CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 20186/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 349/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3924/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20186/2025 Roma, lì, 29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere a far data dal 7 dicembre 2010, per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 20 dicembre 2021 (irrev. 6 maggio 2022). La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu disposta in quanto gravemente indiziato, insieme all’allora compagna [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, è emersa la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (come ammesso da Aliaj anche in sede di interrogatorio), donna che era “dedita in modo esclusivo e continuativo a trafficare sostanze stupefacenti”, avvalendosi di una vettura risultata poi in uso (anche) all’imputato. Ulteriori profili di colpa sono stati rinvenuti nel fatto che, al momento dell’arresto, egli era sprovvisto di un documento di riconoscimento, nonché nell’aver riportato una condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sebbene per fatti successivi a quelli per i quali fu tratto in arresto. L’ordinanza ha pure sottolineato la attendibilità delle originarie dichiarazioni della Pavel, ed il margine di dubbio residuato circa l’identificazione, nella persona di Aliaj, di colui il quale interloquiva con la donna nelle conversazioni intercettate. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel ricostruire una serie di circostanze di fatto, con evidenti riflessi sulle valutazioni contenute nell’ordinanza impugnata: nel giudizio di appello non vi fu alcuna ritrattazione, né alcuna perizia fonica (che invece fu disposta dal Tribunale). Inoltre, hanno malamente applicato il principio secondo il quale il giudice della riparazione deve procedere alla autonoma valutazione dei fatti accertati nel giudizio sulla responsabilità, giungendo infatti ad attribuire al ricorrente i fatti per i quali è stato prosciolto. Né i giudici della riparazione si sono avveduti del fatto che la frequentazione con la Pavel (tramutatasi in convivenza) non riguardò il periodo in cui furono intercettate le conversazioni poste a fondamento della misura cautelare. Sottolinea il ricorrente, infine, che nessuna valenza possono assumere, al fine di stabilire se vi sia stata o meno colpa grave, tanto la condanna riportata per fatti successivi a quelli per i quali fu tratto in arresto, quanto il fatto che al momento dell’arresto fosse privo di documenti di identità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 – 01). La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 2.2. Nel caso in esame, come evidenziato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale (p. 4 requisitoria), la Corte distrettuale ha indebitamente valorizzato, al fine di ritenere la condotta colposa del ricorrente, fatti esclusi dal giudice della imputazione, come la identificazione del ricorrente nell’interlocutore della Pavel nelle conversazioni intercettate. Invero, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono stati considerati tali dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01). Nel caso in esame, come emerge dal testo dell’ordinanza impugnata, all’esito della perizia fonica i giudici della cognizione hanno escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse colui il quale interloquiva con [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni intercettate, poste a fondamento del titolo cautelare; i giudici della riparazione, invece, hanno sottolineato i dubbi residuati dall’accertamento processuale, per trarne argomento di prova della condotta ostativa (p. 3), così integrando il vizio denunciato dal ricorrente. Quanto alla frequentazione con la Pavel, ammessa dal ricorrente ma in relazione ad un diverso periodo storico, il provvedimento impugnato, con un non consentito automatismo, ne ha fatto discendere prova di una condotta gravemente colposa. L’ordinanza, infatti, non indica elementi utili a comprovare la consapevolezza del ricorrente dell'attività illecita cui era dedita la donna; né spiega, una volta escluso il riferimento alle intercettazioni, in quali termini tale relazione potesse oggettivamente essere interpretata come indizio di complicità, così da essere posta quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. Spiegazione che non può essere certo rappresentata – come invece pretenderebbe il provvedimento impugnato - dal fatto che il ricorrente in una occasione (non meglio circostanziata) fu coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del veicolo che la donna, a quanto è dato comprendere, aveva usato in altre occasioni per trasportare lo stupefacente. Né la Corte della riparazione indica le ragioni per le quali la condanna per un fatto successivo possa aver contribuito ad indurre in inganno l’autorità giudiziaria, in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione (o quantomeno per il mantenimento) della misura cautelare. Analoghe censure debbono riguardare il passaggio in cui l’ordinanza impugnata attribuisce valenza sinergica al mancato possesso di documenti al momento dell’arresto, trattandosi di un fatto emerso dopo l’emissione del provvedimento restrittivo. 3. Tali considerazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dovere