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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 39967/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata delle parti per le fattispecie di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 4

I. n. 110 del 1975 (in materia di armi).

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato (primo motivo) oltre che l'erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

2. Va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50,

I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi del citato art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

Sul punto si veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, la quale ha precisato che la verifica di cui innanzi deve essere condotta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (conforme, ex plurimis, Sez. 2, n, 14377 del 31/03/2021, Paolini, Rv. 281116).

Parimenti, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023, la quale, muovendo dalla necessità che l'errore sia manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza).

Orbene, entrambe le censure sono inammissibili.

La Prima, difatti, prospetta la mera mancanza di motivazione circa la ritenuta responsabilità dell'imputato e, comunque, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e del motivo di ricorso, che si limita solo a paventare quanto innanzi, emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.

La seconda censura deduce solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur non essendo state ritenute sussistenti dalle stesse parti nella formulata richiesta di applicazione di pena (come emergente dalla sentenza impugnata).

Tale secondo profilo si paleserebbe comunque inammissibile anche qualora si intendesse il riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di censura avente ad oggetto la congruità della pena applicata, rilevando ai fini della ricorribilità per cassazione circa il punto inerente al trattamento sanzionatorio, per quanto innanzi argomentato, solo l'ipotesi dell'illegalità della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata delle parti per le fattispecie di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 4 I. n. 110 del 1975 (in materia di armi). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato (primo motivo) oltre che l'erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. 2. Va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi del citato art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Sul punto si veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, la quale ha precisato che la verifica di cui innanzi deve essere condotta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (conforme, ex plurimis, Sez. 2, n, 14377 del 31/03/2021, Paolini, Rv. 281116). Parimenti, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023, la quale, muovendo dalla necessità che l'errore sia manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza). Orbene, entrambe le censure sono inammissibili. La Prima, difatti, prospetta la mera mancanza di motivazione circa la ritenuta responsabilità dell'imputato e, comunque, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e del motivo di ricorso, che si limita solo a paventare quanto innanzi, emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica. La seconda censura deduce solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur non essendo state ritenute sussistenti dalle stesse parti nella formulata richiesta di applicazione di pena (come emergente dalla sentenza impugnata). Tale secondo profilo si paleserebbe comunque inammissibile anche qualora si intendesse il riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di censura avente ad oggetto la congruità della pena applicata, rilevando ai fini della ricorribilità per cassazione circa il punto inerente al trattamento sanzionatorio, per quanto innanzi argomentato, solo l'ipotesi dell'illegalità della pena. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore d
Sentenza Cassazione n. 39967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris