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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 03649/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data- 18/1/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari in data 25/6/2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina allo stesso contestato.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 — 01); che nel caso di specie il giudice di appello con valutazione conforme a quella di primo grado ha ampiamente esplicitato le ragioni della condanna esponendo la piattaforma probatoria a pagina 8 della motivazione senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/12/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data- 18/1/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari in data 25/6/2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina allo stesso contestato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 — 01); che nel caso di specie il giudice di appello con valutazione conforme a quella di primo grado ha ampiamente esplicitato le ragioni della condanna esponendo la piattaforma probatoria a pagina 8 della motivazione senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022
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