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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 18887/2024

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le legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla

V. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 5; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC: ; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - R.G.N. 31041/2021 C.C. 26/06/2024 VENDITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1319/2021 (pubblicata l’8 ottobre 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella suddetta duplice qualità, ha – con dichiarazione depositata telematicamente del 29 maggio 2024 – dato atto che le parti hanno definito conciliativamente la controversia mediante transazione conclusa il 16 maggio 2024, rinunciando così al proposto ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; constatato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S R.L. (unica parte intimata costituita) ha –con dichiarazione in pari data – aderito alla rinuncia del ricorrente e, quindi, alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; ritenuto, quindi, che – ricorrendo tutte le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. – può pervenirsi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle relative spese, come richiesto dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla V. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 5; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC: ; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - R.G.N. 31041/2021 C.C. 26/06/2024 VENDITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1319/2021 (pubblicata l’8 ottobre 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella suddetta duplice qualità, ha – con dichiarazione depositata telematicamente del 29 maggio 2024 – dato atto che le parti hanno definito conciliativamente la controversia mediante transazione conclusa il 16 maggio 2024, rinunciando così al proposto ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; constatato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S R.L. (unica parte intimata costituita) ha –con dichiarazione in pari data – aderito alla rinuncia del ricorrente e, quindi, alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; ritenuto, quindi, che – ricorrendo tutte le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. – può pervenirsi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle relative spese, come richiesto dalle parti. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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