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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1995

Cassazione n. 31739/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 5) cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito della cd. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); Rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, ponendo a carico dell'imputato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA].liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 5) cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito della cd. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); Rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, ponendo a carico dell'imputato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA].liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31739/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris