CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2116/2020 proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Cambiano n. 82 Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la sentenza n. 6795/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: A seguito di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rimasto vittima di un agguato di mafia nell’ambito di contrasti tra le cosche presenti nel territorio di Paola, i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo imputato per i reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condannato per lesioni personali ed il secondo imputato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti in relazione al quale aveva patteggiato la pena, formularono istanza, insieme ad altri fratelli, volta ad ottenere l’accesso ai benefici che la legge n. 302 del 1990 riserva alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la [OSCURATO:PERSONA] istituita per l’istruttoria rilevò la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione dei benefici in capo a Romeo e [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente l’Amministrazione adottò un provvedimento di dinego; i soccombenti, rivoltisi al [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir pronunciare l’annullamento del provvedimento di diniego, a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, convennero il Ministero dell’Interno davanti al Tribunale di Roma per sentirnepronunciare la condanna al pagamento dei suddetti benefici;nelle more del giudizio , a seguito di decesso di [OSCURATO:PERSONA], si costituirono gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Roma accolse la domanda degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò quella di [OSCURATO:PERSONA];a seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed incidentale del Ministero dell’Interno, la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6795, pubblicata e notificata in data 8/11/2019, individuata la disciplina applicabile nella legge n. 302 del 1990,nel testo vigente al momento della presentazione della domanda e nonin quello novellato con il D.L. n. 151 del 2008,e richiamata l’ordinanza n. 21306 del 2015 di questa Corte,secondo cui gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione, attesa l’assenza di potestà discrezionali della PA, con la conseguente irrilevanza delle modifiche sopravvenute circa i presupposti per la sua erogazione, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha accertato anche in capo a [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’erogazione dei benefici ed ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare la speciale elargizione di cui agli artt. 4 e 12 leggen. 302 del 1990 oltre alle spese del grado; avverso la sentenza il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso; ai fini della decisione del ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. Considerato che: i controricorrenti sollevano un’eccezione pregiudizial e di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, comma2 n. 4 c.p.c. per avere l’Amministrazione ricorrente ammesso di non aver depositato i propri fascicoli di parte dei gradi precedenti del giudizio, ritenendo tale onere assolto mediante la produzione dell’istanza ex art.369 co. 3 cpc sulla scorta di S.U. n. 22726/2011;in secondo luogo,sollevano una eccezione preliminare di difetto di interesse al ricorso per mancata impugnazione, da parte dell’Amministrazione ricorrente, di capi di sentenza a sé sfavorevoli e per essersi limitata l’impugnazione a prospettare la sola violazione dell’art. 2 quatere 2 quinquies del D.L. n. 151/2008; con il primo motivo di ricorso – n ullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente; violazione delle norme di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. con riguardo all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – l’Amministrazione ricorrente lamenta motivazione apparente sulle disposizioni applicabili ratione temporis: in base al principio tempus regit actum la corte del merito a vrebbe errato nel ritenere applicabile la legge vigente al momento della presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione del beneficio e soprattutto non avrebbein sostanza motivato quanto alleragioni per le quali, invece, era da disapplicare la normativa sopravvenuta e vigente al momento di conclusione del procedimento amministrativo e cioè al momento dell’adozione del provvedimentodi accoglimento del beneficio; ad avviso della parte ricorrente, il diritto soggettivo alla prestazione dei benefici in questione nascerebbe “nel momento in cui il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento positivo e costitutivo, in seguito all’accertamento appunto dei requisiti oggettivi e soggettivi che devono esserci al momento del riconoscimento dei benefici” e ciò sarebbe ancor più vero a seguito della modifica legislativa di cui all’art. 2 quinquies D.L. n. 151 del 2008 convertito in leggen. 281 del 2008, che a vrebbe disvelato l’intento del legislatore, checonsisterebbe nell’escludere l’ammissione al beneficio di persone che, pur non avendo al tempo dell a presentazione dell’istanza alcun coinvolgimento con la criminalità organizzata, lo hanno avuto successivamente, come evidenziato anche dall’art. 2 quinquiesco. 2 D.L. 151/2008, secondo cui il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli artt. 1 e 4 della legge n. 302 del 1990 e successive modificazioni comporta l’interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme corrisposte; con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c., art. 2 quater D.L. 2 ottobre 2008 n. 151 e 2 quinquies introdotto da legge di conversione –la ricorrente lamenta che la corte territoriale, afronte di un provvedimento di diniego del 18/6/2009, ha erroneamente fatto riferimento– nell’individuare la norma da applicare - al momento di presentazione dell’istanza e non anche a quello di conclusione del procedimento amministrativo e ciò in palese contrasto con il principio tempus regit actum che richiede che la legittimità del provvedimento sia valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale; il Collegio ritiene che entrambi i motivi di ricorso pongano una questione di rilievo nomofilattico, afferente alla individuazione della normativa applicabile al fine della concessione dei benefici delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; il Collegio rileva,infatti, la presenza di orientamenti non univoci n ella giurisprudenza di legittimitàriconducibili a due diverse ed opposte opzioni interpretative: la prima, secondo cui l’ammissione ai benefici di cui alla leggen. 302 del 1990e a quelli previsti da altre disposizioni in favore di vittime del terrorismo e della criminalità organizzatatrova il proprio presupposto nella sussistenza di un diritto soggettivo perfetto delle vittime della criminalità organizzata con la conseguente assenza di discrezionalità dell’Amministrazione,sia quanto all’entità della somma da erogare sia quanto ai presupposti per la sua derogabilità, con la conseguente irrilevanza del mutamento normativo sopravvenuto (Cass., SU n.18983 del 31/7/2017, v. in motivazione; Cass., 6-1, n. 21306 del 20/10/2015); la seconda opzione interpretativa, sostenuta invece da altre pronunce tra cui la recente Cass., 3, n. 28627 del 13/10/2023, prevede che,in tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della leggen. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale; in questa seconda prospettiva neppure si porrebbe una questione di diritto intertemporale in quanto il requisito della estraneità ad ambienti malavitosi sia delle vittime dirette sia di quelle secondarie (familiari) sarebbe un requisito immanente all’intera sequenza delle disposizioni che, a partire dalla leggen. 302 del 1990, hanno posto come prerequisito per l’accesso ai benefici di legge la estraneità ad ambienti di criminalità organizzata, non potendo altrimenti prevedersi un aiuto di Stato in favore di chi tale estraneità non possa garantire; il Collegio, rilevata la natura nomofilattica della questione in parola, rimette la decisione della causa alla discussione in pubblica udienza e manda alla cancelleria per il rinvio a nuovo ruolo delpresente ricorso; P.Q.M. La Corte ritenuto il rilievo nomofilattico della questione dedotta con i motivi di ricorso rinvia la causa a nuovo ruolo per