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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2021

ECLI:EU:T:2021:598
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0722_INF

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2021 – [OSCURATO:SOCIETA] e a. / Commissione (Causa T‑722/20) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Assenza di incidenza diretta – Assenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2020/1336) (v. punti 22, 23)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso proposto da un importatore indipendente – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2020/1336) (v. punti 27, 29-34, 42)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Atto contenente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato – Sussistenza di mezzi di ricorso interni nei confronti di tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 1, § 5, 44, 101, § 1, 102, § 1, e 104, e 2016/1036, art. 9, § 4, e 14, § 1; regolamento della Commissione 2020/1336) (v. punti 54-56, 58-61, 63, 64, 66, 68-71)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 82) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2020, L 315, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dalla [OSCURATO:PERSONA] SL e dalla [OSCURATO:PERSONA] BV. 3) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese, ad eccezione di quelle afferenti alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la Commissione europea, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0722_INF Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2021 – [OSCURATO:SOCIETA] e a. / Commissione (Causa T‑722/20) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Assenza di incidenza diretta – Assenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2020/1336) (v. punti 22, 23) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso proposto da un importatore indipendente – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2020/1336) (v. punti 27, 29-34, 42) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Atto contenente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato – Sussistenza di mezzi di ricorso interni nei confronti di tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 1, § 5, 44, 101, § 1, 102, § 1, e 104, e 2016/1036, art. 9, § 4, e 14, § 1; regolamento della Commissione 2020/1336) (v. punti 54-56, 58-61, 63, 64, 66, 68-71) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 82) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2020, L 315, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dalla [OSCURATO:PERSONA] SL e dalla [OSCURATO:PERSONA] BV. 3) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese, ad eccezione di quelle afferenti alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la Commissione europea, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle istanze di intervento.