CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 05Q6LQ3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagina 9 e 10 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. rilevato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, Iossa, non massimata e Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, Martino, non massimata). In considerazione di tale principio di diritto la motivazione, come nel caso di specie, potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M