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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37151/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di PATTIL4.t. ea v uso ajle- parr,"7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 26 novembre 2019, che lo ha condannato alla pena di euro 50,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75, perché il 18 settembre 2015 in Capo d'Orlando, in seguito a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo.

2. Con l'atto di appello, il ricorrente contesta la mancata adozione di un provvedimento di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Il Tribunale, infatti, non avrebbe provato l'inesistenza di un giustificato motivo legittimante il possesso del coltello e avrebbe erroneamente valutato il locus commissi delicti -si evidenzia che il fatto è stato commesso nella pertinenza dell'immobile privato-.

Si chiedono, in subordine, l'accertamento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e la revoca della sospensione condizionale della pena.

3. La Corte di appello di Messina ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto dal Calderaio come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

4. Il ricorso è inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di PATTIL4.t. ea v uso ajle- parr,"7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 26 novembre 2019, che lo ha condannato alla pena di euro 50,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75, perché il 18 settembre 2015 in Capo d'Orlando, in seguito a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo. 2. Con l'atto di appello, il ricorrente contesta la mancata adozione di un provvedimento di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, non avrebbe provato l'inesistenza di un giustificato motivo legittimante il possesso del coltello e avrebbe erroneamente valutato il locus commissi delicti -si evidenzia che il fatto è stato commesso nella pertinenza dell'immobile privato-. Si chiedono, in subordine, l'accertamento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e la revoca della sospensione condizionale della pena. 3. La Corte di appello di Messina ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto dal Calderaio come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. 4. Il ricorso è inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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