CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 01191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22465/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (condanna per i reati previsto dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- 23 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.