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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26266/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 15359/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: pale eoliche – funzione della c.d, “torre” –accertamento necessario Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2548/27/20 depositata in data 23/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società con tribuente ricorreva avverso gli avvisi di rettifica del classamento catastale notificati con riferimento agli aerogeneratori siti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis e di Foggia; - il giudice provinciale di merito rigettava il ricorso; - la società contribuente a ppellava tale pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di rico rso dedotto in via principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1 c. 21 della L. n. 208 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente legittimo l’atto impugnato che attribuiva alla torre/pala degli aerogeneratori una percentuale del 38,9% della precedente valutazione ai fini della rideterminazione della rendita catastale oggetto di rettifica; - tale motivo è fondato; - come questa Corte ha ripetutamente chiarito (si rimanda tra le molte a Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021 e alla giurisprudenza ivi richiamata) ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenzialeper la produzione di energia; - e nel presente caso, la CTR non ha accertato se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015; - in accoglimento del motivo di ricorso, che nel concreto è proposto in via principale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR perché sia compiuto l’accertamento di fatto di cui sopra; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia sez. staccata di Foggia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15359/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: pale eoliche – funzione della c.d, “torre” –accertamento necessario Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2548/27/20 depositata in data 23/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società con tribuente ricorreva avverso gli avvisi di rettifica del classamento catastale notificati con riferimento agli aerogeneratori siti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis e di Foggia; - il giudice provinciale di merito rigettava il ricorso; - la società contribuente a ppellava tale pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di rico rso dedotto in via principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1 c. 21 della L. n. 208 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente legittimo l’atto impugnato che attribuiva alla torre/pala degli aerogeneratori una percentuale del 38,9% della precedente valutazione ai fini della rideterminazione della rendita catastale oggetto di rettifica; - tale motivo è fondato; - come questa Corte ha ripetutamente chiarito (si rimanda tra le molte a Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021 e alla giurisprudenza ivi richiamata) ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenzialeper la produzione di energia; - e nel presente caso, la CTR non ha accertato se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015; - in accoglimento del motivo di ricorso, che nel concreto è proposto in via principale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR perché sia compiuto l’accertamento di fatto di cui sopra; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia sez. staccata di Foggia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legit
Sentenza Cassazione n. 26266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris