento, tuttavia, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore selezione nell'ambito della categoria dei beni oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., limitando ai soli beni ritenuti ex lege oggettivamente pericolosi (ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato) l'esenzione dall'onere di motivazione sul periculum in mora. Proprio in considerazione del carattere anticipatorio della misura cautelare reale e della stretta correlazione tra la misura ablatoria finale e la sentenza di condanna, la Corte ha, pertanto, affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo del reato non può sottrarsi a tale onere motivazionale, atteso che, pur potendosene disporre la confisca diretta anche nel caso in cui il processo venga definito con una declaratoria di estinzione del reato, è, comunque, sempre necessaria una precedente pronuncia di condanna, come già affermato dai precedenti arresti delle Sezioni Unite (si richiamano Sez. U., n. 5 del 25/3/1993, Carlea, Rv. 193119, Sez. U., n. 38334 del 10/7/2008, [OSCURATO:PERSONA], Sez. U., n. 31367 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264434). 2.7. Entro tale prospettiva si è in seguito precisato (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073 - 01; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 284145 - 01;) che anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. 3. Per le ragioni esposte nelle motivazioni delle pronunce testé richiamate, che il Collegio condivide e intende ribadire, integralmente richiamando in questa Sede il quadro argomentativo ivi delineato, non può essere accolta la diversa impostazione ricostruttiva al riguardo seguita da una precedente decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054), che ha invece ritenuto sufficiente, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (nella specie, relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., la Corte ha richiamato l'art. 321, comma 2-bis, cit., che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati). 3.1. Il portato interpretativo offerto dalla sentenza "Ellade", alla luce delle relative argomentazioni, andrebbe circoscritto - secondo tale interpretazione - alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., senza coinvolgere le ipotesi regolate dal successivo comma 2-bis dello stesso articolo. In particolare, è stato posto l'accento sul riferimento operato in detta sentenza «al dato letterale emergente dall'impiego al secondo comma del verbo modale "può" e sul raffronto con la diversa espressione adottata dal legislatore al comma 2-bis dell'art. 321 ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca") con riferimento alla misura cautelare reale adottabile nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» per poi mettere in evidenza che con «l'aggiunta del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. il legislatore ha introdotto, un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da un carattere obbligatorio, desumibile sia dalla lettera della norma che da una considerazione di carattere logico-sistematica volta ad attribuire un senso ad una disposizione che, altrimenti, avrebbe costituito un mero duplicato di quella, ben più ampia e generale, contenuta al secondo comma». Si è quindi concluso che «qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ovvero i reati previsti dagli artt. compresi tra il 314 ed il 335 cod. pen.), sarà sufficiente, ai fini dell'adozione della misura, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con la sentenza di condanna o di applicazione della pena». Tale impostazione ricostruttiva prende le mosse, come si è già detto, proprio dalla sentenza Ellade, nella parte in cui si sottolinea che: "la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva (...) di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».3.2. Ritiene il Collegio che la considerazione espressa dalle Sezioni Unite costituisca un mero obiter dictum e, quindi, proprio perché relativa a questione non rimessa al [OSCURATO:PERSONA], non vincolante nel caso che ci occupa. Del resto, sempre le Sezioni Unite Ellade, in altra parte della motivazione, sembrano, invece, sostenere la necessità della motivazione del periculum in mora - con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato - laddove affermano che:" proprio con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria, appare ancora più evidente la possibile frizione con la presunzione di non colpevolezza della soluzione ermeneutica che esime dall'onere di motivazione sul periculum in mora, posto che, in tal caso, si consentirebbe al giudice di anticipare gli effetti della confisca, per legge prevista solo in relazione ad una pronuncia di condanna o di applicazione della pena, esentandolo dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato. A scopo esemplificativo si richiama il raffronto tra l'art. 240, primo comma cod. pen. - in base al quale il profitto del reato costituisce oggetto di confisca "facoltativa" - e l'art. 322-ter cod. pen. che, per il caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle pari per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen, prevede, invece, che il profitto di tali reati sia oggetto di confisca obbligatoria. 4. Ritiene, in conclusione, il Collegio che le connotazioni che, a seconda del caso, può assumere la misura ablativa (obbligatoria, facoltativa ecc.) verso la cui adozione è finalizzata la cautela reale prescindono completamente dalla ineludibile esigenza di motivare in ordine alla necessaria sussistenza del presupposto giustificativo rappresentato dal periculum in mora. Solo una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza Ellade, vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora è in grado di garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. Anche l'intervento cautelare previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., come osservato nella richiamata sentenza Guarrera, è stato da sempre inteso nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722, Innocenti) come obbligatorio per il giudice, senza mai mettere in discussione, tuttavia, la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi, tra i quali va indefettibilmente annoverato anche quello inerente al periculum, definito nei termini di cui alla predetta disposizione. La scelta a suo tempo realizzata dal legislatore con l'inserimento, nella struttura dell'art. 321 cit., del comma 2-bis (ex art. 6, comma 3, legge 27 marzo 2001, n. 97) - scelta evidentemente giustificata dalla intenzione di voler rendere ancora più stringenti gli interventi reali correlati a condotte illecite realizzate in danno della pubblica amministrazione anche sul piano della fruttuosità della successiva ablazione, escludendo a monte qualsivoglia lettura interpretativa finalizzata a rendere discrezionale l'adozione della misura malgrado il riscontro dei relativi presupposti costitutivi come talora è stato sostenuto per il sequestro di cui al secondo comma della disposizione innovata - non può, dunque, legittimare alcuna deroga allo statuto del sequestro anticipatorio della confisca complessivamente considerato dall'art. 321 cod. proc. pen.: statuto necessariamente comprensivo, anche per le ipotesi di sequestro ivi contemplate nella disposizione di cui al comma 2-bis, del giudizio in ordine alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, come in linea generale affermato dalla sentenza Ellade. 5. Nel caso di specie il Giudice delle indagini preliminari ha fornito una motivazione del tutto tautologica circa il periculum in mora e il Tribunale del riesame, pur potendo integrare la motivazione, non ha fornito una motivazione sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] della cautela avrebbe dovuto verificare la sussistenza di indici che inducessero a ritenere comprovato il rischio che la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificato e non limitarsi - come ha fatto - a segnalare l'incapienza del patrimonio, non essendo stati rinvenuti denari o beni immobili in sede di perquisizione. Infine, trattandosi di bene immobile e non di denaro, il pericolo della dispersione doveva essere motivato in maniera particolarmente puntuale. 6. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata non si è attenuta al principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà. (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307 - 01).Occorre osservare che un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va tuttavia ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato e per un valore corrispondente al prezzo ed al profitto illecito. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013, ma anche n. 20 del 2017). In conclusione, in applicazione della valenza strumentale ed anticipatoria tipica della funzione cautelare, il sequestro non può avere un oggetto più ampio rispetto a quello che potrà ottenersi con il provvedimento definitivo, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; sul tema, Sez. 3, n. 41051 del 3 17/01/2018, P., Rv. 274113; Sez. 3, n. 25453 del 14/10/2015, dep. 2016, Ranieri, Rv. 267447; Sez. 3, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265954). 6.1. Il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Rispetto ad un profitto quantificato in 4.023,44 euro, non è, infatti, affatto chiaro perché si è ritenuto il sequestro di un immobile acquistato al prezzo di 298.000,00 euro conforme ai principi di adeguatezza e proporzione. 7. L'ordinanza deve essere quindi annullata; il giudi
Decreto Cassazione n. 24896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris