CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2025 dalla Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; lette le memorie difensive presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, A.O.R.N. "[OSCURATO:PERSONA]", nel cui interesse ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione per motivi di carattere procedurale della sentenza emessa il 25 giugno 2021 da _altra Sezione della medesima Corte di appello, confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2019 ( ì41)7con cui era stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Agostino in ordine al reato di peculato, per essersi appropriato, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] dell'A.O.R.N. "[OSCURATO:PERSONA]" di Napoli, autorizzato allo svolgimento di attività medica "intra moenia" allargata, dell'importo complessivo di euro seimila, di pertinenza della indicata azienda ospedaliera. Riduceva la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici in complessivi anni tre. 2. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, per il tramite dei difensori di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a due motivi, con cui ha dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il delitto in contestazione, nonostante il ricorrente non fosse stato autorizzato all'esercizio di attività intra moenia allargata né, nel periodo antecedente all'il aprile del 2016, avesse avanzato istanza in tal senso; - violazione di legge, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione documentazione, acquisita peraltro senza instaurare regolare contradditorio, decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente; documentazione che il Giudice di primo grado aveva ritenuto inutilizzabile, in ragione del rito prescelto (i.e. abbreviato secco) e perché tardivamente prodotta dal difensore della parte civile. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e la parte civile hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si espongono. 2. Per ragione di pregiudizialità logico - giuridica va esaminato il secondo motivo, con cui il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità della prova documentale, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., acquista inaudita altera parte dalla Corte di appello. La prova dichiarativa - di cui si contesta la rituale acquisizione - è rappresentata dalla istanza, a firma del ricorrente, che, in qualità di dirigente medico presso l'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività "intra moenia allargata"a decorrere dall'il aprile 2016. 2Si tratta di documentazione che è stata prodotta dalla parte civile nel corso del giudizio di primo grado e che non è stata ammessa dal Giudice per l'udienza preliminare per la natura del rito prescelto (Le. abbreviato secco). 2.1. L'acquisizione da parte della Corte di appello si è effettivamente tradotta nella violazione di uno specifico divieto probatorio. Tale divieto è ricavabile dalla lettura congiunta degli artt. 442 e 438 cod. proc. pen., con la conseguente sanzione di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. Ed infatti, nell'ipotesi di rito abbreviato, la parte civile non ha facoltà di controprova. Anche nel caso di abbreviato condizionato, tale facoltà è riservata solo al Pubblico Ministero ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., mentre alla parte civile è riservata unicamente la possibilità di accettare (art. 441, comma 2) ovvero di rifiutare (art. 441, comma 4) il rito speciale, alla luce del quadro probatorio cristallizzato dalle indagini dell'organo requirente e, in caso di abbreviato condizionato, dalle prove integrative a discarico, cui l'imputato abbia subordinato il ricorso al rito stesso. La parte civile, dunque, non ha il potere di formulare alcuna richiesta probatoria nel giudizio abbreviato. Solo là dove il Giudice abbia d'ufficio disposto perizia, ha facoltà di nominare propri consulenti tecnici (Sez.4, n. 42117 del 27/10/2021, Mocetti, Rv.282103 - 01; Sez. 6 n 24771 del 17/02/2022, B., Rv.283605 - 01). 2.2. Né si può ritenere che la prova documentale in oggetto sia ritualmente transitata nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti, seppur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01; Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Rv. 283790 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha disposto l'acquisizione del documento senza interpellare le parti processuali. 2.3. Ferma, dunque, la inutilizzabilità della prova in oggetto ex art. 191 cod. proc. pen. occorre, tuttavia, rilevare che l'acquisizione - mutatis mutandi l'esclusione - indebita di una prova (dichiarativa o documentale) non comporta, in modo automatico, l'annullamento della sentenza. Occorre, infatti, accertare l'impatto del vizio sulla tenuta logica della sentenza. A tal fine, spetta alla parte allegare e al Giudice verificare - attraverso il test logico - giuridico della prova di resistenza - se e in che modo la valutazione di una prova acquista (o esclusa) contra legem abbia "alterato" l'epilogo decisorio. 3 72/Nel caso di specie, la responsabilità del ricorrente, limitatamente al periodo aprile 2016 - febbraio 2017, è stata accertata sulla base della valutazione complessiva di elementi probatori, ulteriori e diversi dalla documentazione in oggetto, che la stessa Corte di appello - come si evince dalla ricostruzione della sentenza - ha ritenuto decisivi ai fini del decidere. La Corte territoriale ha, infatti, a tal fine tenuto conto: a) delle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha ammesso di aver esercitato attività extra moenia allargata, nonché di aver ricevuto e utilizzato i relativi bollettari dell'[OSCURATO:PERSONA]; b) delle dichiarazioni rese dalla Direttrice della [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato l'avvenuto rilascio di formale provvedimento di autorizzazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] a decorrere dall'il aprile 2016; c) deremissione di fatture recanti la denominazione aziendale "[OSCURATO:PERSONA]"; d) dell'avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite, a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. È, dunque, la stessa sentenza impugnata a rappresentare ictu °culi la superfluità e comunque la valenza probatoria neutra ai fini del decidere della prova documentale acquisita in modo irrituale. Di qui l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 3. Passando "al merito", dalle due conformi sentenze di merito emerge che: - l'imputato, odontoiatra ospedaliero con funzioni dirigenziali, dipendente a tempo indeterminato in rapporto di esclusività con l'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Napoli, aveva svolto attività libero - professionale presso il proprio studio medico, sito in Sparanise, senza soluzione di continuità per due anni circa, da aprile 2015 a febbraio del 2017; - tale attività era stata svolta sulla base del rilascio di un formale provvedimento di autorizzazione, solo in relazione all'annualità decorrente dall'Il aprile 2016 fino al 10 aprile 2017; - a seguito di controlli effettuati nel corso del mese di febbraio del 2017 fu accertato che il D'Agostino, ricevuti i compensi dai pazienti, non aveva corrisposto all'ente di appartenenza, trattenendoli per sè, gli importi dovuti, nella misura percentuale prevista dalla convenzione (pag. 4 della sentenza di primo grado). In relazione a tale ricostruzione fattuale l'imputato contesta solo il nesso funzionale tra l'attività medica e la funzione pubblicistica per mancanza a monte di una formale autorizzazione da parte dell'ente e di una convenzione inter partes. Si sarebbe, dunque, secondo la prospettazione difensiva, al cospetto di un'attività esercitata contra legem, di guisa che il danaro, trattenuto dall'imputato, non sarebbe di pertinenza dell'azienda ospedaliera e non sarebbe collegato all'esercizio di un servizio pubblico. 4Il motivo è solo in parte fondato. Il tema centrale del giudizio vede essenzialmente sulla interpretazione che occorre dare al sintagma "in ragione dell'ufficio o del servizio" di cui all'art. 314 cod. pen. Si tratta di un tema ampiamente scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato luogo a due differenti opzioni esegetiche. 3.1. Secondo, un primo e più risalente orientamento, in tema di peculato, nella nozione di possesso o di detenzione qualificati dalla ragione dell'ufficio o del servizio è ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 4 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525 - 01; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458 - 01; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998 - 01). Il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non sarebbe, cioè, solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, perchè le "ragioni di ufficio o di servizio" avrebbero come riferimento un rapporto - fondato anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un determinato ufficio- che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 cod. pen. di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 9890 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palladini, Rv. 199153-01). Dunque, si assume, sarebbe irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo detto possesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando la disponibilità sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso. (Sez.6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278 - 01). Accedendo a tale impostazione, il reato sarebbe in ogni caso configurabile potendo detto possesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni ed essendo sufficiente accertare solo la disponibilità del denaro in ragione dell'ufficio. 3.2. Secondo un recente e più convincente orientamento, le condotte appropriative - per essere ricondotte nell'alveo del peculato - debbono trovare la loro "causa" nella ragione funzionale. Il P.U. o l'incaricato di P.S. debbono «appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispon[gono] per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al 5soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l'appropriazione, dovendosi ritenere invece incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, cioè un affidamento senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta» (Sez. 6, n. 24717 del 24/04/2024, Rv. 286666 - 01; Sez. 6, n. 23792 del 10/03/2022, Rv. 283274 - 01; Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Genazzani, Rv. 282290 - 01; Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578 - 01). In buona sostanza, ai fini della configurazione del reato di peculato, il possesso deve essere conseguito nell'ambito di un'attività lecita, atteso che, diversamente, cioè quando esso consegua da un'attività che si ponga in contrasto con la legge o non trovi corrispondenza in un assetto legittimo, il rapporto d'ufficio sarebbe macante o interrotto e, dunque, non sussisterebbe il reato. 3.3. Traslando detti principi nel caso in esame, la decisione assunta dalla Corte di appello può essere solo in parte avallata. Va in primo luogo premesso che l'esercizio di attività medica - sanitaria all'esterno dell'azienda ospedaliera e in regime ambulatoriale richiede il rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente ospedaliero di appartenenza (art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 54 del C.N.N.L del 08 giugno 2000 e art. 8 del regolamento del 20 maggio 2014 n. 233/2014). A tenore dell'art. 8 del citato regolamento, approvato dall'[OSCURATO:PERSONA] di riferimento, il medico deve essere autorizzato a svolgere attività all'esterno del nosocomio ed è tenuto a rilasciare ricevuta all'utente per le prestazioni sanitarie e gli esami diagnostici (i relativi importi essendo fissati da un tariffario), versando le somme percepite all'azienda ospedaliera che nella retribuzione mensile gli accredita il controvalore delle prestazioni e degli esami, detratte nella misura prevista dal regolamento; il sanitario ha "l'obbligo di emissione delle fatture su un apposito bollettario ricevuto dall'azienda ospedaliera ... e è tenuto a versare gli importi corrisposti dagli utenti alle casse dell'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera entro dieci giorni successivi e con la facoltà di trattenere, a titolo di acconto, il 50% delle somme riscosse ( cfr pag. 4 della sentenza di appello). Non è, invece, necessaria - come pure sostenuto dal ricorrente - anche la stipula di una convenzione tra il medico autorizzato e l'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di cui lo stesso è dipendente, avendo nel caso specifico l'azienda napoletana approvato un regolamento interno con cui è stato nel dettaglio disciplinato lo svolgimento e l'esercizio dell'attività intra moenia allargata (cfr pagg. 5 e e 6 della sentenza impugnata). 3.4. Ebbene, nel descritto contesto normativo, sicuramente, in nessuna delle due sentenze di merito, sono stati evidenziati convincenti elementi probatori da 6cui potere ragionevolmente desumere che l'imputato, in relazione all'annualità 01 aprile 2015 - 10 aprile 2016, avesse operato le visite nel proprio studio privato sulla base di un formale provvedimento di autorizzazione e che dunque avesse legittimamente esercitato l'attività professionale sulla base di un titolo. Anzi, a ben vedere, sono gli stessi Giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) a rappresentare elementi di evidente segno contrario. Dalle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa G. [OSCURATO:PERSONA], si apprende che il provvedimento autorizzatorio fu rilasciato solo con decorrenza 11 aprile 2016 e con efficacia fino al 10 aprile 2017. Inoltre, sempre nella sentenza di appello, viene richiamata la documentazione bancaria e gli esiti degli accertamenti della Guardia di finanza, da cui era emersa l'emissione da parte dell'imputato di ricevute di pagamento intestate all'Ospedale, relativamente al periodo aprile 2016 - settembre 2016 e ottobre 2016-marzo 2017. Il rapporto professionale tra i pazienti e l'imputato, dunque, almeno in relazione al primo periodo 01 aprile 2015 -11 aprile 2016, si colloca al di fuori di un regolare rapporto contrattuale con l'ente ospedaliero. Di talché, ferme rimanendo le eventuali conseguenze contrattuali e disciplinari per avere l'imputato operato sine titulo, le contestate condotte non trovano la loro "causa" nella ragione funzionale, mancando il nesso di dipendenza tra il possesso del danaro e il servizio pubblico. Non avendo avuto l'imputato a disposizione del danaro "in ragione del servizio", non può dirsi integrata la necessaria condizione della appropriazione di cui all'art. 314 cod. pen. Per tali considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio relativamente ai fatti commessi fino all'il aprile 2016, perché il fatto non sussiste. 3.5. Sono, invece, esenti dai dedotti errori di diritto e di motivazione le argomentazioni svolte dai decidenti di merito in relazione al periodo successivo all'11 aprile 2016. La sentenza impugnata, nella ricostruzione fattuale della vicenda, ha rilevato l'avvenuto rilascio di formale autorizzazione per il periodo indicato, valorizzando, non solo le dichiarazioni dello stesso imputato e la documentazione bancaria, ma le puntuali dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (già innanzi richiamate). Il mancato rinvenimento del provvedimento autorizzatorio - su cui la difesa si sofferma - non è argomento da cui potere inferire sul piano logico l'assenza del titolo legittimante, e ciò vieppiù al cospetto della testimonianza resa da un soggetto, quale è il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], sicuramente qualificato per il ruolo ricoperto all'interno dell'ente ospedaliero. 7Analogamente non coglie nel segno l'argomentazione difensiva sulla assoluta necessità, oltre che dell'autorizzazione, anche di una convenzione inter partes. Anche in tal caso i Giudici di merito, con argomentazioni efficaci, nemmeno attinte da specifiche contestazioni, hanno rilevato come l'[OSCURATO:PERSONA] napoletana fosse dotata di dettagliato regolamento interno, di guisa che era sufficiente il rilascio del provvedimento autorizzatorio. In conclusione, sulla scorta dei principi di diritto innanzi enunciati, corretta è la riconducibilità sotto l'egida dell'art. 314 cod. pen. delle condotte appropriative realizzate dall'imputato nel periodo successivo aprile 2016. 4. In forza di quanto esposto, in considerazione del ridimensionamento della rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente, è consentito a questa Corte la rideterrninazione della pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., sulla base degli oggettivi parametri di determinazione utilizzati dai Giudici di merito. Ed infatti, allorchè non è necessaria alcuna valutazione involgente il merito, la rideterminazione diretta della pena è possibile anche in sede di legittimità, se sia sufficiente un mero calcolo aritmetico. Ora - considerato che: a) i vari episodi di indebita appropriazione sono stati ritenuti dai Giudici di merito espressione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen.; b) la pena base è stata determinata in anni due e mesi otto di reclusione, ovvero in misura pari al minimo edittale (ratione temporis vigente), previa riduzione nella massima estensione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) detta pena è stata aumentata, a titolo di continuazione, di ulteriori mesi uno di reclusione; d) ridotta nella misura di 1/3 per la scelta del rito premiale ad anni uno e mesi dieci di reclusione - la pena finale, sulla base di detti criteri di calcolo utilizzati e tenuto conto del segmento di condotta escluso, va rideterminata in anni uno, mesi nove e giorni venti di reclusione. Ragioni di proporzionalità impongono anche la riduzione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in complessivi anni due. 4.1. In ordine, infine, alla liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio sostenute dalla parte civile, ricorrono giusti motivi, ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen. ed ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per disporne la integrale compensazione, ravvisabili nella soccombenza reciproca. P.Q.M. P.Q.Mreclusione e nella pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due. Dichiara compensate le spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Così deciso il 16/04/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] niciello Mass44io Jcciarelli LutA. [OSCURATO:PERSONA] 2 1 MAG 2026 FuN ) GIUDIZIA [OSCURATO:PERSONA].s kyeppina Cirimele 9