CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4197-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 799 del 20 20 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 3 dicembre 20 20 (R.G.N. 3/2019). R.G.N.14197/2021 Cron. Rep. C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata. Prescrizione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 799 del 2020, depositata il 3 dicembre 2020, la Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame dell’INPS e, per l’effetto, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa, ha respinto l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di addebito 597 2016 0002929414, concernente il versamento dei contributi alla Gestione separata e delle connesse somme aggiuntive. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che sussiste l’obbligo d’iscrizione del professionista alla Gestione separata e che non è sufficiente, ad escluderlo, il versamento del contributo integrativo, contrassegnato da una mera «funzione solidaristica» (pagina 4 della sentenza) e disgiunto dal riconoscimento di «una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti» (pagina 5). L’universalizzazione delle tutele implica l’obbligatorietà dell’iscrizione degli avvocati che non beneficino della copertura assicurativa erogata dalla Cassa di appartenenza ed esercitino abitualmente la professione o, pur nel contesto di un esercizio occasionale, abbiano conseguito un reddito annuo superiore ai 5.000,00 Euro. Nel caso di specie, non solo la professione è stata esercitata in forma abituale, come comprovano l’accensione della partita IVA e l’iscrizione all’albo, ma ha fruttato un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00. 1.2.– La pretesa dell’INPS non può essere paralizzata dall’eccezione di prescrizione, reiterata dal professionista. La richiesta di pagamento, formulata dall’INPS il 3 luglio 2015, è tempestiva, a fronte di un termine quinquennale di prescrizione che decorre dal 6 luglio 2010 per coloro che, come gli avvocati, esercitino -3 - attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010). 2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania. 3.–L’INPS si è limitato a depositare procura e non ha svolto in questa sedesostanziale attività difensiva . 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si dipana in tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare,per gli avvocati, l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, circoscritto, per contro, ai professionisti non iscritti all’albo e privi di un ente deputato ad assicurare la tutela previdenziale. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. -4 - 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2003, n. 326. La sentenza impugnata sarebbe erronea, anche perché ha considerato soggetto all’obbligo di contribuzione tutto il reddito prodotto, senza applicare la fascia di esenzione di 5.000,00 Euro, e ha tratto una presunzione di abitualità dai dati, di per sé non decisivi, dell’iscrizione all’albo e dell’apertura della partita IVA. 1.3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dell’art. 17, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010, e dell’art. 1, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sentenza d’appello avrebbe arbitrariamente negato il compimento della prescrizione, sulla base delle previsioni del d.P.C.m. 10 giugno 2010, inapplicabili ai “contribuenti minimi” (pagina 13 del ricorso per cassazione) e comunque inidonee, in quanto sprovviste di forza di legge, a derogare ai termini di pagamento sanciti da una fonte primaria. 2.–È versata in atti una dichiarazione recante la data del primo giugno 2023, sottoscritta dal ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e dal suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che manifesta la volontà di rinunciare al ricorso per cassazione, in ragione dell’intento di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il ricorrente rilevache tale definizione agevolata, prevista dall’art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presuppone la rinuncia ai giudizi pendenti. L’istanza, infine, evidenzia che «non si ha più interesse alla prosecuzione del giudizio». -5 - 3.– Questa Corte è costante nell’affermare che l’ interesse deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (Cass., sez. lav., 12 novembre 2020, n. 25625). L’istanza del primo giugno 2023 dimostrain modo inequivocabile il sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione dell’impugnazione, come si afferma claris verbisa corredo dell’istanza stessa, e comporta la sopravvenuta inammissibilitàdel ricorso. Tale profilo, che può essere apprezzato prima facie,è dirimente e conduce a un ’immediata definizione della presente controversia , in termini che rispecchiano l’intento pratico sotteso all’istanza. Resta dunque assorbito il vaglio della ritualità della rinuncia e dell’osservanza dei requisiti cui l’art. 1, commi 235 e 236, della legge n. 197 del 2022 subordinala dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, corredata dall’impegno alla rinuncia al contenzioso, e la conseguente estinzione del giudizio , secondo la disciplina spe ciale menzionata dall’odierno ricorrente. 4.– Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. 5.–Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese, in quanto la contropartesi è limitata a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 6.–Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Invero, come questa Corte ha osservato in fattispecie sovrapponibili a quella odierna, « l ’ inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire –a differenza di quella per carenza originaria –esula dalla ratio latamente sanzionatoria che è all ’ origine dell’obbligo di legge» (Cass., sez.lav., 7 luglio 2023, n. 19356), volto -6 - a scoraggiarele impugnazioni dilatorie e pretestuose (Cass., sez. lav., 31 maggio 2023, n. 15390, punto 8 del Considerato). P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta