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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20522/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 39494/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per plurimi reati di furto e tentativi di furto pluriaggravati, uniti dal vincolo della continuazione, con recidiva specifica ed infraqui nq uenna le; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione della disciplina relativa al trattamento sanzionatorio previsto per il tentativo in relazione ai capi c) d) e f), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione di pena ex art. 56 cod. pen., deve ritenersi parimenti inammissibile per le ragioni esposte in relazione a precedente motivo di ricorso; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., è inammissibile poiché reiterativo di doglianze già proposte in sede di appello, cui la Corte Territoriale ha fornito adeguata risposta (si v. pag. 7 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizid arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434; cfr. anche Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914, in tema di ricettazione).

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine all'applicazione di una pena sproporzionata, è manifestamente infondato, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive(cfr. pagg. 6 e 7); Ritenuto che il quinto e il sesto motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione sul certificato del casellario giudiziale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pag. 8 sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 39494/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per plurimi reati di furto e tentativi di furto pluriaggravati, uniti dal vincolo della continuazione, con recidiva specifica ed infraqui nq uenna le; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione della disciplina relativa al trattamento sanzionatorio previsto per il tentativo in relazione ai capi c) d) e f), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione di pena ex art. 56 cod. pen., deve ritenersi parimenti inammissibile per le ragioni esposte in relazione a precedente motivo di ricorso; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., è inammissibile poiché reiterativo di doglianze già proposte in sede di appello, cui la Corte Territoriale ha fornito adeguata risposta (si v. pag. 7 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizid arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914, in tema di ricettazione). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine all'applicazione di una pena sproporzionata, è manifestamente infondato, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive(cfr. pagg. 6 e 7); Ritenuto che il quinto e il sesto motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione sul certificato del casellario giudiziale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pag. 8 sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 20522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris