CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 2021
Cassazione n. 15176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 7.6.2021 il Tribunale di Bologna, con motivazione depositata in data 8.6.2021, notificata al difensore dell'imputato a mezzo pec in data 24.6.2021 sul presupposto della domiciliazione presso di lui dell'appellante, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 590 cod. pen. con condanna alla pena di Euro 600 di multa. Il Tribunale ha rilevato che la sentenza del Giudice di pace era stata emessa in data 29.10.2020 e depositata solo in data 18.2.2021 eccedendo il termine di legge di giorni 15 previsto per il deposito e l'avviso ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., era stato notificato al difensore in data 22.2.2021. L'appello proposto dal difensore risultava tardivo e conseguentemente inammissibile ai sensi degli artt. 585 ult. comma e 591 lett. c) cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.: nullità ovvero inesistenza della notifica dell'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. I Penale, notificata a mezzo pec al difensore il 24.6.2021. Con tale censura la ricorrente eccepisce in via preliminare la nullità ovvero l'inesistenza della notifica dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto eseguita a mezzo pec al difensore, erroneamente qualificato quale domiciliatario dell'imputata, la quale aveva già da tempo fissato il domicilio presso la propria dimora 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen. in riferimento agli artt. 171 lett. d), 179, 162 cod. proc. pen. e 54 disp. att. cod.proc.pen.: nullità ovvero inesistenza della notifica dell'avviso di deposito sentenza ex art. 548 comma 2 cod. proc. pen. notificato a mezzo pec al solo difensore il 22.2.2021. La ricorrente a riguardo assumeva che la sentenza impugnata non ha rilevato la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputata assente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 179 cod.proc.pen.: omessa notifica all'imputata del decreto che dispone il giudizio di primo grado: nullità assoluta ed insanabile del giudizio celebrato in assenza dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Ed invero dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna è stata notificata anche all'imputata a mezzo di raccomandata RR78507696452. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. Va premesso che non è consentito al giudice di pace auto assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art.32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito (Sez. 4, 17.11.2020, n. 36767, Farchioni, Rv. 280163 - 01). Va altresì rilevato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, 14.11.2019, n. 4457, Simeoli, Rv. 277844 - 01). Nella specie la sentenza del Giudice di Pace è stata depositata nel termine di trenta giorni ma l'imputato ha proposto appello nel merito senza eccepire la nullità. 3. Il terzo motivo è infondato. Risulta invero in atti che il decreto di citazione a giudizio é stato notificato all'imputata con firma per ricevuta 9 luglio 2018 (racc. n.786148407474). 4. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa